Fac simile con cui il condomino chiede al proprio amministratore di condominio di convocare l’assemblea, ai sensi dell'art.2 legge 13/89, al fine di deliberare l'eliminazione delle barriere architettoniche. La lettera al condominio per abbattimento barriere architettoniche è disponibile anche in formato editabile (WORD).
Una lettera di questo tipo va scritta ed indirizzata al proprio amministratore di condominio dal proprietario o conduttore dell’appartamento, quale portatore di handicap o esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap, quando presso l’edifico sussistono una o più barriere che creano difficoltà di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare.
In pratica con questa lettera si invita l’amministratore di condominio a convocare un'assemblea condominiale che possa deliberare sull'eliminazione di tali barriere mediante l’adozione dei seguenti rimedi:
È importante allegare alla lettera la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle misure sopra elencate.
Stando alle disposizioni della Legge n. 13/89, le deliberazioni che hanno per oggetto l'eliminazione delle barriere architettoniche presso gli edifici privati, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli stessi, sono approvate dall'assemblea del condominio - in prima convocazione - con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, oppure - in seconda convocazione - con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136 Codice Civile).
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Tali interventi possono beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, a condizione che gli stessi risultino conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge.
Parliamo di una detrazione fiscale pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020.
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