In questa scheda offriamo la modulistica unificata e standardizzata relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) approvata con Accordi in Conferenza Unificata da Governo, Regioni ed Enti locali. Per ciascuna attività economica è previsto un apposito modulo. La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
Un imprenditore può avviare o modificare una attività economica, sia esso artigianale, commerciale o di servizi, senza il possesso di una autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta, il cui rilascio è subordinato all’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore (ad esempio i requisiti previsti per l’idoneità dell’immobile dal punto di vista dell'agibilità e della destinazione d'uso, i requisiti professionali e morali dell’imprenditore, la sicurezza antincendio, l'impatto acustico, ecc.).
E' sufficiente, infatti, inoltrare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) una segnalazione, corredata da autocertificazioni, con le quali l’imprenditore (o un tecnico incaricato) attesta la sussistenza dei requisiti necessari per il tipo di attività che intende intraprendere.
Chiaramente l’imprenditore si assume ogni responsabilità di fronte alla pubblica amministrazione ed ai terzi, della rispondenza al vero di quanto segnalato. La SCIA nel 2010 ha sostituito la DIA (dichiarazione di inizio attività).
La SCIA si applica, ad esempio, ad attività quali bar, ristoranti, tintolavanderie, panifici, autoriparatorie, imprese di pulizia, autoscuole, strutture ricettive alberghiere, bed & breakfast, case per vacanze, agriturismo, acconciatori, estetisti, esecutori di tatuaggi, e-commerce, spedizioniere, facchinaggio e via discorrendo.
Sono escluse dal campo di applicazione della SCIA, invece, quelle attività che per il loro avvio prevedono il possesso di specifiche autorizzazioni e licenze. Ci riferiamo, ad esempio, all'attività di taxi e noleggio con conducente, farmacie, centri commerciali, ecc.
La SCIA ha efficacia nel momento esatto in cui viene protocollata, il che significa che da questo momento in poi l'attività può essere intrapresa.
Chiaramente dal canto suo la pubblica amministrazione, ricevuta la SCIA, ha il compito di avviare i necessari controlli in merito a quanto dichiarato dal segnalante. Qualora riscontrasse la non veridicità delle dichiarazioni rese, la PA avrebbe il dovere di
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge le amministrazioni consentono all'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, e soltanto ove ciò non sia possibile, adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
La SCIA può essere presentata al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente, allegandola ad una pratica di Comunicazione Unica (D.P.R. 160/2010, art 5 comma 2).
In questo caso l'imprenditore (o il suo intermediario) deve compilare l'apposita sezione denominata "Invio SCIA" della piattaforma utilizzata per l'invio della Comunicazione Unica.
Con l'inoltro della Comunicazione Unica a cui è stata allegata una SCIA, la Camera di Commercio trasmette immediatamente la segnalazione al SUAP competente e rilascia una ricevuta all'impresa con la distinta delle operazioni svolte. Ai sensi dell'art.5 del Decreto Ministeriale del 10/11/2011, questa ricevuta è valida, per l'impresa, ai fini dell'avvio dell'attività e del decorso dei tempi del procedimento "automatizzato".
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