La comunicazione obbligatoria per il contratto intermittente (o a chiamata)

Con l'obiettivo di facilitare i controlli ed evitare o ridurre gli abusi, la "Riforma Fornero" (Legge 28 giugno 2012 n.92) aveva introdotto una importante novità riguardante il contratto di lavoro a chiamata o intermittente.

In pratica il datore di lavoro che intende farvi ricorso, deve inviare preventivamente alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio una comunicazione che informi di aver assunto un lavoratore con questa forma di contratto.

Il modulo di comunicazione

A tal fine è stato predisposto il Modello UNI Intermittente.

Ogni singolo modello permette di comunicare fino a un massimo di 10 lavoratori. I campi "Codice fiscale" ed "e-mail" della sezione "Datore di Lavoro" sono obbligatori. I campi "Codice Fiscale lavoratore" e "Codice Comunicazione" (è il codice UNILAV di assunzione del lavoratore) sono alternativi tra loro. Infine nei campi "Data inizio" e "Data fine" devono essere indicate le date di inizio e di fine chiamata del lavoratore.

Nella sua nuova versione il modello prevede anche la possibilità di annullare la/e comunicazione/i precedentemente inviate selezionando l'apposita casella "Annullamento" e indicando la prestazione interessata.

Una volta compilato il modello deve essere inoltrato all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it. A tal fine non è necessario che anche l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, dal momento che è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.

Il sistema non genererà alcuna risposta automatica a conferma della ricezione della mail, pertanto, il datore di lavoro dovrà conservare copia del modello compilato e della mail trasmessa.

Portale Cliclavoro

Se per l'inoltro della comunicazione non si vuole seguire questa procedura si può ricorrere al servizio informatico disponibile su "Cliclavoro". Chiaramente in questo caso occorre prima registrarsi e poi autenticarsi.

Servizio Sms

In alternativa ai precedenti canali, ma solo in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è possibile ricorrere alla modalità di invio tramite SMS, ma in questo caso le aziende dovranno preventivamente registrarsi al portale "Cliclavoro".

Nel form di registrazione il datore di lavoro dovrà comunicare il numero di cellulare che utilizzerà per l'invio delle comunicazioni di chiamata del lavoratore. Il numero cui inviare l'SMS è 339-9942256.

Fax

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile inoltrare la comunicazione via fax direttamente alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (questa la lista dei fax).
Il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo. 

Sanzioni

Per concludere si ricorda che la mancata osservanza dell’adempimento in parola è punito con una sanzione amministrativa da 400 € a 2.400 €, per ciascun lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione.

Per avere maggiori informazioni sul contratto di lavoro a chiamata o intermittente, quando si applica e nei confronti di quali lavoratori e per scaricare i fac simile di contratto, vi invitiamo alla lettura di questo articolo: "Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata)".

Pubblicato il 08/06/2015
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