Contratto gestione pagine social

- Ultimo aggiornamento: 21/03/2020
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In questa scheda hai la possibilità di scaricare un fac simile contratto social media manager, ossia un modello che definisce modalità, termini e condizioni del rapporto tra l'azienda committente e il professionista esperto in gestione dei social network.

Chi è e cosa fa il social media mangaer

Nel 2019 sono stati 35 milioni gli italiani attivi sulle piattaforme social, di cui 31 da mobile. Ciascuno di loro passa mediamente ogni giorno poco meno di 2 ore sui social: da Youtube (la più seguita) a Whatsapp, da Facebook a Instagram, da FB Messanger a Twitter, da Linkeden a Pinterest.

Se a questi dati sommiamo i dati relativi all'e-commerce (due italiani su tre ha effettuato nel 2019 acquisti o pagamenti online), diventa facile immaginare quale opportunità rappresenti questo mondo virtuale per le aziende e di conseguenza per le professioni legate a questo ambito.

Una figura senz'altro emergente è quello del Social Media Manager. Si tratta di un professionista che si occupa di gestire i contenuti delle piattaforme social di terzi (aziende, brand, organizzazioni, personaggi pubblici, ecc.) favorendo il raggiungimento di certi obiettivi: accrescere la conoscenza di un marchio, di un brand da parte del pubblico (brand awareness), accrescere la presenza online, migliorare la reputazione, generare leads ossia ottenere dall'utenza informazioni utili a stabilire un contatto commerciale e via discorrendo.

Il Social Media Manager è colui che delinea una strategia, identifica i terget di riferimento, definisce un piano editoriale per la creazione di contenuti da pubblicare sui profili social individuati (ed eventualmente sul blog aziendale), realizza contenuti video o fotografici, gestisce campagne pubblicitarie a pagamento, analizza ed interpreta anche attraverso dei tools specifici i dati provenienti dagli utenti (followers, like, condivisioni, commenti, ecc.), redige un report sull'attività svolta.

Il Social Media Manager può fare tutto da solo oppure avvalersi del supporto di altre figure professionali più specifiche come il Social Media Strategist, il Community Manager e così via.

Contratto social media manager: perché stipularlo

Quando si conferisce un incarico ad un Social Media Manager è sempre preferibile ricorrere ad un contratto scritto. In questo modo è possibile mettere nero su bianco gli obiettivi da raggiungere, la durata del contratto, la misura del compenso, le responsabilità delle parti, le condizioni per un eventuale recesso e così via.

Insomma una soluzione efficace per consentire alle parti di tutelarsi circa il reciproco adempimento dei rispettivi impegni.

Se non si dispone di pagine social, ma unicamente di un blog e ci si vuole comunque affidare alle prestazioni di un professionista del settore, si può ricorrere a questo fac simile contratto blogger.

Contratto gestione pagine social: quali attività specificare

Occorre innanzitutto indicare qual è la finalità del servizio prestato, quindi indicare quali sono i canali social rispetto ai quali il professionista condurrà la propria attività: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, ec.

Quindi occorre specificare nel dettaglio le azioni che il Social Media Manager dovrà assicurare:

  • la pubblicazione di “ennepost sui profili social identificati;
  • la realizzazione di materiale fotografico da pubblicare sui social networks;
  • l'attività di moderazione, che prevede risposte a recensioni, domande e commenti degli utenti per un massimo di “enne” su base settimanale o mensile;
  • lo studio di campagne pubblicitarie (il costo normalmente non è compreso nel contratto);
  • la predisposizione di una relazione sulle attività svolte con cadenza settimanale o quindicinale ad esempio;
  • la partecipazione a “enneincontri presso la sede del Committente per acquisire i materiali, pianificare le attività, discutere le strategie e le campagne pubblicitarie, fare un bilancio sui risultati conseguiti. A tal proposito le parti potrebbero anche stabilire che le comunicazioni avvengano esclusivamente per via telematica, ossia tramite email, Skype, Google Drive, ecc. e che eventuali incontri in sede prevedano una remunerazione a parte in favore del Social Media Manager.

Chiaramente per consentire lo svolgimento di tali attività il Committente deve autorizzare espressamente il Social Media Manager ad assumere la propria identità.

Responsabilità del Social Media Manager

Il Committente deve dichiarare di esonerare il Social Media Manager da ogni responsabilità per i danni che questi potrà causare a persone e/o cose nello svolgimento dell'incarico professionale.

Se il Committente non è d'accordo sulla pubblicazione di certi contenuti sui propri canali sociali, può in qualunque momento ordinarne la rimozione o la rettifica, previa comunicazione scritta al Social Media Manager.

Il Social Media Manager risponde unicamente per dolo o colpa grave e soltanto delle omissioni anche totali e degli errori relativi al servizio prestato.

I contenuti prodotti per il Committente non possono essere pubblicati dal Social Media Manager su altri siti, blog o social network se non dietro espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il Social Media Manager viene in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale devono considerasi riservati.

Tags:  libero professionista social network

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