Dichiarazione di trasferimento di denaro contante da compilarsi quando la somma di cui si dispone è pari o superiore al controvalore di Euro 10.000,00.
Si può trasferire contante all'estero senza effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Dogane fino al limite di 9.999,99 euro.
Oltre questa soglia la somma va dichiarata attraverso il modello disponibile in questa scheda.
Debbono essere calcolati ai fini del raggiungimento della soglia le banconote, le monete e i travellers' cheques, assegni di viaggio nominativi intestati alla persona che li utilizzerà ed emessi da istituti di credito autorizzati.
Stando a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008 non vanno inclusi, invece, i vaglia postali o cambiari, ovvero gli assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che recano l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sul documento occorre riportare:
La dichiarazione può essere:
Anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui sopra.
Nella fattispecie la dichiarazione va consegnata all'operatore dello sportello postale all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel calcolo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
L'ufficio postale provvederà quindi a rilasciare una ricevuta al dichiarante e a trasmettere la dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro 7 giorni.
In caso di violazione delle disposizioni previste, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, viene posto sotto sequestro dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di Finanza con l'obiettivo di assicurare il pagamento delle sanzioni.
Contro il sequestro è chiaramente possibile proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni, che a sua volta si esprimerà nel merito della questione nell'arco dei successivi 60 giorni.
Ai fini della restituzione del denaro contante sequestrato, è possibile depositare presso la Tesoreria provinciale dello Stato una cauzione ovvero fideiussione bancaria o assicurativa. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
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