Modulo richiesta assegno di incollocabilità

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 23/05/2025
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Fac simile di domanda per la concessione dell'assegno di incollocabilità, una prestazione economica erogata mensilmente dall’Inail a tutti coloro che per infortunio o malattia professionale non hanno la possibilità di fruire del collocamento obbligatorio.

Collocamento obbligatorio: in cosa consiste

Come si è accennato, la legge n. 68 del 1999 impone alle aziende che occupano più di 15 dipendenti ad assumere una certa quota di persone affette da disabilità e in particolare:

  • 1 persona, se l'azienda ha già tra 15 e 35 lavoratori;
  • 2 persone, se l'azienda ha tra 16 e 50 lavoratori;
  • il 7% dei lavoratori occupati, per aziende con più di 60 lavoratori.

Si parla in proposito di collocamento obbligatorio collocamento mirato. Tra le persone affette da disabilità possono beneficiare di questa opportunità:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • le persone non vedenti o sordomute;
  • le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

La stessa possibilità è offerta non solo ai disabili, ma anche agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ai profughi italiani rimpatriati e alle vittime del terrorismo.

Le assunzioni possono essere effettuate con ogni tipo di contratto di lavoro subordinato, dunque con contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di apprendistato, contratto part time  e perfino con contratto di somministrazione per missioni di durata non inferiore a dodici mesi.

Cosa fare per avere diritto al collocamento obbligatorio

Per avere diritto al collocamento obbligatorio il lavoratore disoccupato, oltre al riconoscimento del grado di invalidità rilasciato dall'ente preposto (Inps, Inail, ecc.), deve richiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego competente e negli elenchi del collocamento obbligatorio. Al modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, occorre allegare la documentazione necessaria a seconda della categoria di appartenenza.

Sulla base di una serie di criteri (percentuale di invalidità, anzianità di iscrizione, carichi familiari, ecc.) a ciascun soggetto iscritto viene assegnato un punteggio.

Se il lavoratore disoccupato non ha i requisiti per essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio, può chiedere e ottenere l’assegno di incollocabilità, un sostegno economico erogato dall'Inail, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nei confronti degli individui cosiddetti “incollocabili”. Nei prossimi paragrafi vedremo con esattezza in che cosa consiste questo assegno, a chi può essere riconosciuto e come presentarne la domanda.

Assegno di incollocabilità: cos’è e a quanto ammonta

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica di tipo assistenziale, erogata mensilmente dall’INAIL ai soggetti invalidi del lavoro che non possono avvalersi dell’assunzione obbligatoria.

Questa impossibilità deve essere accertata dal centro medico legale territorialmente competente e deve essere sottoposta all’attenzione del Direttore Provinciale dell’Inail.

L’assegno viene erogato dal mese successivo a quello in cui avviene la richiesta, fino al compimento dei 65 anni del richiedente, a meno che non si verifichino delle variazioni nella condizione di incollocabilità.

L’importo dell’assegno di incollocabilità, rivalutato annualmente con Decreto Ministeriale, dal 1 Luglio 2025 è pari a 308,23 €. Tale importo rimarrà invariato fino al 30 giugno 2026.

Come negli anni precedenti, l’assegno non concorre alla formazione del reddito ed è esente da IRPEF.

Assegno di incollocabilità: a chi spetta

L'assegno di incollocabilità Inail spetta ai soggetti che:

  • hanno meno di 65 anni,
  • hanno un grado di inabilità non inferiore al 34% (secondo la tabella allegata al all’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124), causata da infortuni sul lavoro o malattia professionale per eventi accaduti fino al 31 dicembre 2006;
  • hanno un grado di menomazione dell’integrità psicofisica o danno biologico pari o superiore al 20% (sulla base delle tabelle allegate all’articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) per eventi accaduti a partire dal 1 gennaio 2007;
  • non possono beneficiare del collocamento obbligatorio in qualsiasi ambito lavorativo.

Fac simile domanda assegno di incollocabilità

Per richiedere questa prestazione assistenziale occorre compilare il fac simile di domanda scaricabile da questa scheda. E' importante specificare sulla domanda:

  • i dati anagrafici;
  • il tipo di invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente);
  • la modalità di riscossione dell'assegno.

Se c'è l’intenzione di delegare un terzo alla riscossione occorre altresì riportare i dati anagrafici del delegato e gli estremi di un valido documento di riconoscimento.

Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti in carta libera:

  • certificato medico dell’U.S.L. competente;
  • certificato dell’ufficio provinciale del lavoro;
  • fotocopia documento di identità del richiedente:
  • fotocopia documento di identità del delegato (eventuale).

A chi presentare la domanda

Se non ci si vuole recare personalmente presso gli uffici Inail, è possibile inoltrare la domanda per posta ordinaria o Pec (posta  elettronica certificata). Cerca qui i recapiti della sede Inail più vicina: www.inail.it/portale/it/supporto/sedi.html.

Ricordiamo sempre che in tutto questo la persona interessata può farsi assistere da un Patronato; cerca all'indirizzo www.inail.it/portale/it/supporto/cerca-uffici-zonali-dei-patronati.html gli Uffici zonali dei Patronati.

L'INAIL prima di stabilire se riconoscere o meno l’assegno, provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi del richiedente e a verificare, attraverso il proprio centro medico legale, se risultano soddisfatti i requisiti sanitari.

Se dalla visita dovesse emerge in maniera inequivocabile che il soggetto non può fruire del collocamento obbligatorio, l’Inail provvederà ad attivare la procedura necessaria per la concreta erogazione dell'assegno di incollocabilità. A tal fine l’Inail acquisirà, direttamente dal Centro per l'Impiego competente, la certificazione di incollocabilità dell'assicurato.

In questo caso il richiedente otterrà l’erogazione dell’assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda

Qualora la domanda non dovesse essere accolta, l'Inail provvederà a fornire al richiedente le relative motivazioni. La comunicazione sarà trasmessa tramite PEC o raccomandata presso il domicilio.

Assegno di incollocabilità: come viene corrisposto

L’erogazione dell’assegno può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale;
  • accredito su carta prepagata dotata di Iban;
  • tramite istituti convenzionati con l’INPS per i soggetti residenti all’estero;
  • tramite erogazione di contanti localizzato presso sportello bancario o postale per importi inferiori ai 1.000 euro.
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