Libro unico del lavoro

Un solo libro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa: il libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009. Sul libro unico del lavoro devono essere riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle Associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese. In quest’ultimo caso i consulenti del lavoro e i professionisti in genere devono ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro. Questo il

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il nome, le generalità e l’indirizzo del consulente del lavoro, commercialista o altro professionista cui ha conferito l’incarico di tenuta e cura del libro unico del lavoro e dell’altra documentazione di lavoro; analogamente, il medesimo onere incombe qualora il datore di lavoro intenda avvalersi delle Associazioni di categoria. 

Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza in caso di richiesta. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1.000 €. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.

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