Fac simile nomina addetti antincendio e primo soccorso

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
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La lettera di nomina degli addetti antincendio e primo soccorso è il documento con cui l'azienda designa i lavoratori incaricati di gestire le emergenze sui luoghi di lavoro, attribuendo loro specifiche responsabilità e doveri. 

Cos'è la lettera di nomina addetto antincendio e primo soccorso

È il documento con cui il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (artt. 18, 43 e 45), designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di:

  • prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  • primo soccorso.

La lettera deve essere datata, firmata dal datore di lavoro e controfirmata per accettazione dal lavoratore designato. Va conservata in azienda ed esibita in caso di verifiche ed ispezioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, della ASL o di qualsiasi altra autorità.

La sicurezza sul lavoro richiede personale incaricato di gestire le emergenze, ma anche che i lavoratori siano adeguatamente protetti dai rischi presenti nell'attività: ecco come redigere un verbale di consegna dei DPI.

Ai fini della sicurezza sul lavoro, anche la corretta segnalazione delle vie di fuga è importante. Scopri come deve essere predisposto il cartello di uscita di sicurezza.

Fondamentale , infine, il rispetto delle regole da parte di tutti i lavoratori: in caso di violazioni, il datore di lavoro può ricorrere alla lettera di richiamo per motivi di sicurezza.

Chi è tenuto a effettuare la nomina?

L'obbligo di designare gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze antincendio riguarda, in linea generale, i datori di lavoro, pubblici o privati, che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore. L'obbligo sussiste indipendentemente dal settore di attività e dalle dimensioni dell'azienda, anche in presenza di lavoratori part-time o stagionali.

A variare in funzione delle caratteristiche dell'attività e dei rischi presenti sono invece il numero degli addetti da designare e la formazione che devono ricevere.

Sono esclusi dall'obbligo i datori di lavoro che svolgono l'attività senza avere lavoratori alle proprie dipendenze.

Chi può essere nominato?

Gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi devono essere scelti tra i lavoratori dell'azienda, in numero sufficiente a garantire la copertura anche in caso di assenze, ferie o turnazioni. Dunque non possono svolgere questo ruolo figure esterne all'azienda.

Tuttavia il datore di lavoro può organizzare rapporti con servizi esterni di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; ciò è però diverso dalla designazione degli addetti aziendali.

Inoltre il datore di lavoro, quando ne ricorrono le condizioni previste dalla legge, può svolgere direttamente alcuni compiti di primo soccorso e prevenzione incendi, dopo avere seguito la formazione prevista.

I lavoratori designati devono ricevere una formazione specifica e obbligatoria, con contenuti e durata variabili in base alle caratteristiche dell'attività, e devono effettuare i previsti aggiornamenti periodici.

Non sono richieste particolari qualifiche: può essere nominato qualsiasi lavoratore ritenuto idoneo, non necessariamente un dirigente o un preposto. Come vedremo meglio in seguito, il lavoratore può rifiutare la designazione solo in presenza di un giustificato motivo.

Quale differenza con l'RLS?

Il lavoratore addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e/o quale addetto al primo soccorso non va confuso con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza . Infatti mentre i primi hanno un ruolo operativo nella gestione delle emergenze, l'RLS ha un ruolo di rappresentanza e consultazione dei lavoratori. L'RLS, inoltre, non viene “nominato” dal datore di lavoro: è eletto o designato dai lavoratori secondo le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 (ecco un fac simile di verbale nomina RLS).

Naturalmente le due figure possono coincidere, vale a dire una persona può essere contemporaneamente addetto antincendio, addetto al primo soccorso e RLS. Tuttavia, gli incarichi restano distinti e devono essere rispettati i relativi obblighi formativi. Così la formazione dell'addetto antincendio non sostituisce quella dell'addetto al primo soccorso né quella dell’RLS.

Cosa succede se non si provvede alla nomina?

La mancata designazione costituisce una violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e può comportare le sanzioni previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

L'inadempimento può inoltre avere conseguenze più rilevanti qualora si verifichi un incendio, un malore o un infortunio e l'azienda non disponga degli addetti previsti e adeguatamente formati. In tal caso, le eventuali responsabilità del datore di lavoro devono essere valutate in relazione alle circostanze concrete dell'evento.

Il lavoratore può rifiutarsi?

Sì, può rifiutare. La nomina (art. 18 D.Lgs. 81/2008) è una designazione del datore di lavoro, ma diventa valida solo con l'accettazione del lavoratore, formalizzata con la firma. Non si può quindi imporre il ruolo contro la volontà dell'interessato.

Alcuni limiti:

  • il rifiuto non deve essere pretestuoso o usato per bloccare l'organizzazione della sicurezza (es. rifiuto collettivo di un intero reparto): in tal caso il datore può intervenire, anche disciplinarmente;
  • se il ruolo rientra già nelle mansioni contrattuali del lavoratore, il rifiuto può costituire inadempimento;
  • il datore resta comunque obbligato a garantire la copertura del servizio: se qualcuno rifiuta, deve trovare un altro addetto disponibile.

Conseguenze: il lavoratore non è sanzionabile per il solo rifiuto. Se nessuno accetta, il problema resta comunque in capo al datore di lavoro, che deve individuare soluzioni organizzative, trattandosi di un obbligo indelegabile.

Fac simile lettera di nomina addetto primo soccorso

Spett.le Sig./Sig.ra: _______________
Mansione / qualifica: _________________
Reparto / unità produttiva di assegnazione: _______________

Oggetto: designazione quale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e/o quale addetto al primo soccorso

Il/La sottoscritto/a _____________ in qualità di _________ della ditta/società _______________
P.IVA _____________ con sede a ___________________

Visti gli obblighi di cui agli artt. 18, comma 1, lett. b), 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008, che impongono al Datore di Lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso;

Considerato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale e il relativo livello di rischio incendio individuato;

NOMINA

il/la Sig./Sig.ra _______________ quale: 

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
Addetto al primo soccorso

Il lavoratore/la lavoratrice designato/a è incaricato/a, in particolare, di:

  • attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 18, c. 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008);
  • utilizzare correttamente le attrezzature antincendio e di primo soccorso presenti in azienda;
  • mantenere costantemente aggiornata la propria formazione tramite la partecipazione ai corsi previsti dalla normativa vigente e ai relativi aggiornamenti periodici;
  • segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al RSPP eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature, presidi e vie di esodo.

Il presente incarico è subordinato alla frequenza, con esito positivo, del corso di formazione specifico previsto dalla normativa vigente (D.M. 2 settembre 2021 per l'antincendio; D.M. 388/2003 per il primo soccorso) e ai relativi corsi di aggiornamento periodico, a cura e spese dell'azienda.

La presente nomina resta valida fino a revoca, modifica dell'organizzazione aziendale, cessazione del rapporto di lavoro o rinuncia formale da parte del lavoratore incaricato.

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il/La sottoscritto/a lavoratore/lavoratrice dichiara di accettare l'incarico sopra descritto, di essere consapevole dei compiti e delle responsabilità connessi, e si impegna a frequentare la formazione e gli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente.

Il Datore di Lavoro
(firma leggibile)

Il Lavoratore designato
(firma per accettazione)

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Image by rutchapong moolvai from Pixabay
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