Multa per eccesso di velocità come non farsi sospendere la patente

A chi non è mai capitato di superare i limiti di velocità? Purtroppo chi è stato multato per questo tipo di infrazione se lo ricorda bene, visto che alla sanzione amministrativa si è aggiunta anche la decurtazione dei punti dalla patente. Tuttavia forse non tutti sanno che pur ricevendo una multa per eccesso di velocità è possibile non farsi togliere i punti o addirittura non farsi sospendere la patente. Ecco come.

Multa per eccesso di velocità: decurtazione punti dalla patente

Le sanzioni amministrative variano in funzione della velocità rilevata: si va da un importo compreso tra 41 e 168 euro quando si supera il limite di non oltre 10 km/h, ad un importo compreso tra 821 e 3.287 euro se il superamento del limite è di oltre 60 km/h. Le sanzioni sono aumentate di un terzo se la violazione viene commessa in orari notturni, dalle ore 22 alle ore 7.

Come detto alle sanzioni è collegata anche la decurtazione dei punti dalla patente. Nello specifico, la tabella riportata dal codice della Strada segnala la decurtazione di:

  • 3 punti per le violazioni che vanno dagli 11 ai 40 km/h;
  • 6 punti per le violazioni che vanno dai 41 ai 60 km/h;
  • 10 punti per le violazioni che superano i 60 km/h.

I neopatentati, vale a dire coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni, sanzionati per eccesso di velocità, subiscono una decurtazione dei punti sulla patente in misura doppia.

Multa per eccesso di velocità: come non farsi togliere i punti

Chi ha ricevuto una multa per eccesso di velocità ha 3 possibilità per evitare la decurtazione dei punti:

  1. proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto perché si considera il verbale di contravvenzione illegittimo;
  2. non comunicare i dati del conducente, ossia dell'effettivo trasgressore;
  3. dichiarare di non ricordare il nominativo del conducente.

1. PROPORRE RICORSO CONTRO LA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA'

I motivi sui quali fondare un eventuale ricorso sono tanti:

  • manca l'ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione della velocità in quel tratto di strada;
  • il verbale non riporta i riferimenti dell'ultimo certificato di taratura del dispositivo che ha rilevato la velocità;
  • l'autovelox non era adeguatamente segnalato;
  • il rilievo fotografico non fornisce la certezza su chi sia stato effettivamente a superare i limiti vista la presenza contemporanea di più mezzi;
  • la notifica del verbale è stata effettuata oltre i termini previsti dalla legge (90 giorni);
  • il verbale presenta dei vizi di forma.

In tutti questi casi è possibile ricorrere al Prefetto oppure al Giudice di Pace. Sul nostro portale è possibile scaricare

Da segnalare che su questo tema specifico abbiamo predisposto anche un

2. NON COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE

La legge prevede che quando l'infrazione non può essere contestata nell'immediato (è ciò che sostanzialmente accade con il rilevamento della velocità tramite autovelox), il verbale deve essere notificato al proprietario del mezzo entro 90 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Se il verbale riporta anche la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'autorità che ha elevato la multa (Polizia, Carabinieri o Polizia Municipale) i dati personali e della patente di colui che era alla guida nel momento in cui è stata rilevata l'infrazione. Questo perché non è detto che sia necessariamente il proprietario del veicolo l'effettivo trasgressore: potrebbe essere suo figlio, il suo coniuge, un amico, un collaboratore dell'azienda, ecc.

Questa comunicazione, dunque, è importante per consentire la sottrazione dei punti dalla patente nei confronti dell'effettivo responsabile della violazione del codice della strada, Questo il 

da compilare e trasmettere entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Questo modulo va compilato anche nel caso in cui ci sia una coincidenza tra proprietario del veicolo e conducente.

Ma cosa accade se il proprietario non comunica i dati del conducente? Molto semplice: verrà elevata nei suoi confronti una seconda multa il cui importo varierà da un minimo di 286 ad un massimo di 1.143 euro.

Ma, attenzione, non scatterà la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. Dunque chi vuole sottrarsi alla decurtazione dei punti, perché magari glie ne sono rimasti pochi, può limitarsi a pagare la seconda contravvenzione senza comunicare alcunché alle autorità.

3. DICHIARARE DI NON RICORDARE CHI ERA ALLA GUIDA

Si tratta di fornire all'autorità verbalizzante un giustificato e documentato motivo che impedisce al proprietario del mezzo di ricordare con esattezza chi era alla guida nel momento in cui è stato rilevato l'eccesso di velocità.

Ad esempio l'auto è condivisa tra i membri di una famiglia molto numerosa, dunque a distanza di tempo è impossibile ricordare chi era alla guida in quel giorno e a quell'ora determinata.

Oppure si tratta di un'auto aziendale, utilizzata da vari dirigenti per l'espletamento di varie funzioni.

Ora è chiaro che in questi casi la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato proprietario è rimessa all'autorità verbalizzante o al Giudice di Pace nel caso in cui sia stato proposto un ricorso. Dunque la discrezionalità è ampia.

Pr cui nel caso dell'auto aziendale il Giudice può riservarsi di valutare, ad esempio, se il proprietario abbia adottato misure idonee alla gestione del proprio parco auto, tali da consentirgli di ricordare chi era alla guida dell'auto in quel momento.

Documenti correlati


59690 - Roberta
21/11/2022
Cosa succede se prendo 2 multe in giro di due settimane per aver superato il limite di velocità di 30km/h è possibile il ritiro della patente?

49615 - Redazione
12/06/2017
Dario, sul verbale deve essere riportato il numero e la data di emissione del decreto ministeriale che ha omologato il modello.

49599 - Dario D. F.
08/06/2017
Buongiorno, ho ricevuto il verbale per una multa per eccesso di velocità' su strada urbana. Nel verbale viene riportato il tipo di autovelox che e' funzionante e omologato ma manca la dicitura se omologato dal ministero dei trasporti. Posso fare ricorso? Grazie

49586 - Alfonso
07/06/2017
L'articolo mi sembra ben fatto e con poche imprecisioni. Mi stupisco sempre quando viene definito nuovo il TrueCam. Premettendo che in Italia è stato omologato nel 2011 e che viene prodotto negli USA e che quindi prima di arrivare in Italia aveva già parecchi anni di vita, non comprendo come si possa definire terribile uno strumento non molto nuovo tecnologicamente e che fa solo le cose che fanno di solito i telelaser. In oggni caso ne ho viste di foto del TrueCam fatte a distanza di 100/200 e non erano sicuramente molto chiare, In ogni caso l'omologazione consente solo la rilevazione della velocità con l'obbligo della contestazione immediata. Non può fare altro.


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio