Ecobonus 2024 casa: ecco cos'è e come funziona nel dettaglio

Prorogato a tutto il 2024 il bonus risparmio energetico, misura nota anche come ecobonus casa. Ricordiamo che nell'ambito delle agevolazioni fiscali casa, il Governo ha previsto anche il rinnovo del bonus ristrutturazioni, del sisma bonus e  del bonus verde (ecco la tabella bonus edilizi 2024 predisposta da Confedilizia). Nel prosieguo faremo una disamina di quegli interventi di riqualificazione e risparmio energetico che nel concreto beneficiano della detrazione fiscale, dei limiti previsti e soprattutto delle modalità operative alle quali attenersi.

In cosa consiste il bonus risparmio energetico 2024

Si tratta in buona sostanza di una detrazione fiscale che si applica

  • sull'Irpef, ossia sull'imposta calcolata sul reddito delle persone fisiche, oppure
  • sull'Ires, l'imposta sul reddito delle società di capitali.

Così come avviene per il bonus ristrutturazioni, anche in questo caso le agevolazioni sono ammesse nei limiti dell'imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi. Questo significa che la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si parla in proposito di capienza fiscale, ossia della capacità del contribuente di abbattere l'imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef.

In definitiva prima di pianificare e avviare qualsiasi tipo di intervento è bene capire quale sia propria capienza fiscale, così da evitare il rischio di perdere una parte più o meno consistente del beneficio.

Ciò assume ancora più importanza oggi considerando che dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, anche per gli interventi di efficienza energetica, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la "cessione del credito d’imposta" corrispondente alla detrazione spettante.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella misura del 65% o del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Chi può beneficiare dell'ecobonus casa 2024?

Possono usufruire dell'ecobonus tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento: persone fisiche, professionisti, artigiani, società, associazioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini, gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato. Possono beneficiare della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Infine possono fruire dell'ecobonus anche gli Istituti autonomi per le case popolari.

Attenzione: per fruire delle detrazioni fiscali per risparmio energetico è necessario che gli interventi siano eseguiti su immobili esistenti, non importa di quale categoria catastale siano, compresi quelli adibiti ad attività d'impresa. Per provare che un immobile non è in costruzione, ma che al contrario risulta già esistente al momento dell'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ci si può servire del certificato di iscrizione al catasto o della richiesta di accatastamento, in alternativa delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu/Tasi), se dovuta.

Per quali interventi spettano le detrazioni fiscali?

Come detto le detrazioni fiscali risparmio energetico sono riconosciute nella misura del 65% per quegli interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione o di parti comuni del condominio. 

Vi rientrano, ad esempio, le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, coperture, pavimenti, ecc.), l'installazione di impianti per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,  l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria e via discorrendo.

Per altri interventi, invece, è riconosciuta la detrazione del 50%. Ci riferiamo in particolare:

  • alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • all'installazione di schermature solari;
  • alla sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione almeno in classe A e a biomassa.

Tuttavia, come abbiamo scritto più su, le caldaie a condensazione possono accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti. Occorre sottolineare comunque che il bonus caldaia rientra sempre nell’ecobonus.

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Detrazioni fino all'85% per i condomini

Come si è accennato, a partire dallo scorso anno, gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali, possono beneficiare di una detrazione fiscale pari al 70% qualora interessino almeno il 25% dell’involucro edilizio. Il bonus sale al 75% se gli interventi porteranno ad un miglioramento e ad un risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.

La spesa sui cui è possibile calcolare la detrazione è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Addirittura per i condomini è possibile beneficiare di una detrazione dell'80% se gli edifici insistono in zone sismiche 1, 2 o 3 e se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore. La misura del beneficio fiscale sale all'85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

IVA agevolata sugli interventi di riqualificazione

La detrazione fiscale non è l'unico beneficio per chi effettua interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Infatti c'è la possibilità di fruire anche di una aliquota IVA ridotta pari al 10%: tale percentuale si applica sulle prestazioni di servizi e sulla cessione di beni, ma solo quando questi ultimi sono forniti nell'ambito di un contratto di appalto.

