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Mutuo: estinzione senza penali

     
 
 
 
 

Il Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) riconosce il diritto di chi ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione o dei locali della propria attività economica o professionale, successivamente alla data 2 febbraio o del 3 Aprile 2007 (a seconda dei casi), di estinguere anticipatamente il suo debito nei confronti della banca senza il pagamento di penali.

La legge 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che tale diritto non decade neanche quando il mutuo provenga dall'accollo di un contratto preesistente (ad es. quelli accesi dall’impresa costruttrice, persona giuridica, e poi accollati all’acquirente persona fisica) .

In caso di mutui contratti, con le finalità sopra descritte, prima del 2 febbraio o del 3 aprile 2007 (a seconda dei casi), i costi per l’estinzione anticipata sono stati ridotti in base ad un accordo raggiunto tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori rappresentative. La riduzione varia a seconda se il tasso è fisso o variabile e in funzione del tempo che manca all’estinzione naturale del prestito.

Si può anche optare per una estinzione parziale del mutuo, ottenendo così un risparmio di interessi grazie alla riduzione del capitale residuo.

In generale un’operazione di estinzione anticipata, parziale o totale, potrebbero rendersi opportuna se, in presenza di un tasso variabile, le condizioni di mercato dovessero improvvisamente mutare, o qualora ci fosse l’esigenza di acquistare una nuova casa e, dunque, di accendere un nuovo mutuo.

Ciò che è importante rimarcare è che l’estinzione anticipata del mutuo non comporta la cancellazione automatica dell'ipoteca.

Dove l’applicazione della penale per l’estinzione anticipata è ancora possibile (per le seconde case), il contratto deve prevedere espressamente tale facoltà e precisare i costi.

Per usufruire dell'estinzione anticipata è necessario compilare e presentare alla propria banca una specifica richiesta corredata di una dichiarazione sostitutiva.

Pubblicato il 05/02/2012    1 Commenti
Tags: penali estinzione anticipata tasso interesse rata bersani banche mutuo prestito
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Commenti
mario
22/09/2010 17:45
Ho rinegoneziato il mutuo nel 2008 ma non mi è stata applicata la legge Bersani. Ogni mese faccio presente dell'errore bancario e come risposta: stiamo ancora calcolando il suo avere sono passati 2 anni ma la banca da quello che ho capito non mi vuole rimborsare. Cosa posso fare?

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