Dichiarazione esonero ritenuta d'acconto contribuenti forfettari

- Ultimo aggiornamento: 19/12/2023
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Modelli di autocertificazione regime forfettario che il contribuente è tenuto a compilare e a rilasciare al sostituto d'imposta per attestare che si tratta di un reddito non assoggettato a ritenuta d'acconto. I tre fac simile sono disponibili in formato Doc, dunque facilmente personalizzabili.

Modello dichiarazione regime fiscale forfettario: quando compilarlo

Il modello in questione va compilato quando chi percepisce il compenso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ha optato per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio. Questa la

In questo caso, infatti, essendo i proventi soggetti ad imposta sostitutiva, è importante che il prestatore comunichi all'azienda che le somme spettanti non siano assoggettate a ritenuta d'acconto Irpef.

Si tratta di una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il che significa che chi la rilascia è cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Cosa comporta l'invio dell'autocertificazione regime forfettario

L'invio di questo modello comporta il fatto che i proventi maturati e incassati saranno  assogettati ad una imposta sostitutiva pari al 15%, che si riduce ulteriormente al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività. 

Si tratta di un’imposta molto conveniente per tre ordini di motivi:

  1. l'aliquota è la stessa fino alla soglia dei 85.000 euro di fatturato. Ricordiamo che al superamento della soglia di 100.000 euro, il contribuente confluisce nel corso dello stesso anno nel regime IVA ordinario;
  2. la tassazione non si calcola sull'importo fatturato, ma su ciò che risulta applicando ad esso un coefficiente di redditività che varia in funzione del tipo di attività (dal risultato vanno anche scomputati i contributi previdenziali obbligatori);
  3. l'imposta va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali.

L'unico aspetto da tenere in considerazione riguarda il fatto che aderendo al regime forfettario, il contribuente non può dedurre dal reddito le spese che sostiene per svolgere la propria attività. Questo significa che qualora l'esercizio dell'attività comportasse il sostenimento di molte spese, per il contribuente potrebbe rivelarsi conveniente optare per il regime ordinario o semplificato anziché per quello forfettario. 

Ricordiamo che non può aderire al regime forfettario chi: 

  • non risulta resindente in Italia. Vi può invece aderire che risiede in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • nel corso dell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000 euro (a meno che il rapporto non sia cessato);
  • ha sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per collaboratori e/o dipendenti alle proprie dipendenze;
  • partecipa contemporaneamente all’attività in partita IVA a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • effettua in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • emette prevalentemente fatture (per più del 50% di quelle totali) nei confronti del proprio datore di lavoro o di quello avuto nei due anni precedenti l’apertura della partita IVA;
  • ha il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. o di una associazione in partecipazione.

Non è invece più prevista per i forfettari l'esenzione dalla fatturazione elettronica. Segnaliamo che sul nostro portale sono disponibili anche dei

Cosa comporta non inviare l'autocertificazione appartenenza regime fiscale forfettario

Se il contribuente non trasmette l'autocertificazione regime forfettario, l'azienda finisce per applicare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati.

Tuttavia il contribuente ha la possibilità di recuperare quanto versato dall'azienda a tale titolo, indicando il relativo importo nel Quadro RS della dichiarazione dei redditi. In questo modo il contribuente non farà altro che scomputare la RA dall'imposta sostitutiva.

Tags:  codice fiscale

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