Mancata notifica multa per irreperibilità: fac simile ricorso editabile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 23/07/2025
Formati
DOCX
PDF
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

In caso di mancata notifica di una multa per irreperibilità, è possibile contestare il verbale contravvenzione, a patto che il destinatario risulti "irreperibile" non per una sua negligenza. Vediamo nel dettaglio in quali casi è possibile proporre ricorso.

Notifica verbale: chi provvede e in che termini

Secondo quanto stabilito dall'art. 201 del CdS alla notifica multa si provvede tramite i messi comunali o il funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (ad es. agenti o ufficiali del Corpo di Polizia Municipale), oppure a mezzo della posta o PEC.

La notifica verbale si intende validamente eseguita quando viene effettuata presso la residenza o il domicilio del destinatario, così come risulta dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

Circa i termini della notifica verbale ricordiamo che il verbale di infrazione al CdS deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento; quando la violazione, invece, viene immediatamente contestata al trasgressore, il verbale deve essere notificato al responsabile in solido entro 100 giorni dal suo accertamento. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.

Attenzione però perchè i 90 o i 100 giorni dalla data di infrazione si perfezionano con la consegna del verbale agli uffici postali per la notifica, indipendentemente dalla data effettiva di ricezione del verbale da parte del destinatario. Ciò significa che il destinatario può ricevere il verbale anche dopo il termine di 90 o 100 giorni dall'infrazione.

Le spese di accertamento e di notificazione sono a carico di chi è tenuto al pagamento della contravvenzione.

Notifica verbale: destinatario assente

Cosa accade se il destinatario della cartella di pagamento non viene trovato nel luogo in cui ha la residenza, la dimora abituale o il domicilio?

In questi casi il notificatore può consegnare copia dell'atto non solo ad una persona di famiglia, ma anche alla colf, al collega di studio e perfino all'amministratore di condominio, purché queste persone non abbiano un'età inferiore a quattordici anni, non siano affetti da infermità mentale ecc.

La notifica può essere fatta anche al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Se non è possibile eseguire la notifica perchè il destinatario è irreperibile a quel determinato indirizzo oppure si rifiuta di ritirare il verbale, il notificatore deve provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del Codice Procedura Civile:

  • al deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato. In questo caso si fa riferimento al comune dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, a quello del luogo di nascita;
  • all'affissione di un avviso con cui informa il contribuente che è stata tentata la notifica e che l'atto è stato depositato alla casa comunale (generalmente questo avviso viene immesso nella cassetta delle posta o fatto passare sotto la porta);
  • alla spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati (in pratica il contenuto della raccomandata è sostanzialmente identico a quello dell'avviso immesso nella cassetta della posta).

La notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto ("compiuta giacenza").

Notifica multe a mezzo posta compiuta giacenza

Se la notifica avviene a mezzo posta e il destinatario è irreperibile, il postino deposita l'atto presso l'ufficio postale attivando in questo modo la procedura di notificazione per compiuta giacenza.

Anche in questo caso il postino provvede a lasciare un avviso di deposito sotto la porta o nella cassetta della posta. Quindi l'ufficio postale invia al domicilio del destinatario un’ulteriore raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dà notizia del deposito e invita il destinatario a ritirare l'atto.

Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della seconda raccomandata senza che l'atto sia stato ritirato, la notificazione si ha per eseguita. Se però il destinatario lo ritira durante la permanenza presso l’uffico postale, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro dell'atto e quindi da quel giorno comincia il conteggio dei 60 giorni per pagare o fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Ma facciamo un esempio per capire meglio. Nella cassetta della posta l'avviso rilasciato dal postino ti informa che il 1° Giugno è stato depositato presso l'ufficio postale il verbale. Questi i casi che si possono verificare:

a) ritiri il verbale all'uffico postale il 5 Giugno. In questo caso la notifica si intende eseguita il 5 Giugno, dal momento che hai provveduto al ritiro del verbale entro i primi 10 giorni. Quindi avrai tempo per decidere se pagare o fare ricorso fino al 4 Agosto;

b) ritiri il verbale il 16 Giugno. Il verbale in questo caso si intende notificato dal giorno 11 Giugno e non dal giorno in cui lo hai ritirato perchè da questa data sono trascorsi i 10 giorni di deposito della raccomandata. Quindi avrai tempo per decidere se pagare o fare ricorso fino al 10 Agosto;

c) ritiri il verbale all'uffico postale il 12 Agosto. In quest'ultimo caso il verbale s'intende notificato dal giorno 11 Giugno e non dal giorno in cui lo hai materialmente ritirato perchè da questa data sono trascorsi i 10 giorni di deposito della raccomandata. I 60 giorni per decidere se pagare o fare ricorso sono scaduti il 10 Agosto. Dunque non puoi fare ricorso e non puoi più pagare in misura ridotta.

