Atto di costituzione diritto di abitazione: PDF editabile
Download dei fac simile di scrittura privata per costitutzione diritto di abitazione, ovverossia modelli con cui il Sig. Rossi (concedente), proprietario di un certo immobile concede al Sig. Bianchi (utilizzatore), che accetta, il diritto di abitazione su detto immobile esclusivamente per i bisogni suoi e della sua famiglia.
Atto di costituzione diritto di abitazione: requisiti
Il diritto di abitazione è disciplinato dagli artt. 1021 e seguenti del Codice Civile. Queste in sintesi le caratteristiche principali:
- l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità;
- il diritto è esteso a tutte le parti accessorie e alle pertinenze dell'immobile (verande, balconi, giardino, ecc.);
- l'utilizzatore deve essere una persona fisica;
- l’abitazione può essere utilizzata unicamente per i bisogni dell'utilizzatore e della sua famiglia.
Con riferimento a quest'ultimo punto l'art. 1023 del C.C. specifica che nel concetto di famiglia vanno ricompresi anche
- i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'abitazione, benché nel momento in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio;
- i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto;
- le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (ad es. collaboratori domestici).
Il diritto di abitazione è strettamente personale, come tale non può essere ceduto a terzi o dato in locazione (1024 C.C.). Inoltre l'immobile può essere utilizzato unicamente come alloggio e non come ufficio, magazzino o deposito.
Colui che occupa la casa è tenuto anche al pagamento delle spese per le riparazioni ordinarie e dei tributi, analogamente a quanto accade con l'usufrutto. Se occupa solo una parte dell'abitazione, le spese vanno pagate in misura proporzionale.
Diritto di abitazione: costituzione ed estinzione
Come abbiamo visto il diritto di abitazione può costituirsi innanzitutto per contratto. Questo deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, così come stabilito dall'art. 1350 n. 4 del Codice Civile.
In questo caso alla scadenza del diritto l'abitazione va restituita al legittimo proprietario.
Ma il diritto di abitazione può costituirsi altresì per:
- testamento
- usucapione
- legge (riserva a favore del coniuge in caso di morte)
- sentenza del giudice (ad es. in caso di separazione/divorzio)
Ovviamente, chi ha il diritto di abitare nella casa può anche decidere di rinunciarvi. Se lo fa (ecco un fac simile rinuncia diritto di abitazione), lascia l'immobile libero da ogni vincolo: in questo modo la casa potrà essere usata, venduta o gestita da altri senza più limitazioni.
Il diritto si estingue anche per morte del titolare, per perimento del bene, per prescrizione e per consolidazione (riunione nella stessa persona della titolarità del diritto di abitazione e della piena proprietà).
Differenza tra usufrutto e diritto di abitazione
L'usufrutto è un diritto reale minore che consente ad un soggetto di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto e di raccoglierne i frutti, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica (artt. 978 e seguenti del Cod. Civ.).
Anche il diritto di abitazione, così come il diritto d'uso, appartengono alla categoria dei diritti reali minori o limitati, così definiti in quando vanno a limitare più o meno ampiamente il diritto di proprietà.
Tuttavia il diritto di abitazione si differenzia dall'usufrutto per il fatto che l'utilizzatore:
- non può cedere, vendere o donare ad altri il proprio diritto;
- non può concedere l'ipoteca sul bene che abita;
- non può dare in locazione l'abitazione.
Inoltre, a differenza dell'usufrutto, il diritto di abitazione è impignorabile.
Ma non è tutto. Mentre l'usufrutto può avere ad oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile (l'importante è che sia suscettibile di godimento), il diritto di abitazione può avere ad oggetto soltanto un immobile adibito ad abitazione.
Abbiamo visto, infine, che il titolare del diritto di abitazione può essere solo una persona fisica, contrariamente all'usufruttuario che può essere anche una persona giuridica.
Fac simile atto di costituzione diritto di abitazione
I sottoscritti Signori
- Sig………………….., nato a ………………..…., il……..…..,
residente in …………., via ……………….., n. ……, cod. fisc. ……………,
di professione ……………
- Sig………………….., nato a ………………..…., il……..…..,
residente in …………., via ……………….., n. ……, cod. fisc. ……………,
di professione ……………
con la presente scrittura privata convengono e stipulano quanto segue:
1. Il Sig. ……………. (concedente), proprietario del seguente immobile posto in ……………….., via …………………, n. …… censito al N.C.E.U del Comune di ………………, partita n. ………, concede al Sig. ………………….. (utilizzatore), che accetta, il diritto di abitazione su detto immobile esclusivamente per i bisogni suoi e della sua famiglia.
2. La durata del diritto d’uso è di anni ……… a partire dalla data del presente atto.
3. Il corrispettivo stabilito di comune accordo tra le parti per la concessione del diritto di abitazione è di € …………… da versare secondo le seguenti modalità …………
4. La parte concedente dichiara e garantisce che l’immobile in oggetto è libero da pesi e vincoli di ogni genere [eventualmente: ad eccezione dei seguenti: ………..].
5. Il diritto di abitazione costituito col presente atto a nessun titolo potrà essere ceduto a terzi [oppure: potrà essere ceduto a terzi soltanto …………].
6. Le spese del presente atto sono a carico di ……………………………………….
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le norme di legge del codice civile.
Luogo e data
________________ [Concedente]
________________ [Utilizzatore]
Foto
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