Naspi e lavoro autonomo: soglie e obblighi
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è il sussidio alla disoccupazione che spetta a quei lavoratori dipendenti, anche con contratto a termine, che hanno perso involontariamente il posto di lavoro (licenziamento o dimissioni per giusta causa). Ma cosa succede se il soggetto che percepisce l'indennità di disoccupazione viene assunto con un contratto di lavoro part time o effettua prestazioni di lavoro autonomo? In questo post esamineremo in quali casi NASpI e lavoro sono fra loro compatibili.
Chi percepisce la NASpI
La NASpI è un'indennità riconosciuta ai disoccupati, ossia a coloro che, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, sono privi di impiego e che dichiarano la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.
L’articolo 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019 ha stabilito che il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986
Questo ci porta a dire che si considera in "stato di disoccupazione", il soggetto che rilascia la DID e che alternativamente soddisfa uno dei seguenti requisiti:
- non svolge alcuna attività lavorativa;
- svolge un'attività di lavoro dipendente o autonomo con un reddito inferiore ad un certa soglia.
NASpI e lavoro dipendente
Può conservare lo stato di disoccupazione e avere diritto all'indennità di disoccupazione anche colui che viene assunto con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto, a patto che il reddito percepito non superi la soglia di 8.145 euro annui.
A tal fine si considera la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, dunque al netto dei contributi a carico del lavoratore.
Nel momento in cui il disoccupato viene assunto, a tempo determinato o indeterminato (anche con contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 6 mesi.
Se il soggetto per un qualsiasi motivo perde il lavoro prima che siano decorsi i 180 giorni, ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.
Il termine della sospensione viene accertato d’ufficio, dunque il lavoratore non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del Centro per l'Impiego.
Se invece continua a prestare l'attività di lavoro dipendente anche una volta decorsi i 180 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro annui.
ESEMPI
1 - Giovanni viene assunto a tempo determinato il 1 Marzo 2021 con una retribuzione mensile pari a 500 € e durata 12 mesi. In questo caso Giovanni conserva lo stato di disoccupazione e in quanto la sua retribuzione annua è pari a 6.000 euro.
2 - Marco viene assunto con contratto a tempo determinato (durata 12 mesi) e una retribuzione mensile pari a € 800 il 1 Marzo 2021. In questo caso superando la soglia degli 8.145 euro, a Marco gli viene sospeso lo stato di disoccupazione per la durata di 6 mesi. Se il rapporto continuasse oltre il 1 Settembre 2021, Marco finirebbe per perdere lo stato di disoccupato.
3 - Giulia viene assunta 1.4.2021 con retribuzione mensile pari a € 1.200 e contratto con durata 4 mesi. Poiché la retribuzione prospettica annua è pari a € 14.400, Giulia non conserva lo stato di disoccupazione. La sospensione in questo caso si applica fino al termine del contratto e dal 1 Agosto Giulia ritorna essere disoccupata. Se a Giulia venisse prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi, dunque fino al 30.10.2021, la sospensione si protrarrebbe al massimo fino al 30.9.2021 e dal 1.10.2021 decadrebbe dallo stato di disoccupazione.
NASpI e lavoro autonomo
Il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione anche nel caso in cui svolga un'attività di lavoro autonomo, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore alla soglia di € 4.800 annui.
Fanno eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco, ecc.). Per questi il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui.
Nel momento in cui il lavoratore supera la soglia dei 4.800 euro, ha l'obbligo di informare i servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale.
In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo alla sospensione del periodo di disoccupazione.
NASpI e contratto a chiamata
Il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente o a chiamata conserva lo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prevista è inferiore al limite di 8.145 euro annui.
Nel caso in cui detta soglia venga superata, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre verificare se il contratto prevede o meno l’obbligo di risposta da parte del lavoratore e, dunque, la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Così nel caso di
- contratto SENZA obbligo di risposta, lo stato di disoccupazione viene sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e il lavoratore resta disoccupato nei periodi di non lavoro. Se il lavoratore svolge più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145;
- contratto CON obbligo di risposta, lo stato di disoccupazione rimane sospeso per tutto il periodo di durata del contratto nel caso in cui la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145. Se la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente supera i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.
Tirocinio e NASpI
Chi svolge un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) può DID online ed essere considerato in stato di disoccupazione.
Allo stesso modo, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.
Stesso discorso vale per chi svolge un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile. Anche in questo caso non si può parlare di un vero e proprio rapporto di lavoro.
NASpI e lavoro occasionale
Chi svolge prestazioni occasionali, ai sensi dell’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017, è considerato a tutti gli effetti in stato di disoccupazione, dal momento che i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione di legge.