Autocertificazione estratto di matrimonio con regime patrimoniale
Da questa scheda si possono scaricare tre diversi modelli di autocertificazione regime patrimoniale, due in formato WORD e uno in formato PDF. Si tratta di moduli con cui la persona interessata, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara qual è il regime patrimoniale adottato con il matrimonio.
Cos'è l'autocertificazione regime patrimoniale dei beni
L’autocertificazione regime patrimoniale permette di sostituire, con una semplice dichiarazione sottoscritta dall’interessato, quei certificati tradizionalmente rilasciati dall'Ufficio Anagrafe, i quali attestano dati e informazioni relativi al matrimonio e desumibili dai registri di stato civile.
Il riferimento, in particolare, è a quei dati contenuti nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (completati da eventuali annotazioni).
Con l'autocertificazione regime patrimoniale, dunque, il cittadino dichiara di essere coniugato con una certa persona e di essere in regime patrimoniale
- di comunione o
- separazione dei beni.
La Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi sono tenuti per legge ad accettare l'autocertificazione regime patrimoniale. Ma dal 15 Settembre 2020 tale obbligo si è esteso anche ai privati, che siano imprese o professionisti.
Dunque anche per questi ultimi non vi è più la "facoltà di accettare" l'autocertificazione, ciò per effetto dell'entrata in vigore del Decreto 76/2020 cosiddetto "Semplificazione" che di fatto ha reso obbligatorio per tutti, privati e aziende, accettare le dichiarazioni sostitutive e gli altri strumenti di semplificazione quando il cittadino/utente lo richieda.
Chi può far uso dell’autocertificazione regime patrimoniale matrimonio
Tutti possono autocertificare il proprio regime patrimoniale. Per quanto riguarda i cittadini stranieri valgono le seguenti regole:
- i cittadini appartenenti all'Unione europea possono ricorrere all'autocertificazione con le stesse modalità previste per i cittadini italiani;
- i cittadini NON appartenenti all'Unione europea, con regolare permesso di soggiorno in Italia, possono utilizzare l’autocertificazione regime patrimoniale, ma limitatamente a quanto certificabile o attestabile da soggetti pubblici italiani.
Al di fuori di questo caso, il cittadino straniero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero opportunamente tradotto e legalizzato.
Autocertificazione regime patrimoniale matrimonio: esempio
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Legge 127/97 e art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa”)
_l_ sottoscritt_ ________________________ nat__ a _________ _______ il ___/___/_____
con residenza anagrafica nel Comune di ____________________________________
in _______________________________________________
consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
D I C H I A R A
di aver contratto matrimonio in __________________
il giorno ______ del mese ____________ dell’anno ________
con ____________________________________________
nat__ a __________________ il ___/___/_____ e di essere nel seguente regime patrimoniale: _________________
Luogo e data Firma ________________
Autorizza il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3, comma 3, legge127/97 e art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, se sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata o trasmessa unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000.
In cosa consiste la comunione legale dei beni
Come si è detto fanno parte della comunione legale tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.
In particolare ricadono in comunione i risparmi accumulati dai coniugi, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (auto, immobili, arredi, televisore, ecc.), le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi.
Cosa non rientra nella comunione dei beni?
Non rientrano nella comunione i beni:
- di uso strettamente personale di ciascun coniuge (l'anello, l'orologio, la collana, ecc.);
- di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (es. usufrutto);
- che uno dei due coniugi acquisisce successivamente al matrimonio per effetto di una donazione o di una successione, se nei rispettivi atti non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- che servono all'esercizio della professione personale di ciascun coniuge;
- ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.
Si possono escludere dei beni dalla comunione?
Si. È bene sapere che se i coniugi hanno optato per l'applicazione del regime della comunione, possono sempre decidere di tener fuori dalla stessa determinati beni acquistati nel corso del matrimonio.
Ad esempio i coniugi possono decidere che l'immobile acquistato da uno dei coniugi per l'esercizio della propria attività professionale non entri a far parte della comunione dei beni; in tal caso però è necessario che l'altro coniuge dichiari espressamente nell'atto di compravendita che quel determinato immobile non rientra appunto nella comunione.
Quando si scioglie la comunione dei beni?
La comunione si scioglie
- per morte
- per dichiarazione di morte o di assenza presunta di uno dei coniugi
- a seguito di separazione o divorzio
- per annullamento del matrimonio
- per accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale
- per separazione giudiziale dei beni.
In cosa consiste la separazione dei beni
Secondo la legge oggi in vigore, i coniugi hanno la possibilità di derogare al regime della comunione legale e optare per la separazione dei beni, con la conseguenza che ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei propri risparmi, dei propri beni e di ogni acquisto effettuato prima e durante il matrimonio.
