Richiesta indennizzo ritardo portabilità TIM

- Ultimo aggiornamento: 07/04/2021
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Il modulo indennizzo ritardo portabilità TIM può essere utilizzato dal cliente quando le condizioni generali della fornitura della prestazione di portabilità del numero mobile (c.d. mobile number portability) da altro operatore di telefonia mobile italiano verso il servizio mobile TIM di Telecom Italia s.p.a. non sono state rispettate.

Indennizzo ritardo portabilità TIM: quando scatta 

Grazie alla cd Prestazione di Portabilità del Numero Mobile, il cliente ha la possibilità di passare da Vodafone a Tim o da Wind a Tim senza perdere il proprio numero. Ciò indipendentemente dal fatto che risulti intestatario di un contratto di abbonamento o di una carta prepagata.

Chiaramente la portabilità del numero presuppone la costituzione di un nuovo rapporto d’utenza con TIM e comporta l’estinzione del rapporto d’utenza, in abbonamento o prepagato, con il precedente gestore (Vodafone, Wind, ecc). 

La richiesta di portabilità del numero da parte del cliente avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo di richiesta. Dalla data di attivazione della portabilità, il cliente avrà a disposizione sulla SIM Card TIM il numero portato e potrà usufruire di tutti i servizi mobili TIM. 

A meno che non si verifichino particolari problemi di natura tecnica, TIM è tenuta a garantire la portabilità del numero nel termine di 2 giorni lavorativi. Qualora questo termine venga sforato, Telecom è tenuta, su richiesta del cliente, a risarcire il cliente corrispondendo un indennizzo di euro 2,50 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un importo massimo di 50 euro. In questo caso il computo dell’indennizzo tiene conto di tutti i giorni di ritardo compresi i primi due.

L’indennizzo non è dovuto, invece, per ritardi non superiori a due giorni lavorativi.

Con la richiesta di portabilità del numero, il cliente può incaricare TIM a richiedere all’operatore che cede il numero (Donating) il trasferimento del credito residuo presente sulla propria SIM ricaricabile, sulla SIM fornita da TIM. Chiaramente il trasferimento del credito residuo è subordinato all’avvenuta portabilità e corrisponderà esattamente all’importo comunicato dall’Operatore Donating a Telecom. 

Ai fini della richiesta indennizzo ritardo portabilità TIM il cliente deve scaricare il modulo presente in questa scheda, compilarlo in tutte le sue parti e faxarlo al numero 800600119.

Segnaliamo che l'indennizzo spetta anche in caso di

Problemi portabilità TIM: quando l'indennizzo non spetta

Il cliente potrebbe non aver diritto ad alcun indennizzo da parte di TIM nel caso in cui l'operatore che cede il numero (Vodafone, Wind, ecc.) rifiutasse la portabilità del numero. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di

  • non corrispondenza tra Codice Fiscale/Partita IVA e numero portato;
  • non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero portato;
  • numero non attivo, per cessazione del servizio;
  • non appartenenza del numero portato all’operatore Donating;
  • numero disattivato per furto o smarrimento ovvero morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti;
  • altri problemi tecnici.

In tutti questi casi TIM provvederà a contattare il cliente al fine di invitarlo a recarsi presso un punto vendita TIM e fornire tutti i chiarimenti necessari a sbloccare il processo di portabilità del numero. A partire dall’acquisizione delle nuove informazioni e/o dell’aggiornamento dei dati, il termine dei due giorni lavorativi previsti dalle Condizioni di Contrato comincerà nuovamente a decorrere.

Come viene corrisposto l'indennizzo ritardo portabilità TIM

Eseguiti tutti i riscontri del caso e accertato il diritto del cliente a percepire l'indennizzo, TIM provvederà a corrispondere l'importo spettante

  • per le utenze prepagate vigenti al momento della corresponsione dell’indennizzo, mediante un incremento del credito telefonico entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta del cliente;
  • per le utenze in abbonamento, mediante accredito nella prima fattura utile successiva ai predetti 30 giorni dalla ricezione della richiesta del cliente.

Tags:  reclamo telefonia

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