Patente a punti: come funzionano decurtazioni e ricorsi

Il sistema della patente a punti è stato introdotto nell'estate 2003 con l'obiettivo di valutare la condotta del conducente e sanzionarlo con la pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente quando commette infrazioni stradali che possono mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri utenti della strada. In questo post vedremo come funziona il sistema della patente a punti, quali infrazioni comportano la sottrazione di punti, quando la decurtazione è da considerarsi illegittima e, dunque, si può proporre ricorso, come conoscere il saldo punti della propria patente.

Quali infrazioni comportano la perdita di punti

Ogni patente ha una assegnazione iniziale di 20 punti che si possono mantenere se non si commettono infrazioni tra quelle indicate nella tabella dell'art. 126 bis del Codice della strada che comportano appunto la decurtazione di punti.

Si perdono così 10 punti dalla propria patente se, ad esempio, si superano i limiti di velocità di oltre 60 km/h, se si circola contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate o se si fa retromarcia o inversione di marcia in autostrada.

Se ne perdono invece 8 di punti, in caso di mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi o di inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi.

Passare con il semaforo rosso, non osservare lo stop, oppure superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, comporta la perdita di 6 punti dalla patente, mentre condurre un motociclo senza casco, non allacciarsi le cinture di sicurezza o usare le cuffie o il cellulare mentre si guida equivale a perdere 5 punti.

Le violazioni che comportano la perdita di 2 punti sono ad esempio il sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata, la sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia, la mancata segnalazione di veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l'apposito segnale di triangolo o il trasporto di persone in sovrannumero sulle autovetture.

In caso di violazioni commesse nei primi tre anni dal rilascio della patente, la quantità dei punti decurtabili viene raddoppiata.

Qualora vengano contemporaneamente accertate più infrazioni:

  • se si tratta di più infrazioni lievi, nessuna delle quali prevede la sospensione o la revoca della patente, i singoli punteggi si sommano ma la decurtazione totale non potrà superare i 15 punti;
  • se vengono rilevate più infrazioni, delle quali almeno una comporta la sospensione o la revoca della patente, verrà decurtato il punteggio effettivamente risultante con possibilità di perdita totale di punteggio.

La perdita di punteggio viene annotata sul verbale dall'organo accertatore (Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Stradale, ecc...) che ha contestato l'infrazione e successivamente comunicata all'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che provvede a inserire la decurtazione nel sistema informatico e a trasmettere alla residenza dell'interessato la comunicazione della decurtazione.

Quando la decurtazione non è applicabile

La sanzione accessoria della perdita punti dalla patente non è valida se non è riportata nel verbale di accertamento della contravvenzione o quando irrogata in misura superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada.

È altresì nulla se nel verbale in cui vengono contestate più infrazioni non è indicato a quale infrazione in particolare si riferisce la perdita dei punti.

Va inoltre ricordato che la decurtazione dei punti non può essere effettuata prima della definizione del ricorso contro la sanzione principale. Infine la sanzione accessoria della decurtazione non è valida, se il verbale viene notificato al trasgressore trascorsi 90 giorni dalla data in cui l'Autorità ha ricevuto notizia dal proprietario dei dati identificati del conducente.

A chi si applica la decurtazione dei punti

Naturalmente il destinatario della sanzione accessoria è sempre il conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Se non è stato identificato tramite fermo, con la contestazione immediata, il proprietario del veicolo deve fornire agli organi di polizia - entro 60 giorni dalla notifica del verbale - i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione. Questi il

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione aggiuntiva variabile da 292 a 1.168 euro, tuttavia non gli verranno decurtati i punti sulla patente.

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il conducente ha la possibilità di ricorrere contro la sottrazione dei punti dalla patente. Dal nostro portale è possibile scaricare questo

Cosa succede in caso di ricorso contro il verbale di contravvenzione

Nel caso in cui venga proposto un ricorso contro la sanzione principale (al Prefetto o al Giudice di pace) la decurtazione dei punti dalla patente non può essere applicata prima della definizione del giudizio di opposizione.

