Compensazioni: il modulo di Equitalia per l'esercizio dell'opzione
Dal 1° gennaio 2011 il contribuente non può più compensare crediti e debiti relativi alle imposte erariali (es. Irpef, Irap, Ires, Iva ecc.) se contemporaneamente è debitore di somme iscritte a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro e per le quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31 D.L. 78/2010). Le sanzioni possono arrivare al 100% di quanto compensato indebitamente. Questo significa che il contribuente dovrà prima estinguere i debiti erariali iscritti a ruolo, dopo di che potrà utilizzare il credito residuo in compensazione.
A tale scopo il contribuente dovrà utilizzare il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).
Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia una dichiarazione dell'avvenuto pagamento in compensazione, tramite il modello F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.
Se la richiesta viene accolta gli importi a debito iscritti a ruolo e a credito si compensano e l'agente della riscossione invia al debitore la relativa quietanza.
La scelta degli importi da compensare va effettuata entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 Accise agli sportelli dell'agente della riscossione.
Il divieto di compensazione non vale per debiti non ancora scaduti. In questo caso si può procedere con la compensazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella .