Condizione sospensiva esempio: download PDF gratis

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La condizione sospensiva è una clausola con cui le parti stabiliscono che gli effetti di un contratto inizieranno solo se si verifica un evento futuro e incerto. Il contratto può essere già validamente concluso, ma resta “in sospeso” quanto alla sua efficacia.

Esempi di condizione sospensiva

Come detto la condizione sospensiva è una clausola inserita in un contratto dalla quale le parti fanno dipendere l'efficacia dal verificarsi di un evento futuro e incerto. In altre parole, il contratto viene concluso, ma i suoi effetti restano “sospesi” fino a quando l'evento previsto non si verifica (art. 1353 Codice Civile).

Facciamo un esempio: Rossi vende casa a Bianchi, ma le parti inseriscono nel contratto questa clausola: "L'efficacia della vendita è subordinata all'ottenimento del mutuo da parte dell'acquirente entro il...".

In questo caso, il contratto è valido a tutti gli effetti, ma il passaggio di proprietà resta in sospeso. Se entro la scadenza indicata Bianchi non ottiene il finanziamento, la condizione non si avvera e la vendita non produce alcun effetto. Dal nostro portale è possibile scaricare un fac simile di proposta di acquisto subordinata al mutuo.

Altri esempi di condizione sospensiva:

  • appalto subordinato al permesso di costruire (il committente affida i lavori all'impresa solo se il Comune rilascia il titolo edilizio);
  • vendita subordinata a un evento futuro (ti vendo la moto se supero l'esame per la patente B);
  • acquisto di un'azienda subordinato all'ottenimento di una determinata licenza/autorizzazione;
  • accordo subordinato all’approvazione di un organo societario o di un ente.

La vendita a prova è considerata dalla legge e dalla dottrina prevalente proprio un particolare contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva: "la vendita del macchinario è subordinata all’esito positivo della prova, da effettuarsi entro dieci giorni dalla consegna, volta a verificare che esso raggiunga la produttività di 500 pezzi all’ora". L'articolo 1521 del Codice Civile stabilisce espressamente che la vendita a prova si presuma fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. In questo tipo di contratto, l'accordo tra le parti è già perfettamente concluso e vincolante, ma l'efficacia traslativa (ovvero il reale trasferimento della proprietà del bene) rimane sospesa in attesa dell'esito della prova.

Il patto di riservato dominio può assomigliare a una condizione sospensiva perché il trasferimento della proprietà è collegato al pagamento dell'ultima rata. Tuttavia, è una figura speciale con una disciplina propria (art. 1523 c.c.): la consegna avviene subito e i rischi passano al compratore, mentre la proprietà resta al venditore fino al pagamento completo.

La vendita con riserva di proprietà costituisce sostanzialmente la stessa fattispecie del patto di riservato dominio: la proprietà resta al venditore fino all'integrale pagamento del prezzo.

Infine mentre con la condizione sospensiva il contratto si considera concluso, ma i suoi effetti sono sospesi finché non si verifica l'evento, con la condizione risolutiva il contratto produce effetti immediatamente, ma questi cessano se un determinato evento si verifica (art. 1353 c.c.).

La condizione risolutiva non va confusa con la clausola risolutiva espressa: si tratta di una specifica pattuizione contrattuale con cui le parti stabiliscono che il contratto potrà essere risolto se una determinata obbligazione non viene adempiuta secondo quanto previsto (art. 1456 c.c.). La risoluzione si produce quando la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola.

Condizioni sospensive illecite o impossibili

Secondo l'art. 1354 Codice Civile è nullo il contratto al quale è apposta una condizione sospensiva contraria alle norme, all'ordine pubblico o al buon costume:

  • "Ti dono questo appartamento a condizione che tu converta al buddismo entro la fine dell'anno."
  • "Ti concedo un prestito a condizione che tu non ti iscriva mai al partito politico X."
  • "Ti trasferisco la proprietà di questo immobile a condizione che tu riesca a corrompere il funzionario comunale per il rilascio del titolo edilizio".

Così come è nullo il contratto al quale è apposta un condizione sospensiva impossibile: "Ti venderò il mio aereo privato a condizione  che l'uomo sbarchi su Marte entro la fine di questa settimana".

Cosa succede se la condizione non si verifica?

