Clausole vessatorie: cosa sono e come difendersi

Quando si sottoscrive una nota d'ordine, si acquista un pacchetto tutistico o si firma un contratto con una società assicurativa, una banca o una compagnia telefonica, quasi sempre il contenuto risulta già integralmente predisposto dalla controparte (contratto per adesione), spesso con caratteri minuscoli e con un linguaggio non sempre accessibile ai più. In questi casi occorre prestare la massima attenzione per evitare di rimanere vincolati ad obblighi contrattuali iniqui e onerosi. Ci riferiamo alle cosiddette clausole vessatorie, ossia clausole che producono uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore. In questo post ti spieghiamo cosa sono esattamente e ti forniamo qualche esempio.

Clausole vessatorie: cosa sono

Le clausole vessatorie sono quelle clausole che "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Per garantire una tutela al consumatore, la legge ha imposto che questo tipo clausole devono essere sempre specificatamente approvate per iscritto.

Naturalmente fatta la legge trovato l’inganno: così molte aziende e professionisti hanno pensato di cautelarsi chiedendo semplicemente al consumatore di apporre una seconda firma sul contratto, esattamente nella parte in cui si dichiara che le clausole vessatorie sono state oggetto di una specifica trattativa con il consumatore e che sono pertanto da lui conosciute ed accettate. Dunque raccomandiamo di prestare sempre la massima attenzione prima di apporre la seconda firma, perché potrebbe risultare difficile sottrarsi a certi obblighi contrattuali.

Esempio di clausole vessatorie

Gli artt. 1496 bis ss. del C.C. (oggi confluiti nell'art. 33 del Codice del Consumo) hanno disciplinato una lunga lista di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, come quelle ad esempio che

  • tendono ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte dello stesso professionista;
  • consentono al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
  • impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento; 
  • consentono al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  • consentono al venditore di modificare liberamente alcune caratteristiche del prodotto prima della consegna (ad es. il colore, gli accessori, ecc.);
  • stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta, al fine di evitare il tacito rinnovo;
  • stabiliscono che il prezzo del prodotto o del servizio sia determinato al momento della consegna o della prestazione anziché essere stabilito preventivamente;
  • limitano o escludono il diritto del consumatore di contestare al professionista di non aver rispettato i suoi obblighi;
  • prevedono la decadenza della garanzia nel momento in cui il consumatore fa eseguire riparazioni all'esterno della rete assistenziale del venditore, pur utilizzando parti di ricambio originali;
  • stabiliscono, in caso di controversia, la competenza esclusiva di una località diversa dalla residenza del consumatore;

e così via.

C'è da dire che l'elenco fornito dall'art. 33 del Codice del Consumo è comunque indicativo, visto che nella pratica, tali clausole possono essere formulate in vari modi ed il loro contenuto può variare a secondo del tipo di contratto.

Le clausole vessatorie sono nulle

Le clausole vessatorie sono da considerarsi "inefficaci", fino a prova contraria. Dunque se il consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività lavorativa, sottoscrive una di queste clausole, la legge la considera automaticamente nulla. Dunque è come se queste clausole non fossero mai state presenti nel contratto, che per il resto rimane valido. Ciò anche se il consumatore le conosceva e le aveva sottoscritte.

Di fronte ad una contestazione del consumatore, l’onere di dimostrare che non si tratta di clausole vessatorie spetta sempre al professionista/venditore. Dunque incombe su quest'ultimo l'onere della prova, ossia dimostrare che la clausola è stata oggetto di una specifica trattativa tra le parti o che comunque la stessa non è da considerarsi vessatoria. A stabilirlo naturalmente sarà il giudice.

Clausole vessatorie: come difendersi

Se si ritiene che nel contratto appena sottoscritto siano presenti clausole vessatorie, ci si può tutelare inviando alla controparte questa

Una tutela ancora più forte è contemplata dall'art. 37 del Codice del Consumo, il quale prevede la possibilità per le associazioni rappresentative dei consumatori di ricorrere al giudice per far cancellare dai contratti prestampati le clausole vessatorie. La stessa facoltà è riservata alle Associazioni rappresentative dei professionisti e alle Camere di Commercio.

Sul nostro portale è disponibile il fac-simile che i consumatori possono utilizzare per chiedere a dette associazioni di convenire in giudizio il professionista o l’azienda e richiedere al giudice competente l’inibizione all’uso delle clausole di cui sia accertata l'abusività.

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