Se nonostante l’accoglimento del ricorso e, dunque, l’annullamento della sanzione principale, vengono comunque decurtati i punti dalla patente, è bene presentare un ricorso e chiedere la loro immediata riattribuzione. Questo il

In caso di perdita parziale dei punti

Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperarli è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corsi che consentono di recuperare 6 punti a chi ha la patente A o B, 9 punti a chi possiede la patente C, C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazione professionale. 

Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato ma sia inferiore a 20, è possibile ripristinare la quota iniziale di 20 se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che comportano la perdita di punti.

Ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.

Per i neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decutrazione di punteggio è attribuito un "bonus" di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.

In caso di perdita totale dei punti

In questo caso per il conducente viene disposta la revisione della patente di guida, che comporta di sottoporsi, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ad un nuovo esame di teoria e di guida.

Se l'esame di revisione viene superato, la patente viene ricaricata dei 20 punti iniziali; se l'esame di revisione non viene superato, la patente di guida viene revocata; se il titolare, entro i 30 giorni, non si sottopone all'esame di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall'ufficio provinciale del DTT e ritirata dagli organi di polizia stradale.

Come conoscere i punti della propria patente

Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente consultando il sito web "Il portale dell'automobilista", realizzato dal Ministero dei Trasporti. In particolare va consultata questa pagina: www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/saldo-punti-patente. Per accedere all'archivio è necessario registrarsi

In alternativa è possibile utilizzare il numero 848.782.782 al costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.

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55329 - Federico
16/01/2021
Buona sera, io ho preso due verbali a distanza di due mesi, con la decurtazione di 3+3 punti, cosa succede come decurtazione essendo due in poco tempo?

46437 - giuseppe
10/08/2016
Salve il 13 gennaio 2016 avevo 20 punti sulla patente ed il 10 luglio avevo 20 punti sulla patente nella stessa giornata mi vengono decurtati 20 punti dalla patente, ho chiesto alla scuola

43590 - Tommaso
13/01/2016
Salve, il giorno 10/01/2016 mi è stata fatta una multa perchè sono passato col rosso, prima della multa ero rimasto con 7 punti, essendo neopatentato la decuratzione è di 12 punti e quindi probabile un azzeramento dei punti con questa ultima multa. Se riuscissi a fare il corso di recupero punti prima dei 60 giorni disponibili per il pagamento, poi mi vengono accreditati i nuovi punti o il corso non risulterebbe valido perchè fatto dopo la data in cui mi è stata fatta la multa? Grazie.

43292 - Gian
21/12/2015
Domanda: se ho 30 punti e a causa infrazione vengono decurtati 5 punti, quindi si arriva a 25, dopo 2 anni senza infrazioni vengono "regalati" 2 punti, quindi si torna a 27 o viene ripristinato il punteggio pieno di 30 punti come nel caso di infrazioni con un punteggio di 20 punti? Grazie.

42474 - Redazione
11/11/2015
Alex, a nostro avviso non ci sono gli estremi per un ricorso.

42466 - alex
11/11/2015
Salve, mi hanno decurtato 20 x il disco cronotacchigrafo... il fatto è che la multa è di luglio 2014 e la decurtazione dei punti è di ottobre 2015. Posso fare ricorso??

41964 - Redazione
13/10/2015
Alfio, si registri al sito "Il portale dell'automobilista" e verifichi in quali occasioni le sono stati decurtati i punti dalla patente.

41955 - alfio
13/10/2015
Ho preso 4 verbali in una volta, e una sospensione della patente per la cilindrata della macchina che stavo guidando .. mi sono stati levati 15 punti (dovevano essere di piu in quanto neopatentato ma mi hanno detto i poliziotti che non potevano levarne piu di 15) ora però mi risultano 0 punti. Com'è possibile?

41887 - luigi
09/10/2015
Egr. per motivi di età ho volontariamente declassato la patente da C a B, mi vengono ridati nella nuova patente tutti i punti che avevo nella precedente patente? Grazie per la risposta e saluto. Luigi.

41278 - Redazione
15/09/2015
Luigi, il codice della strada in proposito stabilisce che l'ente accertatore deve comunicare, entro 30 gg. da quando sono scaduti i termini per il pagamento o per l'opposizione, la decurtazione all'anagrafe nazionale (art. 126 bis). Non essendo previsto altro dalla legge si può pensare che per la comunicazione della decurtazione valga la prescrizione ordinaria di 10 anni.


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