Agenzia delle Entrate agevolazioni invalidi civili

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La guida alle agevolazioni fiscali per i disabili redatta dall'Agenzia delle Entrate ed aggiornata a Febbraio 2023. In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.

Guida disabili Agenzia Entrate: cosa contiene

Come detto si tratta di una guida realizzata dall'Agenzia delle Entrate che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto. 

In particolare tali benefici spettano a coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il riferimento è a persone non vedenti o sorde, a persone con grave disabilità psichica o mentale, persone con grave limitazione della capacità di deambulazione. Non è necessario che il disabile fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento.

Le agevolazioni fiscali riguardano in particolare:

  • il settore auto. Il disabile in particolare può fruire di una detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un'auto, di un'Iva agevolata al 4% sempre sull’acquisto del veicolo, dell'esenzione dal bollo auto e dell'esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
  • una maggiore detrazione per il contribuente che ha figli fiscalmente a carico. Ricordiamo che una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro;
  • una deducibilità dal reddito complessivo della persona con disabilità di tutte le spese sostenute per l'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa. Tali spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare con disabilità non a carico fiscalmente. Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta invece una detrazione dall’Irpef del 19% (con franchigia di 129,11 euro): l’acquisto di poltrone per inabili, la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche, l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità, ecc. In questo caso la detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico;
  • una detraibilità dall’Irpef, nella misura del 19%, delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • un'IVA ridotta al 4% (anziché al 22%) per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici: servoscala, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, modem, computer, telefono a viva voce ecc.;
  • una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida;
  • un'aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali;
  • una detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili: 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024. Il beneficio scende al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025;
  • una detraibilità Irpef nella misura del 19% delle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
  • un'imposta agevolata su successioni e donazioni. In particolare la legge riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992: l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applica solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

Tags:  disabilità agenzia entrate invalidità

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