Fino a che la condizione non si verifica, ossia fino a che Bianchi non ottiene il mutuo dalla propria banca, il contratto è in una fase di pendenza. Egli non può pretendere in alcun modo l’esecuzione definitiva della vendita. Se la banca non concede il mutuo, dunque l'evento non si realizza, il contratto di vendita non produce i suoi effetti in via definitiva. Questo significa che le somme eventualmente versate (come la caparra) vanno restituite da Rossi (salvo diversa valida pattuizione) e l'acquirente Bianchi non può essere considerato inadempiente.

È importante sottolineare che non basta accertare il mancato verificarsi dell'evento, ma bisogna capire se la condizione è ancora pendente oppure se è ormai definitivamente mancata.

Inoltre le parti devono comportarsi secondo buona fede e non possono, in linea generale, ostacolare il verificarsi dell'evento. In questo caso, infatti, la condizione si considererebbe comunque avverata. Per restare sempre nell'esempio, se l'acquirente Bianchi non chiedesse deliberatamente il mutuo perché non più interessato all'immobile, la condizione si considererebbe avverata e lui potrebbe essere considerato inadempiente.

Analogamente se il venditore, pur avendo assunto un preciso impegno, omettesse in maniera deliberata di consegnare alla banca i documenti necessari allo scopo di impedire la concessione del mutuo, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter invocare il mancato avveramento della condizione.

Fac simile clausola condizione sospensiva

Clausola sospensiva - Vendita del precedente immobile

"La presente compravendita è subordinata alla condizione sospensiva della vendita, entro e non oltre il 31/12/2026, dell'immobile di proprietà della parte acquirente sito in Via Garibaldo n. 20 Pescara, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5, Particella 123. La parte acquirente si impegna a mettere in vendita il suddetto immobile al prezzo di € 180.000,00 e a comunicare tempestivamente alla parte venditrice l'avvenuta stipula del contratto preliminare di vendita. In caso di mancata vendita entro il termine indicato, il presente contratto si intenderà inefficace e le somme versate saranno restituite."

Clausola sospensiva - Rilascio dell'autorizzazione

“L'efficacia del presente contratto è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione amministrativa necessaria per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto. Qualora l'autorizzazione non venga rilasciata entro il 31 dicembre 2026, la condizione si intenderà non avverata e il contratto non produrrà i relativi effetti.”

Clausola sospensiva - Concessione del Mutuo

"La presente compravendita è subordinata alla condizione sospensiva che la parte acquirente ottenga l'approvazione di un mutuo bancario per l'importo di € 150.000,00, della durata di 20 anni, alle condizioni migliori offerte dall'istituto di credito. La parte acquirente si impegna a presentare domanda di mutuo entro e non oltre 15 giorni dalla firma del presente contratto e a fornire tutta la documentazione richiesta. La condizione si intenderà avverata al ricevimento da parte dell'acquirente della lettera di delibera del mutuo. Qualora il mutuo non venga deliberato per causa non imputabile all'acquirente, il presente contratto si intenderà definitivamente inefficace e le somme eventualmente versate a titolo di caparra saranno restituite."

Clausola sospensiva - Compravendita di terreno o immobile subordinata ad autorizzazione edilizia/urbanistica

"Gli effetti della presente promessa di vendita sono sospesi e condizionati al rilascio, da parte degli organi comunali competenti, del Permesso di Costruire (o del cambio di destinazione d'uso ad uso residenziale) in relazione all'immobile oggetto del contratto, entro il termine perentorio del ….."

Clausola sospensiva - Concessione di un contributo pubblico

“L'efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione, in favore del beneficiario, del contributo pubblico richiesto nell'ambito del bando [indicare il bando], per un importo non inferiore a € 50.000. Qualora il contributo non venga concesso, ovvero venga concesso per un importo inferiore a quello indicato, la condizione si intenderà non avverata e le obbligazioni previste dal presente accordo non diverranno efficaci.”

Clausola sospensiva - Aggiudicazione appalto

"Il presente contratto di fornitura è subordinato alla condizione sospensiva che la committente si aggiudichi l'appalto per la realizzazione dell'opera pubblica denominata '………'. La condizione si intenderà avverata al ricevimento della comunicazione ufficiale di aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione, il contratto si intenderà inefficace e nessuna delle parti potrà avanzare pretese risarcitorie."

Clausola sospensiva - Assunzione o contratto di lavoro dipendente dal conseguimento di un titolo/iscrizione

"La validità e la decorrenza del presente contratto di lavoro sono sospensivamente condizionate all'effettivo conseguimento, da parte del Lavoratore, dell'abilitazione professionale e alla successiva iscrizione al relativo Albo/Ordine entro la data del …..".

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