Multa per eccesso di velocità: come non farsi sospendere la patente
In caso di multa per eccesso di velocità è possibile non farsi togliere i punti o non farsi sospendere la patente non comunicando i dati del conducente, proponendo ricorso alle autorità competenti oppure dichiarando di non ricordare il nominativo del conducente al momento dell'infrazione. Vediamo quali sono le implicazioni dell'una o dell'altra scelta.
Multa per eccesso di velocità: decurtazione punti dalla patente
Le sanzioni amministrative variano in funzione della velocità rilevata: si va da un importo compreso tra 41 e 168 euro quando si supera il limite di non oltre 10 km/h, ad un importo compreso tra 821 e 3.287 euro se il superamento del limite è di oltre 60 km/h. Le sanzioni sono aumentate di un terzo se la violazione viene commessa in orari notturni, dalle ore 22 alle ore 7.
Come sappiamo alla sanzione amministrativa è collegata anche quella accessoria della decurtazione dei punti dalla patente. Nello specifico, la tabella riportata dal codice della Strada segnala la decurtazione di:
- 3 punti per le violazioni che vanno dagli 11 ai 40 km/h;
- 6 punti per le violazioni che vanno dai 41 ai 60 km/h;
- 10 punti per le violazioni che superano i 60 km/h.
I neopatentati, vale a dire coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni, sanzionati per eccesso di velocità, subiscono una decurtazione dei punti sulla patente in misura doppia.
Multa per eccesso di velocità: come non farsi togliere i punti
Chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità ha 3 possibilità per evitare la decurtazione dei punti:
- proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto perché si considera il verbale di contravvenzione illegittimo;
- non comunicare i dati del conducente, ossia dell'effettivo trasgressore;
- dichiarare di non ricordare il nominativo del conducente.
1. PROPORRE RICORSO CONTRO LA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA'
I motivi sui quali fondare un eventuale ricorso sono tanti:
- manca l'ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione della velocità in quel tratto di strada;
- il verbale non riporta i riferimenti dell'ultimo certificato di taratura del dispositivo che ha rilevato la velocità;
- l'autovelox non era adeguatamente segnalato;
- il rilievo fotografico non fornisce la certezza su chi sia stato effettivamente a superare i limiti vista la presenza contemporanea di più mezzi;
- la notifica del verbale è stata effettuata oltre i termini previsti dalla legge (90 giorni);
- il verbale presenta dei vizi di forma.
In tutti questi casi è possibile ricorrere al Prefetto oppure al Giudice di Pace. Sul nostro portale è possibile scaricare
Da segnalare che su questo tema specifico abbiamo predisposto anche un
2. NON COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE
La legge prevede che quando l'infrazione non può essere contestata nell'immediato (è ciò che sostanzialmente accade con il rilevamento della velocità tramite autovelox), il verbale deve essere notificato al proprietario del mezzo entro 90 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
Se il verbale riporta anche la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'autorità che ha elevato la multa (Polizia, Carabinieri o Polizia Municipale) i dati personali e della patente di colui che era alla guida nel momento in cui è stata rilevata l'infrazione. Questo perché non è detto che sia necessariamente il proprietario del veicolo l'effettivo trasgressore: potrebbe essere suo figlio, il suo coniuge, un amico, un collaboratore dell'azienda, ecc.
Questa comunicazione, dunque, è importante per consentire la sottrazione dei punti dalla patente nei confronti dell'effettivo responsabile della violazione del codice della strada, Questo il
da compilare e trasmettere entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Questo modulo va compilato anche nel caso in cui ci sia una coincidenza tra proprietario del veicolo e conducente.
Ma cosa accade se il proprietario non comunica i dati del conducente? Molto semplice: verrà elevata nei suoi confronti una seconda multa il cui importo varierà da un minimo di 286 ad un massimo di 1.143 euro.
Ma, attenzione, non scatterà la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. Dunque chi vuole sottrarsi alla decurtazione dei punti, perché magari glie ne sono rimasti pochi, può limitarsi a pagare la seconda contravvenzione senza comunicare alcunché alle autorità.
3. DICHIARARE DI NON RICORDARE CHI ERA ALLA GUIDA
Si tratta di fornire all'autorità verbalizzante un giustificato e documentato motivo che impedisce al proprietario del mezzo di ricordare con esattezza chi era alla guida nel momento in cui è stato rilevato l'eccesso di velocità.
Ad esempio l'auto è condivisa tra i membri di una famiglia molto numerosa, dunque a distanza di tempo è impossibile ricordare chi era alla guida in quel giorno e a quell'ora determinata.
Oppure si tratta di un'auto aziendale, utilizzata da vari dirigenti per l'espletamento di varie funzioni.
Ora è chiaro che in questi casi la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato proprietario è rimessa all'autorità verbalizzante o al Giudice di Pace nel caso in cui sia stato proposto un ricorso. Dunque la discrezionalità è ampia.
Pr cui nel caso dell'auto aziendale il Giudice può riservarsi di valutare, ad esempio, se il proprietario abbia adottato misure idonee alla gestione del proprio parco auto, tali da consentirgli di ricordare chi era alla guida dell'auto in quel momento.