Modello SR 131 Inps: PDF editabile

- Ultimo aggiornamento: 01/07/2022
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Descrizione

Il modello Sr131 va compilato nel caso in cui è previsto l'intervento del Fondo di Garanzia Inps a favore del cessionario del credito (società finanziaria, banca, ecc.).

Il Fondo di Garanzia Inps (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) è uno specifico fondo istituito presso l'INPS che si interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente per il pagamento del TFR e delle retribuzioni in favore dei lavoratori. In particolare il Fondo di Garanzia Inps interviene quando

  • il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo);
  • il datore di lavoro non è assoggettato ad alcuna procedura concorsuale, ma si trova in stato di crisi o in stato d'insolvenza (Corte di Cassazione, sent. n. 7585/2011).

L’art. 2 della Legge 29 maggio 1982 stabilisce che la domanda Fondo di Garanzia Inps può essere presentata dal lavoratore o dai suoi aventi diritto, dove per questi ultimi devono intendersi non soltanto gli eredi del lavoratore, ma, più in generale, gli aventi causa del lavoratore. Questo significa che tra i soggetti legittimati a presentare domanda di ammissione al Fondo si possono annoverare anche le finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.

Ciò in virtù del fatto che i prestiti personali con cessione del quinto della retribuzione sono generalmente garantiti dalla cessione del TFR. La cessione si considera efficace nel momento in cui viene notificata al datore di lavoro (debitore ceduto) o dal momento in cui egli ne viene comunque a conoscenza.

Qualora si dovesse verificare l'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore resterebbe obbligato nei confronti del cessionario, ossia della società finanziaria, che a quel punto potrà presentare domanda al fondo.

I cessionari del credito per TFR dovranno allegare alla domanda anche:

  • la copia del contratto di cessione;
  • il modello SR131, nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

Ricordiamo che in caso di intervento del Fondo di garanzia del TFR su richiesta di un cessionario del relativo credito, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • apertura di una procedura concorsuale;
  • cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente per dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto determinato;
  • accertamento dell’esistenza del credito dovuto e non corrisposto.

Invece l'intervento del fondo di garanzia Inps in favore dei cessionari del tfr in caso di datore non soggetto alle procedure concorsuali, richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
  • non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali;
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata;
  • esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.

Tags:  stipendi non pagati tfr

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