Ricorso al Prefetto contro multa ausiliario del traffico su fermata bus
Fac simile con cui proporre ricorso al Prefetto contro la multa elevata per sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus, in violazione dell'art. 158/2 del Codice della strada.
Multa fermata autobus: regole e importi
La sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.
Chiunque viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli.
In taluni casi gli agenti possono anche disporre la rimozione del veicolo.
Quando si può fare ricorso contro una multa fermata autobus
Si può ricorrere contro una multa fermata autobus se:
- la circostanza non risponde al vero in quanto in quel momento l'auto si trovava in un altro luogo;
- la contravvenzione è stata elevata da un ausiliario del traffico non autorizzato.
Ricorso per multa fermata autobus in un posto mai stato
In questo caso il ricorso si fonda sul fatto che la sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus è una circostanza che non risponde al vero poiché in quel giorno il veicolo di proprietà del ricorrente si trovava regolarmente parcheggiato sotto la propria abitazione. Questo il modello di ricorso per multa in un posto dove non si è mai stati.
Ricorso per multa fermata autobus elevata da ausiliario del traffico
Gli ausiliari del traffico nominati per il controllo delle soste a pagamento nelle strisce blu non possono accertare violazioni "in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico", ma possono solo elevare contravvenzioni per divieto di sosta e "limitatamente alle aree oggetto di concessione" ai sensi dell’art. 17, comma 132, L. 127/1997 del 15.5.1997.
Chiaramente un analogo ricorso multa fermata autobus non è possibile se la multa è stata elevata da un ausiliario nominato per il controllo degli spazi riservati alla fermata o allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblici.
Per sapere in quali casi è possibile ricorrere contro verbali di contravvenzione elevati da ausiliari al traffico, si consiglia la lettura di questo post.
Fac simile ricorso multa fermata autobus
Al Prefetto di __________
Via __________ n. _____
_______ - ___________
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: Ricorso avverso il verbale di violazione n. ________ (avviso d’accertamento n. __________ del giorno ______.
Il sottoscritto Sig. __________, nato a __________ il __________ e ivi residente alla Via __________ n. ___, proprietario del veicolo tg. __________
PREMESSO
- che in data __________ (ritiro della raccomandata il __________ ) al ricorrente veniva notificato il verbale di violazione n. __________ - avviso d’accertamento n. __________ (all. 1), in base al quale l'istante avrebbe violato l'art. 158/2 del nuovo C.d.s. perché "sostava nello spazio riservato alla fermata dei bus" alle ore __________ del __________ in __________, Via __________ n. __________;
- che tale circostanza non risponde al vero poiché in quel giorno il veicolo di proprietà del ricorrente si trovava regolarmente parcheggiato sotto la propria abitazione in Via ___________, come potrà essere agevolmente provato a mezzo di testimoni;
- che, quindi, si tratta evidentemente di rilevazione errata da parte dell’ausiliario del traffico dei numeri della targa ovvero di erronea immissione di dati;
- che, pertanto, è del tutto illegittima la decurtazione di due punti sulla patente di guida del proprietario dell’autoveicolo, da operarsi, tra l’altro, a fronte di un mancato accertamento diretto del soggetto che abbia effettivamente commesso l’infrazione, in forza di una norma dichiarata incostituzionale in data 24.1.2005 (Corte Costituzionale n. 27/2005), tanto più laddove si consideri che spesso il veicolo in oggetto è utilizzato da propri collaboratori e familiari;
- che il verbale è comunque illegittimo in quanto l’ausiliario del traffico può solo elevare contravvenzioni per divieto di sosta e «limitatamente alle aree oggetto di concessione» ai sensi dell’art. 17, comma 132, L. 127/1997 del 15.5.1997; non è, al contrario, autorizzato ad accertare violazioni «in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico» come prevedeva espressamente il comma 133 della citata legge per il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico («Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ...»), che tuttavia di fatto è divenuta inapplicabile a seguito dell’abrogazione della L. 8.6.1990 n. 142, abrogazione che ha determinato l’impossibilità di individuare tale personale ispettivo e le funzioni ad esso conferite;
- che, in ogni caso, l’atto notificato è anche affetto da ulteriore nullità assoluta dal momento che, nonostante l’art. 3 D.Lgs. 12.2.1993 n. 39 prescriva che sul documento prodotto dal sistema automatizzato sia necessaria l’indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell’immissione dei dati, sul verbale notificato manca una siffatta indicazione, con conseguente violazione del diritto di difesa;
Tanto premesso e considerato, il sottoscritto
RICORRE
all'Ill.mo Signor Prefetto di __________ affinché, ritenuto illegittimo e non fondato l'accertamento, emetta nel termine di legge ordinanza di archiviazione degli atti, con espressa richiesta, altresì, di audizione personale.
Luogo e data Sig. __________ ___
Si allega in copia: verbale di violazione n. ________ (avviso d’accertamento n. ____ ).