Multa pagata e omessa comunicazione dati conducente
Con una multa pagata può scattare una seconda multa da 292 a 1.168 euro in caso di mancata comunicazione dati del conducente, pur se in buona fede da parte del proprietario del mezzo. In questo caso, tuttavia, il trasgressore non subisce la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
- Art 126 bis Cds mancata comunicazione dati
- Multa pagata e omessa comunicazione dati conducente
- La modulistica da utilizzare per effettuare la comunicazione
- Cosa fare se proprietario e conducente coincidono
- Mancata comunicazione dati conducente sospensione patente
- Mancata comunicazione dati conducente CdS: giustificazioni
- La comunicazione dati conducente va fatta anche in caso di ricorso contro il verbale?
- Come ricorrere in caso di illegittima decurtazione dei punti
Art 126 bis Cds mancata comunicazione dati
Quando l'infrazione commessa per aver violato le norme del codice della strada non può essere immediatamente contestata (si pensi ad esempio al caso di una multa rilevata attraverso un autovelox), il verbale deve essere notificato al proprietario del mezzo entro 90 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
Se la multa comporta anche la decurtazione dei punti patente, il proprietario del veicolo ha 60 giorni di tempo per comunicare all'autorità verbalizzante i dati dell’effettivo conducente (dati personali e della patente). Ciò al fine di consentire la sottrazione dei punti dalla patente nei confronti dell'effettivo responsabile dell'infrazione. Attenzione perchè si tratta di un obbligo e non di una mera facoltà: è quanto stabilisce l'articolo 126 bis del Codice della Strada.
Se il proprietario del veicolo risulta essere una persona giuridica, è il suo legale rappresentante o un suo delegato che è tenuto a fornire gli stessi dati entro lo stesso termine.
La comunicazione dati conducente deve preferibilmente essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Multa pagata e omessa comunicazione dati conducente
E' importante sottolineare che la comunicazione dei dati del conducente va trasmessa anche se è stata pagata la sanzione principale e anche se il proprietario si trovava personalmente alla guida del veicolo quando è stata commessa la violazione. L'organo accertatore, infatti, non può presumere che il proprietario fosse anche il conducente.
La modulistica da utilizzare per effettuare la comunicazione
Sul nostro portale è possibile scaricare, in formato editabile, il
In particolare il modello è disponibile in due versioni, a seconda che la comunicazione venga effettuata dal proprietario o dal conducente.
La dichiarazione sottoscritta dalla persona che si trovava effettivamente alla guida deve recare una firma autenticata.
In alternativa, deve essere unita ad una copia del documento di identità sulla quale riportare la frase:
“Io sottoscritto ----- nato a ---- il --- e residente a ---- in via --- DICHIARO che la fotocopia del seguente documento è conforme all’originale in mio possesso.” La copia fotostatica deve essere firmata.
In mancanza di tali formalità, la dichiarazione, anche se sottoscritta dal soggetto (diverso dal proprietario intimato o da altro obbligato in solido) che era effettivamente alla guida del veicolo, non può ritenersi sufficiente ad attestare una reale manifestazione di volontà e, quindi, impone la rinnovazione della notificazione del verbale a carico di questa persona che avrà la possibilità di ricorrere nei tempi previsti.
Considerata la sanzione conseguente alla mancata comunicazione dati conducente, si consiglia di provvedere a consegnare la suddetta dichiarazione tramite
- consegna a mano
- raccomandata con ricevuta di ritorno
- PEC (se prevista)
o comunque in modo da poter dimostrare l'avvenuto adempimento in caso ciò non risultasse agli atti dell'organo accertatore.
Cosa fare se proprietario e conducente coincidono
La comunicazione dati conducente deve essere effettuata anche quando il proprietario del mezzo coincide con il conducente e quindi con l'effettivo trasgressore: infatti l'organo accertatore non può assolutamente considerare il semplice pagamento del verbale come una implicita ammissione di colpa da parte del proprietario dell'auto ai fini della decurtazione dei punti.
Ciò anche in considerazione del fatto che una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 27 del 12/01/2005, ha stabilito che i punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato effettivamente identificato nel commettere l'infrazione.
Omessa comunicazione dati conducente: quali conseguenze
Come detto può capitare di ricevere una multa per eccesso di velocità con conseguente decurtazione dei punti sulla patente e dopo due/tre mesi di vedersi recapitare dal postino un secondo verbale per non aver comunicato i dati del trasgressore. E' da considerarsi legittima? Assolutamente si.
Il Codice della Strada, infatti, prevede che nel caso in cui, senza giustificato e documentato motivo, il proprietario del veicolo non effettua la comunicazione dati conducente, ossia non comunica i dati della persona che si trovava effettivamente alla guida del veicolo al momento dell'infrazione, a suo carico scatterà una ulteriore multa, ma non quella accessoria della decurtazione dei punti.
La sanzione in questo caso varia da un minimo di 292 euro ad un masimo di 1.168 euro.
La multa per mancata comunicazione dati conducente è purtroppo abbastanza frequente dal momento che molti ritengono - a torto - di doverla fare nel solo caso in cui alla guida ci sia stata una persona diversa dal proprietario.
L'aspetto positivo? Con il secondo verbale il trasgressore potrà almeno evitare la decurtazione dei punti. Dunque la regola è chiara: chi non vuole sottrarre punti alla propria patente, può non comunicare i propri dati e prepararsi a pagare la seconda multa.
