Comunicazione di cessione di fabbricato: download PDF editabile, DOC

- Ultimo aggiornamento: 18/10/2022
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Il modello di comunicazione di cessione di fabbricato da presentare in Questura nel caso in cui l'immobile venga occupato da cittadini extracomunitari o nel caso in cui il godimento dell'immobile venga concesso sulla base di un contratto (ad es. di locazione), anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso.

Comunicazione cessione fabbricato: obbligatoria solo in alcuni casi

In passato chi consentiva a qualunque titolo l'uso di un fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore ad un mese, doveva darne comunicazione al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risultava l'immobile oppure, ove questo mancava, al Sindaco (art.12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191).

L’obbligo in particolare spettava a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cedeva ad altri. Doveva in particolare essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

Successivamente tale comunicazione è stata assorbita (e non abrogata) dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile, che trattasi di vendita, locazione, comodato o altra forma di godimento (Legge n. 131/2012). In buona sostanza la registrazione assorbe l'obbligo di comunicazione all'Autorità di P.S.

Ma attenzione perché l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato rimane in due casi:

  1. quando il godimento del fabbricato o di porzione di esso viene concesso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso;
  2. quando, pur essendo il contratto soggetto a registrazione, il godimento dell'immobile è concesso a cittadini provenienti da stati non appartenenti all'Unione Europea (articolo 7 del T.U. 286/98). In quest'ultimo caso il proprietario dell'immobile deve presentarsi negli uffici della Questura o del Commissariato nella cui circoscrizione risulta l’immobile (oppure se mancano questi uffici in Comune) e comunicare la presenza del cittadino extracomunitario, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

La comunicazione di cessione di fabbricato deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Dunque ai fini della decorrenza dei termini si deve tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.

Nel modello cessione fabbricato vanno specificati, in particolare, l'esatta ubicazione dell'immobile e le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene. L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tags:  extracomunitari locazione affitto

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