Tuttavia se chi esegue i lavori fornisce “beni di valore significativo”, ossia beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di ristrutturazione e riqualificazione, l'IVA al 10% si applica anche su questi beni fino a concorrenza del valore della prestazione.

Cosi se l'intervento nel suo complesso è pari a 6.000 euro, di cui 2.500 euro per lavori e 3.500 per fornitura di condizionatori, l'IVA al 10% si applicherà anche su una parte del valore del "bene significativo", per l'esattezza su 2.500 (= 6.000 - 3.500). Sulla differenza (1.000) si applicherà un'aliquota IVA al 22%.

Detrazioni risparmio energetico e Sisma bonus

Esiste una ulteriore forma di agevolazione in favore di quei contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sui propri edifici (Sisma Bonus”). In pratica costoro possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi per tutti i lavori compiuti fino al 31 dicembre 2024. L’importo di tale detrazione varia in funzione del tipo di intervento, nel senso che è tanto più elevato quanto più gli interventi portano ad una riduzione del rischio sismico .

Tale agevolazione si applica sia nel caso in cui gli interventi di consolidamento antisismico vengono effettuati sulle singole abitazioni, sia nel caso in cui gli stessi riguardano parti comuni di un edificio condominiale.

Ora per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali è prevista la possibilità di cumulare l'ecobonus e il sisma bonus. In sintesi se gli interventi sono finalizzati non solo al contenimento del rischio sismico, ma anche ad una riqualificazione energetica dell’edificio, è possibile beneficiare di una detrazione dell’80% se c’è il passaggio ad una classe di rischio inferiore o dell’85% se c’è il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione è ammessa per un importo massimo di 136.000 euro di spesa per ciascuna unità immobiliare del condominio e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Su quali spese calcolare il bonus risparmio energetico

Come detto le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di riqualificazione energetica, sia quelli relativi all'acquisto di materiale e alle prestazioni professionali connesse con l'installazione e/o con il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica.

Ai fini della detrazione, ciò che è importante è che tali spese siano relative ad interventi finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Come effettuare i pagamenti

Tutte le spese devono essere pagate dai contribuenti non titolari di reddito d'impresa esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Dalla ricevuta di bonifico devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (bonifico parlante).

I contribuenti titolari di reddito d’impresa, invece, non sono tenuti al pagamento tramite bonifico. In ogni caso, qualunque sia la modalità scelta (assegno, carta di credito, ecc.), è importante conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

La documentazione per le agevolazioni risparmio energetico

Entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica, occorre trasmettere all'ENEA, l'ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, che gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico ed effettua verifiche e controlli dei requisiti richiesti per il conseguimento delle detrazioni fiscali:

  • copia dell'attestato di prestazione energetica;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (scheda  E o F).

La trasmissione andrà eseguita online attraverso l'applicazione disponibile sul sito dell'Enea (Bonus Fiscali - ENEA).

Gli originali vanno chiaramente conservati. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia. Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso gli intermediari abilitati.

La data di fine lavori, da cui decorre il termine per l'invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo".

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo una ricevuta informatica.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice solo se ricorrono lavori di una certa complessità che non trovano corrispondenza negli schemi resi disponibili dall’Enea. La documentazione va trasmessa entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori all'indirizzo:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
.

Sulla busta va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.

Ecobonus: quale documentazione conservare

Ai fini della detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica è necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari i seguenti documenti:

  • l'asseverazione che attesta che l'intervento possiede i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per usufruire delle detrazioni. Tale asseverazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, vale a dire da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all’Ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al Collegio dei geometri o dei periti industriali nonché, secondo quanto affermato nella Circolare n. 36/E, dei dottori agronomi, dottori forestali o periti agrari. In alternativa è sufficiente disporre della certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
  • l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F;
  • la ricevuta di invio telematico sul sito dell'Enea o ricevuta della raccomandata in caso di invio a mezzo posta;
  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa.

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate. Comunicazione che deve essere invece trasmessa dai contribuenti per quegli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia a cavallo di più anni. Nello specifico tale comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta o per via telematica o attraverso gli intermediari abilitati (Caf, commercialisti, ecc.).

