Scrittura privata per vendita mobili tra privati: modello WORD, PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 18/05/2026
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Fac simile di scrittura privata per la vendita di mobili usati di arredamento tra privati utile a mettere per iscritto ogni aspetto dell'accordo ed evitare contestazioni future su pagamento, consegna o eventuali difetti.

È sempre necessaria una scrittura privata per vendere mobili?

Mario, in procinto di trasferirsi presso una nuova abitazione, decide di porre in vendita l'arredo della propria camera. Il vicino Luca è disponibile ad acquistarlo. Tra Mario e Luca è necessario stipulare un contratto scritto?

Secondo la normativa vigente, per la cessione di beni mobili non è obbligatoria la forma scritta. L'accordo fra Mario e Luca può infatti perfezionarsi attraverso una stretta di mano con conseguente scambio del mobilio e del prezzo.

Tuttavia in alcuni casi, redigere una scrittura privata è consigliato perché serve a dimostrare la vendita, a mettere nero su bianco il prezzo pattuito, ad evitare contestazioni future su tempi e modalità di consegna, ad indicare lo stato dei mobili (usati, nuovi, eventuali difetti) e via discorrendo.  

Inoltre, disporre di un documento scritto potrebbe servire a giustificare eventuali passaggi di denaro tracciabili di fronte all'Agenzia delle Entrate, che magari ha accertato il versamento di una certa somma sul conto corrente di Mario e vuole vederci chiaro.

Cosa accade se il pagamento è a rate?

Se Mario e Luca concordano un pagamento dilazionato, è essenziale inserire la clausola di riserva di proprietà

Grazie a questa opzione, il venditore Mario resta l'effettivo proprietario dell'arredamento fino a quando l'acquirente Luca non avrà versato l'ultima rata pattuita. Se l'acquirente smette di pagare, il contratto può essere annullato: in tal caso, il venditore ha il diritto di recuperare il bene e può trattenere una parte delle somme già ricevute a titolo di indennizzo per l'uso fatto del mobile.

Vizi e difetti: la garanzia del "visto e piaciuto"

A differenza degli acquisti compiuti in negozio, nella vendita tra Mario e Luca non si applica la garanzia legale di 2 anni prevista dal Codice del Consumo, poiché entrambi agiscono come consumatori.

Spesso viene utilizzata la clausola "visto e piaciuto", che indica che l'oggetto viene accettato nello stato in cui si trova al momento della consegna. Si tratta di una formula spesso utilizzata anche per la vendita di veicoli e imbarcazioni sempre tra privati:

Tuttavia, il venditore non è del tutto esente da responsabilità. Se il mobile presenta difetti gravi che lo rendono inutilizzabile, l'acquirente può richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dei soldi.

Invece in presenza di vizi di minore entità, l'acquirente (Luca) potrebbe pretendere uno sconto sul prezzo. In entrambi i casi è importante che l'acquirente segnali eventuali vizi entro 8 giorni dalla loro scoperta.

Inadempienza: come tutelarsi?

Se una delle due parti non rispetta i patti, l'altra come può tutelarsi?

Se l'acquirente Luca non versa quanto dovuto, il veditore Mario può avviare una procedura legale per recuperare forzatamente la somma dovuta.

Se, invece, è Mario a non provvedere alla consegna dell'arredamento, Luca può chiedere la risoluzione automatica del contratto e la restituzione di eventuali acconti versati. 

Al contrario se è Luca a non rendersi disponibile per il ritiro, Mario può non solo chiedere la risoluzione del contratto, ma anche depositare i mobili in un luogo pubblico a spese e rischio dell'acquirente.

In ogni caso di mancato rispetto degli accordi, la parte danneggiata può richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il ricavato della vendita va dichiarato al fisco?

La cessione di mobili tra privati rientra normalmente in un’operazione non soggetta a IVA. Per quanto riguarda il trattamento fiscale:

  • se il mobile viene venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto (situazione più comune), non si genera alcun guadagno imponibile e quindi non sono dovute imposte;
  • se invece la vendita avviene a un prezzo superiore rispetto al costo originario, la differenza positiva costituisce una plusvalenza che deve essere dichiarata nel modello 730 tra i “redditi diversi”.

Fac simile scrittura privata per vendita arredamento tra privati

TRA

Il Sig./Sig.ra __________ nato/a a ____________ il __/__/____ C.F. ______________
residente in _________ via ________________ n. ____ (di seguito denominato VENDITORE

Il Sig./Sig.ra __________ nato/a a ____________ il __/__/____ C.F. ______________
residente in _________ via _____________ n. ____ (di seguito denominato ACQUIRENTE

PREMESSO CHE

  • Il Venditore è proprietario dei mobili usati di seguito elencati;
  • Le parti convengono di stipulare una compravendita di tali beni a titolo privato, senza garanzia per vizi occulti (salvo diverso accordo) e nello stato di fatto e luogo in cui si trovano.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto - Il Venditore cede all'Acquirente, che accetta, la proprietà dei seguenti mobili di arredamento: (descrizione dettagliata dei beni: es. armadio 4 ante, divano in pelle, ecc.) ____________________.

2. Prezzo e Pagamento - Il prezzo complessivo è fissato in Euro ________. L'Acquirente provvede al pagamento tramite (specificare: contanti/bonifico/assegno) contestualmente alla firma. (In caso di rate: L'Acquirente verserà Euro ____ entro il ____ e Euro ____ entro il ____. La proprietà passerà all'Acquirente solo con il saldo dell'ultima rata).

3. Consegna - I beni vengono consegnati (specificare: contestualmente alla firma / entro il giorno ____ presso il domicilio di ____). Le spese di trasporto sono a carico di (specificare: Acquirente/Venditore). Il rischio di danneggiamento o perdita dei beni si trasferisce all’Acquirente al momento della consegna.

4. Stato del bene - L'Acquirente dichiara di aver visionato i mobili e di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano ("visto e piaciuto"). Il Venditore garantisce che i beni sono liberi da vincoli o ipoteche.

5. Garanzie - Trattandosi di beni usati tra privati, è espressamente esclusa la garanzia per vizi occulti di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c., salvo i casi di dolo o colpa grave del Venditore.

6. Risoluzione e penale - In caso di mancato pagamento, il Venditore ha diritto di richiedere la restituzione dei beni e trattenere quanto eventualmente già corrisposto a titolo di penale. In caso di inadempimento del Venditore, l’Acquirente potrà chiedere la risoluzione del contratto e il rimborso delle somme versate.

7. Foro competente - Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza del ______ (venditore o acquirente).

8. Disposizioni finali - Il presente documento costituisce l’intero accordo tra le parti. Eventuali modifiche dovranno essere scritte e sottoscritte da entrambi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e Data

Firma del Venditore ____________ Firma dell'Acquirente ______________

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Pixabay
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