a2a comunicazione dati catastali: modulo e recapiti

- Ultimo aggiornamento: 16/09/2022
Formati
PDF
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Descrizione

La comunicazione dati catastali a2a va effettuata dal proprietario, dall'inquilino, dall'usufruttuario o dal titolare di altro diritto sull’immobile quando questi richiede un allaccio, una prima attivazione, una voltura o un subentro di una fornitura luce e/o gas.

Comunicazione dati catastali a2a: quando e come effettuarla

La comunicazione dati catastali a2a va resa al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311 e s.m.i.). Tale legge in particolare impone a tutti i fornitori di luce e gas di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura.

Il modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.).

In caso di intestatario di contratti relativi a più forniture, è necessario comunicare i dati catastali riferiti a ciascun immobile.

In caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento con cantina o box), occorre indicare solo i dati catastali dell'unità immobiliare principale (es. appartamento). Per gli immobili condominiali, indicare i dati catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente.

La modulo di dichiarazione dati catastali a2a, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere restituito ad A2A Energia, con una delle seguenti modalità:

  • fax, al seguente numero: 02.7720.3615;
  • tramite scansione e invio del documento firmato alla casella di posta elettronica: daticatastali.aen@a2a.eu.

Mancata comunicazione dati catastali a2a

A2A Energia S.p.A., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria. La società chiaramente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.

Se il cliente non trasmette la comunicazione dati catastali a2a, la società è tenuta per legge a darne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, la quale potrà applicare al cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065.

Tags:  subentro bolletta gas bolletta elettrica bolletta luce voltura

Documenti correlati
 
Utilità