Cumulabilità delle detrazioni fiscali

L'agevolazione fiscale per risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni previste per interventi analoghi sugli edifici (come, ad esempio, il bonus ristrutturazioni o il bonus verde).

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico.

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51769 - donata
16/03/2018
Buonasera, sto' per terminare i lavori di ristrutturazione straordinaria, non mi è chiaro cosa devo inviare all'Enea, se i dati di tutti i lavori effettuati o solo i dati circa gli infissi che sono stati sostituiti. Grazie

50944 - Gio B. D.
23/11/2017
La legge di bilancio 2018, se approvata nella struttura attuale, proroga le detrazioni fiscali al 65% per interventi di riqualificazione energetica al 2018, mentre proroga le detrazioni fiscali per sostituzione di infissi e/o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con abbattimento dell'aliquota detraibile al 50%. Se tali interventi non sono singoli ma inseriti nel contesto più generale di riqualificazione energetica globale dell'edificio usufruiscono dell'aliquota del 65% o sono comunque da imputarsi all'aliquota ridotta del 50%? Inoltre l'installazione di pannelli solari termici nel 2018 rimane comunque agevolata al 65%? Grazie.

49526 - Redazione
31/05/2017
Luca, per fruire del bonus mobili è necessario aver realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia. In particolare è la data di inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia, e non quella in cui si effettuano materialmente le spese, che deve essere anteriore a quella in cui si acquistano mobili ed elettrodomestici.

49521 - Luca
30/05/2017
Buongiorno, volevo richiederVi se il bonus mobili del 50% è possibile ottenerlo anche se non si è aperta la pratica di ristrutturazione immobile. Grazie e cordiali saluti.

49508 - Alessio
29/05/2017
Buongiorno, ho comprato presso un negozio un condizionatore inverter a+++ pagando con carta di credito. Successivamente il condizionatore mi è stato installato da una impresa che è stata da me pagata con bonifico bancario inserendo la dicitura per la detrazione. Devo compilare la dichiarazione ENEA per la detrazione del 65% sia del condizionatore che dell'installazione e in quale modo perchè nessuno spiega bene come deve essere compilata. Oppure basta solo indicare l'acqcuisto e l'installazione sul 730 ? Grazie mille e buon lavoro.

49388 - Giovanni
18/05/2017
Buonasera volendo sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione, ma senza installare le valvole termostatiche sui radiatori. Posso comunque beneficiare delle detrazioni al 50%? E in questo caso sono obbligato ad inviare comunicazione a Enea? Grazie per la risposta

49196 - Redazione
04/05/2017
Giuliano, la risposta è no.

49166 - Giuliano C.
01/05/2017
Ho iniziato dei lavori di coibentazione (cappotto) di un'abitazione a novembre 2016 ma si completeranno nel 2017. Posso portare in detrazione la parte di acconto del 2016 non avendo ancora inviato i dati all'ENEA in quanto i lavori non sono terminati e quindi non ho la data di fine lavori? Grazie per la risposta

47207 - Redazione
02/11/2016
Renzo, è possibile fruire della detrazione fiscale del 65% anche in caso di omesso invio all’Enea della scheda informativa. La situazione, infatti, può essere sanata attraverso il ricorso all’istituito della remissione in bonis (art. 2 c.1 D.L. n. 16 del 2012, convertito nella Legge 44/2012.). Il contribuente che volesse beneficiare della remissione in bonis dovrà effettuare la comunicazione all'Enea e versare contestualmente euro 258 con modello F24 codice tributo 8114, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

47199 - Renzo
01/11/2016
Lo scorso anno ho sostituito una pompa di calore on-off di vecchio tipo con una tipo inverter di classe energetica A+++ ed ho pagato l'installatore con bonifico indicando l'intervento come riqualificazione energetica. Per mia ignoranza della procedura, non è stata fatta alcuna relazione di asseverazione e non ho quindi ottenuto nessuna autorizzazione ENEA. Quest'anno ho portato l'importo in detrazione nel mod. 730 ed il CAF, non avendo autorizzazione ENEA, mi ha conteggiato una detrazione del 50% in 10 anni. Ne ho diritto oppure ho perso anche questa possibilità? Grazie


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