Riconoscimento titolo professionale estero in Italia: modello istanza PDF

- Ultimo aggiornamento: 12/12/2022
Formati
PDF   Domanda di riconoscimento di titolo professionale conseguito nell'Unione europea
PDF   Application for recognition of a professional qualification obtained in the European Union
PDF   Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazioni
PDF   Declaration in lieu of certifications
PDF   Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
PDF   Declaration in lieu of affidavit
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

La domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, più precisamente nell'Unione europea, da presentare al Ministero della Giustizia, con riferimento a specifiche professioni come quella dell'ingegnere, dell'avvocato, del geologo, del giornalista e via discorrendo.

Riconoscimento titolo professionale estero in Italia

Per le professioni "non regolamentate", ossia quelle che possono essere esercitare senza la necessità di possedere requisiti specifici, non c'è alcun obbligo di riconoscimento in Italia.

Il discorso è diverso per le professioni "regolamentate", ossia quelle che possono essere esercitate solo nel rispetto di determinate norme legislative, regolamentari o amministrative: possesso di uno specifico titolo di studio, svolgimento di un tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale, iscrizione all'albo e via discorrendo.

Ora chi ha conseguito un titolo professionale in un paese dell'UE, ad esempio in Olanda, deve ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana se intende esercitare legalmente la corrispondente professione nel nostro paese. Al Ministero della Giustizia spetta il riconoscimento dei titoli relativi alle seguenti professioni.

  • agente di cambio
  • agrotecnico
  • assistente sociale / assistente sociale junior
  • attuario / attuario junior
  • avvocato
  • dottore commercialista ed esperto contabile
  • dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
  • geologo / geologo junior
  • geometra e geometra laureato
  • giornalista
  • ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior
  • ingegnere industriale / ingegnere industriale junior
  • ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior
  • perito agrario e perito agrario laureato
  • perito industriale e perito industriale laureato
  • tecnologo alimentare

Dunque l'avvocato, il commercialista o l'ingegnere che intende esercitare l'attività in Italia, deve richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale al Ministero della Giustizia.

A tal fine dovrà presentare un'istanza utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero e allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso del titolo professionale estero.

In particolare la modulistica rinvenibile su questa scheda si riferisce al caso in cui il titolo professionale sia stato coinseguito in un paese dell'Unione europea.

La stessa trafile deve fare colui che intende ottenere il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in paesi extracomunitari.

Domanda riconoscimento titolo estero: a chi presentarla

Come detto per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un paese dell'Unione europea è necessario presentare i moduli di domanda scaricabili da questa scheda al Ministero della Giustizia.

La domanda riconoscimento titolo estero va redatta in lingua italia e spedita al seguente indirizzo:

Al Ministero della giustizia
Dipartimento per gli Affari di giustizia
Direzione Generale degli affari interni
via Arenula, 70 - 00186 Roma

In alternativa la documentazione può essere consegnata a mano presso l'ufficio accettazione corrispondenza, in

Via delle Zoccolette n. 3 - 00186 Roma

L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 - dalle 14,00 alle 16,45, mentre il sabato dalle 8,30 alle 12,50.

L'istanza di riconoscimento titolo estero può essere eventualmente trasmessa

  • via e-mail all'indirizzo riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it o
  • tramite pec a prot.dag@giustiziacert.it.
E' importante specificare i propri recapiti (in modo particolare email e PEC), mentre l'iscrizione nell’albo professionale va indicata solo se è obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione nello Stato in cui è stata conseguita la qualifica.

I documenti necessari ai fini del riconoscimento del titolo professionale conseguito nell'Unione europea sono:

  1. copia di un valido documento di riconoscimento;
  2. documentazione relativa al titolo di studio specifico per l'attività professionale richiesta e percorso formativo;
  3. documentazione che dimostri le materie oggetto di esame e costitutive della formazione professionale del richiedente (certificato contenente l’elenco degli esami sostenuti), nonché la durata del corso accademico seguito;
  4. per la professione d'ingegnere si dovrà produrre copia e traduzione semplice dei programmi degli esami universitari sostenuti nel paese di origine per permettere il confronto del percorso formativo seguito con quello richiesto in Italia e poter dare eventuale applicazione a misure compensative;
  5. attestazione rilasciata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) della direttiva 2005/36/CE, nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento: se la professione interessata è regolamentata oppure no, quali attività professionali si possono esercitare in tale Paese in seguito al percorso formativo seguito dal richiedente, se il richiedente sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legislazione dello Stato membro per l’esercizio della professione. In caso di formazione regolamentata, attestazione dell’autorità competente ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. d) del d.lgs. del 9 novembre 2007 n. 206;
  6. nel caso in cui la professione sia regolamentata nel Paese di origine (se è quindi obbligatorio - secondo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese stesso - possedere determinati requisiti per accedere alla professione o per poterla esercitare), certificato rilasciato dall’ente competente da cui risulti che il richiedente è abilitato all’esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all’ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l’accesso e/o esercizio alla professione;
  7. nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata nel Paese di origine (se quindi l’ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per accedere alla professione o per poterla esercitare), il richiedente dovrà dimostrare il possesso di formazione regolamentata o il possesso di almeno due anni di esperienza professionale (svolti negli ultimi dieci anni), con adeguata certificazione rilasciata dall’ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l’attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale;
  8. attestato/i relativi ad eventuale esperienza professionale effettuata, con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte, rilasciati dall’ ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l’attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento possono essere presentati in originale o in copia autentica di originale, con la traduzione ufficiale, salvo i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.

La traduzione in lingua italiana della documentazione da esibire deve essere certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana.

Le copie dei documenti devono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero (la autenticità delle copie può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). Si legga in proposito il post dedicato al tema della copia conforme.

In alternativa, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i dati relativi ai punti 1), 2), e 7), possono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato secondo questo

Il richiedente deve infine far pervenire al Ministero 3 marche da bollo da euro 16,00 (una per la domanda di riconoscimento, una per il decreto di riconoscimento e una per la copia conforme del decreto stesso).

In alternativa può far pervenire con la documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento copia di ricevuta del bonifico dell’imposta di bollo dovuta (pari ad euro 48), da effettuare a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01. IMPOSTA: Imposta di bollo”. Nella causale si indicherà nome, cognome, codice fiscale, e: "richiesta di riconoscimento - Direttiva 2005/36/CE”.​

Esame della domanda

Nel caso in cui, esaminata la documentazione prodotta, emergano lacune sostanziali nella conoscenza delle materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, l’Amministrazione si riserva di sottoporre il richiedente ad una prova attitudinale o ad un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile).

Tuttavia l'eventuale conoscenza di alcune materie da parte dei richiedenti - sia sotto forma di studio che come esperienza professionale - viene tenuta in considerazione, se debitamente documentata, ai fini di una eventuale diminuzione dell'entità della misura compensativa.

Tags:  titolo di studio

Documenti correlati
 
Utilità