Modello autocertificazione DPR 445 del 2000 WORD fac simile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 01/11/2021
Formati
PDF   dichiarazione sostitutiva di certificazione (a)
DOC   dichiarazione sostitutiva di certificazione (b)
DOC   dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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Descrizione

Alcuni modelli di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 in formato WORD e PDF editabile da utilizzare per rendere dichiarazioni di natura anagrafica, lavorativa, professionale, ecc.

Autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000: in cosa consiste

I modelli disponibili in questa scheda possono essere utilizzati come dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 DPR 445/2000) e come dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47).

Le prime, ossia quelle rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 440, sono dichiarazioni con cui il cittadino comprova i seguenti stati, qualità personali e fatti documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione: data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, stato di disoccupazione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante e via discorrendo.

Le seconde, invece, ossia quelle rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 440, sono dichiarazioni con le quali possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, riferiti a lui stesso o a terza persona. In particolare possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000.

Non possono essere oggetto di autocertificazione, così come di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i certificati di origine e di conformità CE, i certificati di marchi e brevetti e i certificati sanitari e veterinari.

In entrambi i casi il cittadino è tenuto a non rendere false dichiarazioni, tanto che qualora dai controlli effettuati dalle autorità competenti dovessero emergere contenuti non rispondenti al vero, il cittadino non solo decadrebbe dai benefici eventualmente conseguiti, ma incorrerebbe anche nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000: valida anche per i privati

L’art. 30-bis del D.L. n. 76/2020 (cd "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, a prescindere dal loro preventivo consenso.

In pratica mentre prima le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano (art. 2 DPR n. 445/2000), dal 15 settembre 2020 la necessità di esprimere il consenso non c'è più, con la conseguenza che anche i soggetti privati, come banche, assicurazioni, professionisti, agenzie di servizi, ecc. sono obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Tuttavia mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono in alcun modo richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.

I soggetti privati che ricevono l'autocertificazione possono naturalmente verificare i contenuti delle dichiarazioni rese dal cittadino rivolgendosi direttamente alle Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati. La verifica può essere effettuata attraverso questo

L'Amministrazione di riferimento, dal canto suo, potrò rispondere alla richiesta del privato solo se questa è corredata dal nulla osta del dichiarante.
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