Moratoria mutui imprese: in cosa consiste e chi può beneficiarne

Considerato che l'emergenza conseguente alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività, si è deciso di prorogare la moratoria mutui per tutto il 2020, includendo i prestiti concessi fino al 31 gennaio scorso.

Moratoria mutui: in cosa consiste

L'intesa tra ABI e associazioni imprenditoriali contempla diverse iniziative e quella in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti prende il nome di "Imprese in Ripresa".

Si tratta di una iniziativa che prevede la possibilità per tutte le imprese di

  • sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing immobiliari e mobiliari, anche agevolati o perfezionati con cambiali;
  • allungare il piano di ammortamento dei mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni

L'obiettivo è evidente: sostenere ad ogni costo, anche finanziariamente, le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell’attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali. 

Naturalmente le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese.

Chi può aderire

Possono aderire alla moratoria mutui le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

La sospensione dei mutui sarà concessa a quelle imprese che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorati (imprese “in bonis”). 

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

A quali finanziamenti si applica la moratoria

La sospensione è applicabile

  • ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
  • alle operazioni di leasing finanziario.

L’allungamento è applicabile

  • ai mutui
  • ai finanziamenti a breve termine;
  • al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.

Caratteristiche della moratoria mutui

Come già precisato, la sospensione riguarda il pagamento della sola quota capitale relativa alla rata. Questo significa che alle scadenze pattuite nel contratto originario di mutuo, l’impresa si troverà a pagare rate costituite unicamente dagli interessi e calcolate sul debito residuo in essere alla data di sospensione. Al termine del periodo di sospensione, riparte il piano di ammortamento con una scadenza che sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello di sospensione e alle condizioni originariamente pattuite.

Alle operazioni di sospensione dei mutui si applica normalmente lo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, tuttavia in previsione di maggiori costi per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione, il tasso di interesse può essere aumentato fino a un massimo di 60 punti base.

Anche le operazioni di allungamento dei mutui non possono prevedere una variazione del tasso d’interesse previsto dal contratto originario, ma affinchè ciò accada è necessario che nei 12 mesi successivi all’ottenimento dell’allungamento richiesto, l'impresa avvii:

  • processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi; oppure
  • processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.
Se il finanziamento è assistito da garanzie, anche queste ultime dovranno essere estese per il periodo di ammortamento aggiuntivo

Il modulo richiesta moratoria mutui imprese

Per le operazioni di sospensione dei mutui e di allungamento delle scadenze del credito, le richieste di attivazione potranno essere presentate utilizzando il modulo predisposto dallo stesso istituto. Questo il

predisposto dall'ABI.

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2020.

E' importante sottolineare che ai fini della concessione delle agevolazioni previste da questa misura, la Banca potrà richiedere la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

C'è da dire che le banche che avevano già aderito alla vecchia misura “Imprese in Ripresa”, prevista nell’Accordo per il Credito 2015, rientrano automaticamente nella nuova, a meno che le stesse non intendano comunicarne la disdetta all’ABI (sg@abi.it). Invece le banche che non hanno mai aderito, possono farlo in qualunque momento trasmettendo all’ABI un modulo appositamente predisposto dall’associazione.

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51541 - Salvatore
14/02/2018
Ho fatto richiesta di moratoria per un finanziamento stipulato dalla mia azienda. La Banca, che è tra quelle che hanno sottoscritto l'accordo, ha rifiutato di concedere la moratoria sostenendo che il finanziamento è stato sottoscritto successivamente alla data del 31/03/2015. Non ho trovato questa causa di esclusione da nessuna parte nell'accordo ABI. Qualcuno può spiegarmi? Grazie.

49527 - m. rosario
31/05/2017
Salve, ho rischiesto il blocco delle rate del mutuo ipotecario per 12 mesi, il direttore all'epoca mi disse che le rate alla fine del periodo venivano prolungate di 12 mesi ma solo per la quota capitale. Volevo sapere perchè la banca mi richiede la rata totale, quando gli interessi sono stati pagati nel periodo di sospensione.

45374 - Redazione
30/04/2016
Massimo, se era sua intenzione ricorrere al Fondo di Solidarietà dobbiamo dirle che purtroppo la sua banca ha ragione: infatti per accedere a questo fondo è necessario aver cessato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, oppure un rapporto di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia. In alternativa è necessario che sia intervenuta la morte del mutuatario o il riconoscimento di un grave handicap o un'invalidità civile non inferiore all'80%. A questa pagina trova un articolo con maggiori informazioni sulla sospensione del mutuo.

45350 - massimo gabriele
28/04/2016
Sono un ex lavoratore autonomo con ex ditta individuale autotrasportatore, nonostante abbia cessato l'attività il 31/03/2016 e iscritto regolarmnte presso il centro per l'impiego, ho presentato domanda di blocco del mutuo alla mia banca per 12 mesi. Nonostante al momento sia disoccupato mi è stato rifiutato perche' ex lavoratore autonomo. Volevo sapere se ci fosse possibilita' di un eventuale ricorso nei confronti della banca per farmi accettare il blocco. Ringrazio anticipatamente per una vostra risposta

44909 - Redazione
04/04/2016
Sabrina, provi a parlarne con il direttore, gli porti semmai la stampa della pagina del sito www.abi.it che parla dell'argomento e gli dica se ne è a conoscenza. Chiaramente poi va fatta una verifica sui requisiti in possesso della sua azienda.

44891 - sabrina staffus
02/04/2016
Ho un azienda agricola zootecnica vorrei usufriuire della legge di stabilita' 2015 (articolo 1, comma 246), sospensione per 2 anni e mezzo delle rate di mutuo, come devo comportarmi con le banche. Ho chiesto informazioni a loro hanno detto che non ne sanno nulla. Come devo agire?

44238 - Giampaolo M.
18/02/2016
Sono vittima di un committente che non mi ha pagato perchè in concordato per circa 250.000,00 euro. Le banche mi chiedono un rientro sugli anticipi fatture. Che faccio?

42514 - Redazione
12/11/2015
Grazia, la misura in questione le consente di sospendere - a determinate condizioni - la quota capitale delle rate di mutui e leasing immobiliari e mobiliari e di allungare il piano di ammortamento. Di fatto non le consente di ristrutturare il suo debito. Potrebbe invece valutare l'opzione descritta in questo articolo.

42509 - grazia
12/11/2015
Buongiorno, sono la titolare di una ditta individuale che nel 2012 ha attraversato un anno critico dal punto di vista lavorativo. La conseguenza di questa criticità sono le segnalazioni alla crif e alla banca d'italia. Ora vorrei fare in pratica una ristrutturazione dei debiti per togliere le segnalazioni in crif e banca italia e per avere una rata unica. Per fare ciò la richiesta di accedere al fondo di garanzia è la strada giusta e come devo fare? In caso contrario c'è una soluzione al mio problema.

41445 - Romano
22/09/2015
Buongiorno, tra il dire e il fare. Avevo un mutuo a tasso variabile, sono arrivato ad avere un tasso del 1,75%. Ho chiesto la "moratoria" per un anno, per farmi respirare....risultato alla fine dell'anno sono passato da una rata di 3500€ ad una rata di 4500€...naturalmente insostenibile. La banca mi offre una rinegozazione,..risultato: allungamento di 5 anni rata di 2800€ e TASSO al 5,25%.......EVVIVAAAA... Viva l'Italia


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