Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale: modulo editabile

- Ultimo aggiornamento: 14/01/2022
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La comunicazione lavoro autonomo occasionale va inoltrata dal committente (imprenditore) prima dell'avvio dell'attività all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio. Si tratta di una comunicazione resa obbligatoria a far data dal 21 dicembre 2021 dalla Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021.

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale: cos'è

Dunque da quest'anno ogni qualvolta ci si avvale in maniera occasionale delle prestazioni di un lavoratore autonomo, è necessario inoltrare una preventiva comunicazione all'ITL.

Si tratta di una comunicazione che è stata resa obbligatoria col fine di monitorare questa particolare tipologia contrattuale, rafforzare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e cercare di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

Nel merito è importante precisare che

  • l'obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
  • la comunicazione deve riguardare i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori che ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile "si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. 

Dal punto di vista fiscale le somme percepite dal prestatore occasionale rientrano fra i “redditi diversi” e sono soggette ad una ritenuta d’acconto del 20%. Il lavoratore è iscritto alla Gestione separata INPS, che prevede l'applicazione di un'aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore) pari al 33,72% (24% se pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie) sulla parte dei compensi eccedente la soglia dei 5.000 euro.

L'obbligo di comunicazione non si estende, invece

  • ai rapporti di natura subordinata
  • alle collaborazioni coordinate e continuative
  • alle prestazioni occasionali disciplinate da Libretto Famiglia
  • alle professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c.
  • a tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.

Quando inviare la comunicazione

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022 (compreso).

Per i rapporti avviati successivamente alla data dell'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dal

Modalità di inoltro della comunicazione lavoro autonomo occasionale

La comunicazione va indirizzata, come detto, all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè quello del luogo dove si svolge la prestazione lavorativa.

A tal fine è sufficiente l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (la lista è scaricabile dal PDF in allegato a questa scheda).

Si può decidere di compilare un modello sulla base del fac simile disponibile in questa scheda, oppure si possono riportare i dati direttamente nel corpo della e-mail. In quest'ultimo caso il messaggio di posta deve avere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta la prestazione (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nel caso in cui la prestazione non sia stata terminata nell'arco di tempo indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, così come potranno essere modificati - prima che la prestazione abbia inizio - i dati già comunicati.

Sanzioni per mancata comunicazione

Il committente rischia una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale non abbia effettuato o abbia effettuato in ritardo la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Tags:  lavoro autonomo

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