Nuove regole antimafia per gli appalti pubblici: ecco i moduli

La Legge 136/2010, al fine di prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione criminale o mafiosa, ha previsto meccanismi di tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti in favore di quelle imprese che forniscono alle pubbliche amministrazioni beni e servizi di uso comune, indipendentemente dalle modalità di esperimento della gara e senza deroghe per gli appalti di modico valore. Per effetto di questa legge, dunque, i fornitori sono oggi soggetti ai seguenti obblighi:

  • utilizzare, nelle transazioni con l'Amministrazione, conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva. Non è necessario accendere nuovi conti correnti. È ugualmente ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse;
  • effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero - per importi inferiori a € 1.500,00 - con altri strumenti di pagamento comunque idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • indicare sui bonifici relativi ad ogni transazione, nel caso in cui i pagamenti conseguenti ad un appalto pubblico sono inseriti anche in un progetto di investimento pubblico, il Codice Unico di Progetto (CUP), una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. Qualora non sia noto il CUP deve essere richiesto alla stazione appaltante.

In base a quanto sopra, è diventato necessario richiedere ad ogni fornitore di lavori, beni e servizi di indicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente (bancario o postale) dedicato, anche non in via esclusiva, al servizio, fornitura o lavoro, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso.

Bisognerà inoltre inserire nei nuovi contratti che si vanno a stipulare la clausola per cui “i fornitori dei servizi lavori o forniture si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136”, così come dovrà essere aggiunta una ulteriore clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.

Qui trovate alcuni modelli di

che i vari fornitori potenzialmente coinvolti devono compilare.

Se le gli estremi identificativi del conto corrente dedicato dovessero variare si può utilizzare lo stesso modello per informare l’Amministrazione.

L’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €.

Le imprese subappaltanti e i subcontraenti (fornitori) dovranno effettuare anche un’analoga comunicazione ai loro dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori, affinché forniscano gli estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare i pagamenti tramite bonifico.

Anche i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi vanno eseguiti tramite conto corrente dedicato. Fanno eccezione soltanto i pagamenti:

  • in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali;
  • in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
  • riguardanti tributi.

Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro è possibile utilizzare strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché non si utilizzi il contante e si documenti la spesa effettuata.

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47325 - Ciullo Eliana Anna
10/11/2016
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