Licenziamento per giustificato motivo oggettivo fac simile

- Ultimo aggiornamento: 11/07/2020
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Fac simile lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che il datore di lavoro può utilizzare nei confronti del proprio dipendente quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quando ricorre

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricorre quando sussistono motivi di ordine economico o organizzativo che spingono il datore di lavoro ad interrompere il rapporto con uno o più dei propri dipendenti: consistente calo della produzione indotta da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, decisione di chiudere una particolare linea di produzione perché non più redditizia, cessione di un ramo aziendale, adozione di un software che determina la riduzione di certi compiti, cessazione definitiva dell'attività e così via. 

Il licenziamento può essere intimato anche se viene meno una particolare mansione a cui era stato assegnato il lavoratore e non c'è possibilità alcuna di ricollocare quest'ultimo all'interno dell'azienda affidandogli altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale e con il suo livello di inquadramento.

Addirittura costituisce un motivo oggettivo di licenziamento anche la sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

Devono trattarsi chiaramente di circostanze oggettive e facilmente verificabili. Non solo. Il datore di lavoro in circostanze di questo tipo, deve - prima di inviare la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - provare a ricollocare il dipendete all'interno dell'organico aziendale. Se questo non è possibile, deve dimostrare che il lavoratore licenziato, per formazione, esperienza, anzianità o altro, non può essere riadattato in alcun modo ad un altro ruolo.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si distingue dai licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, che al contrario sono la conseguenza di comportamenti scorretti o condotte illecite da parte del lavoratore dipendente.

Quando inviare la lettera di licenziamento

La lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo va recapitata al lavoratore nel rispetto del termine di preavviso stabilito dal contratto. Se il datore preferisce che il licenziamento abbia effetto immediato, deve riconoscere al prestatore la relativa indennità sostitutiva.

È importante precisare che il datore di lavoro con più di 15 dipendenti, o più di 5 se si tratta di impresa agricola, che intende licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo è tenuto a trasmettere, prima del licenziamento, una comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro e, in conoscenza, al lavoratore per esperire un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 e ss c.p.c. (tentativo obbligatorio di conciliazione).

Tale obbligo non sussiste se il lavoratore:

  • è un dirigente;
  • è stato licenziato al superamento del periodo di comporto ai sensi dell'articolo 2110 c.c.;
  • è stato licenziato al termine di un appalto;
  • è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (a partire dal 7 marzo 2015, ai sensi del D.Lg. 4 marzo 2015 n. 23) o è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo determinato che è stato successivamente convertito a tempo indeterminato;
  • è stato assunto prima del 7 marzo 2015 da un datore di lavoro senza i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della L. n. 300/1970 ma che, ha seguito di successive assunzioni a tempo indeterminato, abbia poi raggiunto tali requisiti;
  • è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e successivamente stabilizzato al termine del periodo formativo;
  • è stato licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) per cui trova applicazione la differente procedura di cui all'articolo 24 della Legge n. 223/1991. 

Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo

Come detto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere intimato "per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 della legge 604/1966).

Il datore di lavoro è colui che è tenuto per legge a fornire la prova delle ragioni che stanno alla base del licenziamento. In particolare affinché il licenziamento possa considerarsi legittimo, il datore deve poter dimostrare:

  • la sussistenza delle esigenze di tipo economico o organizzativo richiamate nella lettera di licenziamento; 
  • il nesso di causalità tra tali esigenze e la decisione di intervenire sull'organico aziendale;
  • l'impossibilità di ricollocare il dipendente nell'ambito della stessa azienda.

Se il lavoratore ritiene che non ci siano motivazioni valide al licenziamento, può impugnare il provvedimento entro 60 giorni. Questa la 

Quindi può far ricorso al Giudice del Lavoro competente entro i 180 giorni successivi.

Nel caso in cui il Giudice si pronunciasse in senso favorevole al lavoratore dichiarando illegittimo il licenziamento, si determinerebbero delle conseguenze che, a seconda dei casi, consistono nella condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, nel risarcimento del danno e nel versamento dei contributi previdenziali.

Va ricordato, infine, che ai lavoratori a cui è stato comunicato negli ultimi 6 mesi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta il diritto di precedenza nelle assunzioni. Sul nostro portale è disponibile questo

Per conoscere nel dettaglio gli effetti che la Riforma Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2015 hanno modificato nel corso degli ultimi anni, ti consigliamo di leggere il post dedicato al licenziamento illegittimo.

Tags:  licenziamento lavoro

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