Domanda Dis-Coll: tutorial pdf Inps

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 11/02/2025
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In questa scheda rendiamo disponibile il tutorial, elaborato dall'Inps, circa la procedura da seguire per la compilazione online del modulo Dis Coll, il modello con cui i collaboratori coordinati e continuativi possono richiedere la Dis-Coll, ossia l'indennità di disoccupazione, nel momento in cui perdono il posto di lavoro.

Modulo Dis Coll: chi può compilarlo

Possono presentare richiesta DIS-COLL

  • i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Questi i requisiti da soddisfare:

  • iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
  • stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.

Non possono invece presentare domanda i pensionati, i titolari di partita IVA, i professionisti, gli amministratori, i sindaci o i revisori di società.

Quando presentare la domanda Dis Coll

In linea generale il modulo DIS-COLL va presentato entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

Come presentare la richiesta Dis Coll

La richiesta Dis Coll va presentata via web attraverso il sito ufficiale dell'Inps. Occorre essere in possesso delle credenziali SPID o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Questo il percorso da compiere:

  • “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL - domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”.

Le alternative sono rappresentate dal

  • Patronato e intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (l'assistenza è gratuita);
  • Contact Center (il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164).

Questo il percorso da compiere per il Patronato:

  • “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

Inoltrando la domanda di DIS-COLL si rende contestualmente la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Decorrenza dell'indennità di disoccupazione

L'indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è stata presenta entro l’ottavo giorno.

Decorre invece dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la richiesta è pervenuta all'Inps dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione.

Dis Coll: compatibilità con lavoro subordinato e/o autonomo

LAVORO SUBORDINATO

Se il beneficiario dell’indennità Dis Coll sottoscrive un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, l’erogazione dell’assegno viene sospesa d’ufficio fino al termine del contratto. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprendere a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Se il beneficiario dell’indennità Dis Coll trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni decade dal diritto alla Dis Coll.

LAVORO AUTONOMO

Il beneficiario della Dis Coll che intraprende un'attività lavorativa, dalla quale deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ossia:

  • 8.500 euro annui in caso di contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 6 mesi;
  • 5.500 euro annui in caso di avvio si una attività in forma automa

deve informare l'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

In questo caso la Dis Coll sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Tale riduzione sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la Dis Coll percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

LAVORO OCCASIONALE

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis disciplina le prestazioni di lavoro occasionali, ossia quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Questo significa che chi percepisce la Dis Coll può svolgere prestazioni di lavoro occasionale fino alla soglia dei 5.000 euro per anno civile, senza subire alcuna riduzione dell'indennità. Inoltre entro questi limiti il beneficiario della prestazione Dis Coll non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dall’attività svolta.

Dis Coll: quando si perde

Il beneficiario perde l’assegno di disoccupazione dall’indennità quando:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • non partecipa regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri Per l’Impiego;
  • sottoscrive un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • inizia una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza comunicare all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Dis Coll.
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