Cartella di pagamento: fac simile PDF
Fac simile cartella esattoriale o cartella di pagamento in formato PDF, ovvero l'atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Inps, Comuni, Regione, ecc.).
Cartella di pagamento: quando si forma
I pagamenti del contribuente sono sottoposti alla verifica delle diverse amministrazioni competenti: l’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda, ad esempio, l’Irpef, l’IVA o l’Irap, l’Inps per quanto concerne i contributi previdenziali, la Regione per quanto riguarda il bollo auto, il Comune per quanto attiene a IMU e TARI e via discorrendo.
Ciascuno di questi enti nel momento in cui, a seguito di verifiche e ispezioni, riscontra il mancato adempimento degli obblighi fiscali, non fa altro che notificare al contribuente un avviso di accertamento, cosiddetto “bonario”, che indica la motivazione della pretesa, le maggiori imposte dovute e le sanzioni.
A questo punto il contribuente può assumere diversi comportamenti:
- può decidere di aderire all’invito dell’amministrazione e sanare la propria posizione debitoria, oppure
- può proporre un ricorso nel caso in cui abbia fondate ragioni per ritenere non corretta la pretesa dell’amministrazione, oppure
- può ignorare la proposta di adesione dell’ente.
In quest’ultimo caso il credito viene certificato e “iscritto a ruolo”. Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Comune, Inps, ecc.) e trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
Cartella esattoriale: cosa contiene
Come prima cosa è opportuno rilevare che la nuova cartella esattoriale, ossia quella riferita ai ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, non contiene più l’addebito al contribuente degli oneri di riscossione.
Ciò premesso la cartella di pagamento contiene
- la descrizione delle somme dovute;
- dettaglio degli addebiti (Irpef non versata anno "x", multa per infrazione al codice della strada, ecc.);
- dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo (Agenzia delle Entrate, Comune, Inps, Inail, ecc.);
- il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
- l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica
- tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale, e sulle modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del debito rivolgendosi all’ente creditore o presentando ricorso al giudice.
Cartella esattoriale: quando va pagata e come
Per le cartelle esattoriali il termine per il pagamento è di 60 giorni dalla notifica. La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Il contribuente può anche presentare una richiesta rateizzazione Agenzia Entrate Riscossione.
Il pagamento può anche essere effettuato:
- tramite il servizio “Paga-on line” disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/) e sull’App Equiclick;
- tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
- presso banche, Poste e tabaccai;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
In caso di pagamento dall’estero, è possibile effettuare il versamento:
- utilizzando il Modulo di pagamento pagoPA se la banca è collegata al nodo pagoPA;
- con bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Agente della riscossione con indicazione obbligatoria, nella causale del pagamento, del numero della cartella di pagamento e del codice fiscale del debitore (l’elenco dei codici iban è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Cosa succede se non si paga la cartella esattoriale
Come detto il contribuente è tenuto ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.
Se il contribuente non adempie al pagamento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a:
- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili),
- iscrizione di ipoteca sugli immobili,
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).
A tal riguardo è importante sottolineare che dal 1° Luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha la possibilità di pignorare direttamente il conto corrente del contribuente, senza che a tal fine sia necessaria l’approvazione di un giudice. Ciò in quanto la notifica della cartella di pagamento è equiparata all'atto di precetto nel procedimento ordinario, dunque costituisce di per sé il titolo esecutivo. Naturalmente il prelievo delle somme non è immediato: la cartella viene prima notificata alla banca, che provvede al congelamento delle somme, e poi al debitore. Qualora, decorsi 60 giorni dalla notifica, il debitore continua a non pagare, la banca è tenuta a versare le somme direttamente al Fisco.
In caso di mancato pagamento della cartella nei termini, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, e tutte le eventuali ulteriori spese.
Gli interessi di mora sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.