Autocertificazione di stato libero editabile: a cosa serve, come si compila

- Ultimo aggiornamento: 04/07/2023
Formati     © Moduli.it
DOC
PDF
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa e di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo del portale

Con l'autocertificazione stato libero un soggetto attesta la propria libertà di stato, dichiarando l’assenza del vincolo del matrimonio e indicando in particolare se celibe o nubile, vedovo oppure divorziato.

Cos’è il certificato di stato libero

Il certificato di stato libero è un documento rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza che contiene e certifica le informazioni riguardanti la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a).

Salvo esenzioni il certificato di stato civile viene rilasciato in bollo (16 euro) e dietro il pagamento dei diritti comunali. Ha una validità di 6 mesi.

Può richiederlo non solo il diretto interessato, ma chiunque ne abbia interesse e sia a conoscenza dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), del comune di residenza dell'intestatario del certificato e dell’uso a cui è destinato.

Quando per la presentazione di un'istanza è richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, non è necessario produrre il certificato di stato libero (in cui ad es. si attesta di essere celibe) se la stessa informazione è presente sul documento stesso.

Quando può essere sostituito dall’autocertificazione di stato libero

È possibile sostituire il certificato di stato libero con la relativa autocertificazione quando il documento si inserisce nell’ambito di un procedimento in corso con un ente della Pubblica Amministrazione e con un gestore o esercente di pubblico servizio.

In una simile ipotesi tali enti non possono rifiutarsi di accettarla perchè, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, commetterebbero una grave violazione dei propri doveri d'ufficio.

Non solo. Da settembre 2020 anche i soggetti privati (banche, assicurazioni, professionisti, agenzie di servizi, ecc.) sono obbligati ad accettare l'autocertificazione stato libero. L’art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 (cd "Decreto Semplificazioni"), ha infatti introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.

I privati possono effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute e l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. Questo il 

che il privato è tenuto a compilare.

Possono ricorrere all’autocertificazione di stato libero i cittadini italiani e dell’Unione Europea e gli extracomunitari con permesso di soggiorno.

Autocertificazione stato libero: quando utilizzarla

L'autocertificazione può essere prodotta o il relativo certificato può richiesto all'Ufficio Anagrafe in svariate circostanze. Ad esempio quando:

  • si chiede di contrarre matrimonio;
  • si effettua una compravendita immobiliare;
  • si richiede un mutuo ipotecario;
  • si effettua una dichiarazione di successione (con rifermento al de cuius).

Come compilare l’autocertificazione stato libero

La sua compilazione è estremamente semplice. Dopo aver inserito i dati anagrafici del dichiarante non occorre far altro che cancellare le voci che non interessano tra quelle che indicano la propria libertà di stato, così come presente nei registri di Stato Civile: celibe nubile vedovo/a divorziato/a.

In calce al modulo è riportata una sezione da compilarsi a cura del pubblico ufficiale nel caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare.

A differenza del certificato, l’autocertificazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

Tags:  stato di famiglia

Documenti correlati
 
Utilità