Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003, è attivabile per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed è finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Apprendistato: cos’è

L’apprendistato è un contratto che permette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni di approcciare il mondo del lavoro pur continuando il proprio percorso formativo, come quello scolastico, accademico o di ricerca. Ciò che differenzia l’apprendistato da qualsiasi altro prodotto volto all’acquisizione di competenze pratiche durante il periodo di studi (si vedano il tirocinio curriculare o l’alternanza scuola lavoro), è la presenza di un contratto vero e proprio, dal quale il lavoratore potrà acquisire una doppia formazione: quella teorica e quella pratica.

Chi assume un soggetto tramite il contratto di apprendistato è obbligato non solo a corrispondergli una retribuzione, ma ad assicurargli anche - attraverso un'attività formativa - il trasferimento delle competenze tecnico-professionali inerenti quella specifica mansione. Una formazione, dunque che va ad aggiungersi a quella che il giovane acquisisce tra i banchi di scuola o nelle università.

Apprendistato: quali tipologie esistono

Coprendo una fascia di età alquanto ampia (ricordiamo che possono essere contrattualizzati i giovani tra i 15 e i 29 anni), il contratto di apprendistato si differenzia in 3 diverse tipologie:

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnico superiore. Si rivolge ai soggetti che hanno un età compresa tra i 15 e i 25 anni e permette loro di adempiere l’obbligo di istruzione ed ottenere il diploma professionale. La durata del contratto dipende dalla qualifica che si intende recepire, ma fondamentalmente non può estendersi oltre i 3 anni, ad eccezione dei diplomi regionali, per i quali si stipulano contratti quadriennali.

2. Apprendistato professionalizzante. è pensato per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per dare loro la possibilità di approcciare il mondo del lavoro, acquisendo una formazione pratica e al contempo una qualifica professionale sancita dai CCNL (Contratti Collettivi nazionali di Lavoro). I CCNL determineranno la durata del contratto stesso, che in definitiva non può superare i 3 anni, ad eccezione degli artigiani, che invece possono ottenere anche un contratto quinquennale. Ti offriamo la possibilità di scaricare gratuitamente un

Possono stipularlo anche i soggetti di età superiore a 29 anni che percepiscono l’indennità di disoccupazione NASpI o sono in mobilità. Per costoro sottoscrivere un contratto di apprendistato può essere un’ottima occasione per riqualificarsi professionalmente e rientrare nel mondo del lavoro.

3. Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca. Si tratta di un contratto che si basa sulla collaborazione di istituzioni scolastiche o universitarie e imprese. È dedicato ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni e permette loro di lavorare e studiare al tempo stesso. Nello specifico, è possibile conseguire un diploma, una laurea, un master o un dottorato di ricerca, il praticantato per l'accesso agli ordini professionali, oppure il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Al contempo, però, è possibile sottoscrivere un contratto di apprendistato di terzo livello non finalizzato all’ottenimento di un particolare titolo di studio, bensì delle competenze necessarie per svolgere un determinato impiego. Il vantaggio per i giovani contrattualizzati è quello di poter entrare in azienda e iniziare ad esercitare il mestiere o la professione scelta, senza avere l’esperienza pregressa solitamente richiesta nelle offerte di lavoro. Anche in questo caso la durata del contratto varia in funzione della qualifica che si intende conseguire.

Apprendistato: come funziona la formazione

Gli apprendisti hanno l’obbligo di ricevere la formazione specificata nel Piano Formativo Individuale che hanno approvato al momento della sottoscrizione del contratto. L’azienda può formare personalmente il dipendente, o può rivolgersi agli istituti statali o agli organismi accreditati: le ore di formazione sostenute all’esterno della struttura non sono retribuite, mentre quelle svolte all’interno dell’azienda devono essere retribuite al 10%.

Qualora l’azienda non somministrasse l’adeguata formazione all’apprendista, rischierebbe di essere sanzionata: il datore di lavoro dovrebbe corrispondere un’ammenda di importo pari alla differenza tra la contribuzione effettivamente pagata e quella dovuta al lavoratore, tenendo conto del livello di inquadramento contrattuale raggiunto allo scadere del contratto di apprendistato, il quale andrebbe incrementato del 100%.

Pubblicato il 02/04/2024
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