Tuttavia l’altro coniuge, pur non avendone la proprietà, ha il diritto di godimento sui beni dell’altro (ad esempio l’automezzo, il personal computer, la tv, ecc.).
In regime di separazione come dimostrare la proprietà di un bene?
La titolarità esclusiva dei risparmi o di qualsiasi altro bene può essere dimostrata con ogni mezzo da parte di ciascun coniuge.
Tuttavia se sorgono dei contrasti tra i coniugi perché magari sono trascorsi tanti anni dall’acquisto e non c’è un documento che ne provi in qualche modo la proprietà (si pensi ad esempio all'acquisto di uno smartphone), si presume che la proprietà sia di entrambi in parti uguali.
Quando e come si può scegliere la separazione dei beni
La separazione dei beni è una scelta alternativa che i coniugi possono adottare congiuntamente nei seguenti casi:
Se si sceglie la separazione è possibile possedere beni in comune?
Anche se i coniugi hanno scelto il regime della separazione, possono comunque decidere di possedere determinati beni in comune. Ad esempio i coniugi in regime di separazione possono decidere di rilevare in comune un'attività commerciale o di acquistare in comproprietà un immobile a scopo di investimento.
In questi casi gli atti di acquisto dovranno essere sottoscritti da entrambi i coniugi che così diventano comproprietari del bene, ciascuno per una quota, che non necessariamente deve essere paritaria.
In cosa consiste la separazione giudiziale dei beni
Si può avere una separazione dei beni anche in situazioni in cui non c'è una espressa volontà dei coniugi, ma piuttosto un'azione giudiziale.
In particolare la separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata dal giudice in caso di
- interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi;
- incapacità o cattiva condotta tenuta da uno dei coniugi nell'amministrazione dei beni, tale da mettere a repentaglio gli interessi dell'altro o dell'intera famiglia;
- mancata o insufficiente contribuzione da parte di uno dei coniugi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie disponibilità finanziarie e capacità di lavoro.
Il giudice competente in questi casi è il tribunale ordinario del luogo di residenza dei coniugi.
Separazione dei beni e successione
Va detto che il regime di separazione dei beni regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi fino a quando gli stessi restano sposati e in vita, dunque la sua scelta non incide in alcun modo sul meccanismo della successione.
In altre parole ciò significa che alla morte di uno dei due coniugi, l’altro è considerato erede a tutti gli effetti, indipendentemente dal fatto che la scelta dei coniugi sia caduta sul regime della comunione o su quello della separazione.
Separazione dei beni e debiti
Se in regime di separazione dei beni uno dei coniugi lascia alla propria morte dei debiti?
In questi casi è importante stabilire se essi siano stati contratti per finalità personali (ad es. l'acquisto di un camion per l’attività) o nell’interesse della famiglia (ad es. un prestito contratto per garantire l'università al figlio). Infatti nel primo caso i debiti resteranno a carico del coniuge che li ha contratti, mentre nel secondo caso i coniugi saranno responsabili solidalmente nei confronti del creditore.
Separazione dei beni dopo le nozze
Come detto precedentemente, la regola prevista dal nostro ordinamento è la comunione legale dei beni. Tuttavia, a nozze avvenute, si può effettuare un passaggio dal regime della comunione a quello della separazione dei beni, tramite la sottoscrizione di un atto pubblico presso un notaio. Questo il fac simile di atto di modifica regime patrimoniale.
Si tratta di un’operazione piuttosto onerosa, dal momento occorre versare un’imposta sul valore dei beni divisi tra le parti e naturalmente pagare la parcella del notaio, che si aggira sui 1.500 euro.
Per questa ragione conviene sempre stabilire il regime patrimoniale prima di sposarsi. Ricordiamo che tale variazione dovrà poi essere annotata a margine dell’atto di matrimonio, depositato presso gli uffici di stato civile del comune.
Comunione o separazione dei beni: cosa conviene?
In definitiva quale regime conviene adottare? È difficile dare una risposta a priori, dal momento che sono tante le variabili che entrano in gioco: il patrimonio di ciascuno dei due coniugi, il tipo di lavoro svolto e così via. In questi casi il parere di un notaio è quanto mai prezioso.
Ciò detto, è chiaro che se entrambi i coniugi svolgono un’attività di lavoro dipendente e vantano un patrimonio sostanzialmente equivalente, allora è più facile optare per il regime della comunione.
Se, al contrario, uno dei due svolge la libera professione o gestisce un’impresa commerciale, dunque esposto al rischio di un possibile fallimento, è bene scegliere il regime della separazione così da proteggere i beni posseduti dall’altro coniuge.
In linea generale il regime della separazione dei beni agevola non poco la risoluzione di quelle controversie che potrebbero sorgere nel momento in cui due coniugi decidono di separarsi. E’ forse per questo motivo che negli ultimi anni si è registrato un significativo e costante incremento della scelta del regime di separazione dei beni?