Trasferimento salma in altro comune: richiesta autorizzazione Word, Pdf

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Fac simile con cui l'impresa di pompe funebri chiede al Sindaco il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di una salma presso il cimitero di un altro comune.

Autorizzazione trasporto salma in altro comune

Cominciamo col dire che il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura dell'impresa di pompe funebri o del comune.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune deve essere autorizzato dal sindaco.

L’impresa di onoranze funebri, in possesso di regolare autorizzazione e su mandato dei familiari del/la deceduto/a, deve dunque richiedere al Comune, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10.9.90, n. 285, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto del cadavere da un certo luogo (abitazione privata, struttura ospedaliera, camera mortuaria, casa di riposo) al cimitero comunale per inumazione o tumulazione.

L'incaricato del trasporto del cadavere deve consegnare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco al custode del cimitero.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Per il trasporto di cadaveri da un comune all'altro, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

  1. nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
  2. certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
  3. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Tags:  cimitero decesso

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