Mancata comunicazione dati conducente sospensione patente
Cosa accade se la contravvenzione prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente? Una tale sanzione è prevista nel caso in cui l'automobilista commetta una grave infrazione come il superamento della velocità di oltre 40 km/h (art. 142 CdS), la circolazione contromano (art. 143 CdS), la circolazione, in autostrada, sulla corsia di emergenza (art. 176 del CdS) e via discorrendo.
In casi del gnere il trasgressore può evitare la sospensione della patente semplicemente non comunicando i dati del conducente. Anche in questo caso subirà una seconda sanzione amministrativa, chiaramente di importo più elevato, coerentemente con la gravità dell'infrazione commessa.
Multa per non aver comunicato dati conducente: termini di notifica
Il secondo verbale, quello cioè emesso in conseguenza della mancata comunicazione dati conducente, deve essere notificato al proprietario del veicolo entro tempi ristretti, ossia 90 giorni dalla violazione.
Si badi bene, il termine di 90 giorni decorre dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la comunicazione e non dalla data in cui è stata commessa l'infrazione.
Se, dunque, si dovesse ricevere il secondo verbale oltre questo termine, questo è da considerarsi nullo e il proprietario può presentare ricorso. Questo il
Mancata comunicazione dati conducente CdS: giustificazioni
Si può evitare la decurtazione punti patente se il proprietario del mezzo è in grado di fornire un giustificato motivo.
Questo significa che non potrà giustificarsi semplicemente sostenendo che a causa del lungo tempo trascorso o del gran numero di persone aventi la disponibilità della vettura (si pensi ad un'auto aziendale), non è in grado di ricordarsi chi era alla guida in quel momento.
Chiaramente la valutazione se un determinato motivo possa ritenersi "giustificato" o meno, spetta unicamente all'organo di polizia che ha emesso il verbale o al Giudice di Pace se è stato proposto un ricorso contro il secondo verbale. Dunque è facile pensare a casi in cui uno stesso motivo possa essere accolto da un determinato organo, ma rigettato dall'altro. Nel merito, infatti, non ci sono regolamenti e circolari interpretative alle quali poter far riferimento. E' chiaro, quindi, che il rischio di riscontrare delle disparità di trattamento è molto elevato.
Inoltre il motivo addotto deve essere documentato. Si pensi ad esempio ad una testimonianza scritta attraverso la quale più amici che si sono alternati alla guida nel corso di un viaggio, dichiarano di non ricordarsi chi era alla guida in quel preciso tratto stradale in cui è stata commessa l'infrazione.
La comunicazione dati conducente va fatta anche in caso di ricorso contro il verbale?
Una domanda che spesso i nostri utenti ci pongono è: se si fa ricorso contro la multa, è comunque necessario comunicare chi era alla guida al momento dell'infrazione?
Per anni gran parte della giurisprudenza si è espressa nel senso che una eventuale proposizione del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace non faceva venire meno l’obbligo della comunicazione relativa ai dati del conducente (si veda in proposito la sentenza della Cassazione n. 22881/2010).
Poi una sentenza del Tribunale di Roma (n. 8354/2016) si è posta in netto contrasto con questa interpretazione. Secondo il Giudice, infatti, l’obbligo previsto per il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente, è da intendersi automaticamente sospeso nel momento in cui lo stesso decide di proporre ricorso contro il verbale di contravvenzione. Questo perchè - secondo il Giudice di Roma - il proprietario non può essere chiamato a rivelare i dati personali del conducente se il Prefetto o il Giudice di Pace non si sono ancora espressi nel merito del ricorso. Il motivo? Se fosse costretto a farlo il suo diritto alla difesa sarebbe condizionato da quanto riportato nella comunicazione relativa ai dati del conducente.
Tutto sarebbe, dunque, rimandato all'esito del ricorso, per cui se il Giudice non accoglie il ricorso condannerà il proprietario del mezzo non solo al pagamento della sanzione, ma anche alla comunicazione dei dati del conducente o - in caso di rifiuto - al pagamento della sanzione supplementare.
Tuttavia una recentissima sentenza della Cassazione (n. 18027/2018 del 9.07.2018.) ha stabilito che chi presenta ricorso contro la multa è comunque tenuto, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, a comunicare i dati del conducente.
Come vedi ci sono pareri contrastanti in merito, per questo motivo il nostro consiglio è di comunicare i dati del conducente anche in caso di ricorso: in questo modo si eviterà il rischio di vedersi recapitare un secondo verbale. Così facendo il proprietario si vedrebbe decurtare i punti dalla propria patente, ma ne otterrebbe la riattribuzione qualora il ricorso contro il verbale dovesse essere accolto.
L'alternativa, sempre nel caso in cui venga presentato ricorso al Giudice di Pace contro il verbale di contravvenzione, consiste nel darne informazione al comando che ha elevato la multa (è sufficiente una semplice lettera), avvisando che si provvederà alla comunicazione dati conducente soltanto quando il ricorso sarà rigettato.
Come ricorrere in caso di illegittima decurtazione dei punti
Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili, il proprietario dell'auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.
Pertanto nel caso in cui gli fosse stata comunque applicata la sanzione accessoria della perdita dei punti, il proprietario del veicolo può presentare