Il plico non ritirato resta depositato presso l’ufficio postale per 6 mesi.

Notifica verbale: trasferimento del destinatario

Lo stesso iter sopra descritto è previsto nell'ipotesi in cui il destinatario del verbale si sia trasferito in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, e ciò indipendentemente dal fatto che la notificazione sia ordinaria o postale. Questo significa che non non basta la semplice annotazione "trasferito" ad opera del postino a perfezionare la notifica nei confronti del trasgressore che ha cambiato il proprio indirizzo senza comunicarlo.

Può però accadere che il messo notificatore o il postino, pur effettuando le dovute verifiche, non riesca a trovare l'abitazione o l'ufficio del destinatario dell'atto. In questi casi il messo notificatore deve chiaramente riportare sul referto di notifica il luogo in cui si è recato specificando di aver verificato che l'abitazione o l'ufficio del destinatario del destinatario non è individuabile, anche attraverso la raccolta di testimonianze da parte dei vicini di casa.

In questo caso si parla di "irreperibilità assoluta", una particolare situazione per la quale la legge prevede una procedura di notifica molto più snella e rischiosa per il destinatario dell'atto. Infatti è previsto il deposito dell'atto e l'affissione del relativo avviso esclusivamente presso il Comune, con la notifica che si perfeziona trascorso l'ottavo giorno dal deposito.

Al fine anche di rendere più sicuro il credito dell'Erario o degli altri enti impositori, si è provveduto nel Marzo scorso ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario.

Mancata notifica multa per irreperibilità: fac simile ricorso

All'Ill.mo Sig. Prefetto di  _______________

oppure

All'On.le Giudice di Pace di ____________

RICORRENTE:

_________ (nome / cognome)
nato/a a _____________ il __/__/____
Codice Fiscale: ________________
residente in ________________
tel: ___________ email/PEC: _____________

ATTO DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 204-bis del D.Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada)

Io sottoscritto/a __________, residente a ___________ in ____________ C.F. ______________, in qualità di conducente/proprietario/possessore del veicolo tipo __________ targa ______, propongo formale

RICORSO

avverso il verbale di contestazione n. __________ del __/__/____ emesso dall’Ente Accertatore _______ (Polizia Stradale di ….., Polizia Locale di ….), per violazione dell'art. ___ del Codice della Strada, presumibilmente accertata in ___________, il __/__/____ alle ore _______. 

Da premettere che non ho mai ricevuto la notifica del suddetto verbale di accertamento tramite i canali ordinari, né tramite la procedura prevista per la irreperibilità. Tanto che sono venuto a conoscenza della multa solo a seguito della notifica, in data __/__/____, di una cartella esattoriale avente ad oggetto il verbale di cui sopra.

MOTIVI DEL RICORSO
(selezionare una o più delle setto elencate motivazioni)

  • Mancata o irregolare esecuzione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità del destinatario. Nello specifico ____________ (ad esempio "non risulta che sia stato effettuato il deposito del verbale presso la Casa Comunale di …", oppure "non è stata spedita la raccomandata informativa con avviso di ricevimento (A/R) per comunicare l'avvenuto deposito dell'atto", ecc.).
  • Irreperibilità Assoluta (Art. 143 c.p.c.). Non ho più alcuna residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Comune, dunque non è possibile procedere con le normali notifiche.
  • Sforamento dei termini di notifica (Art. 201 C.d.S.). Nello specifico la notifica del verbale si è perfezionata oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla data in cui è stata accerta l'infrazione. 

Per tutto quanto sopra esposto, 

CHIEDO

che l'Ill.mo Prefetto/Giudice di Pace adito voglia disporre l’annullamento del verbale di Contestazione n. _______ del __/__/____, con conseguente esonero dal pagamento della sanzione e delle spese accessorie.

Chiedo, inoltre, di voler ammettere la presente istanza al procedimento di audizione personale / di fissare udienza per la discussione del presente ricorso, al fine di esporre ulteriori elementi di fatto e di diritto.

(nel caso in cui il ricorso sia presentato al Giudice di Pace)
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è di € ____ (importo della sanzione), e pertanto il contributo unificato ammonta a € ________.

Luogo e data Con osservanza

DOCUMENTI ALLEGATI:

  • Copia del verbale di contestazione impugnato
  • Copia del documento d'identità del ricorrente
  • Copia della carta di circolazione
  • Documentazione fotografica riguardante la segnaletica
  • Eventuale documentazione a supporto di uno stato di necessità (es. certificati medici, ecc.)
Documenti correlati
 
Utilità