Sostituzione polizza auto: modello editabile

- Ultimo aggiornamento: 18/03/2022
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Descrizione

Modello di sostituzione veicolo assicurato, un fac simile con cui è possibile trasferire una polizza attiva da un veicolo all'altro. Il modello è disponibile in formato editabile, dunque adattabile a qualsiasi compagnia assicurativa (Unipol, Sara, ConTe, Genertel, Allianz, Arag, Axa, Quixa, Zurich Connect, Vertì, Aurora, Aviva, Reale Mutua, Toro Assicurazioni, ecc.).

Sostituzione polizza auto: quando è possibile

La sostituzione del veicolo assicurato viene richiesta quando si intende trasferire la polizza in vigore su un nuovo veicolo a seguito della vendita, rottamazione, cessione in conto vendita o esportazione all'estero del vecchio veicolo.

La sostituzione polizza auto, tuttavia, può essere richiesta se

  • il proprietario del vecchio e nuovo mezzo coincidono o se gli stessi cono in comunione dei beni;
  • il contratto di assicurazione viene trasferito tra veicoli che appartengono alla stessa tipologia (auto con auto, moto con moto, furgone con furgone, ecc.)

Sostituzione veicolo assicurato: come richiederla

L'assicurato può recarsi personalmente presso la propria agenzia oppure può compilare e spedire il fac simile scaricabile da questa scheda. In ogni caso la persona interessata deve provvedere alla consegna dei seguenti documenti:

  • certificato di assicurazione e carta verde del vecchio veicolo assicurato;
  • atto di alienazione (rottamazione, vendita, esportazione all’estero, ecc);
  • libretto di circolazione del veicolo nuovo da assicurare.

Sulla base dei dati del nuovo veicolo l'agenzia provvede a rideterminare il premio di polizza e a predisporre il nuovo contratto. A tal riguardo va precisato che:

  • il nuovo contratto assicurativo mantiene la stessa scadenza originaria del vecchio contratto;
  • la classe di merito viene conservata.

Cambio veicolo assicurazione: quando non va chiesta

La richiesta chiaramente non può essere fatta se la persona non intende disfarsi del vecchio mezzo. In questo caso per la nuova auto dovrà necessariamente stipulare un nuovo contratto di polizza. Ma con un vantaggio: grazie alla Legge n° 248 del 4/08/2006 (Decreto Bersani) avrà la possibilità di usufruire della stessa classe di merito dell'altro veicolo già assicurato, di proprietà sua o di un membro del suo nucleo familiare. 

Anche in questo caso ci sono delle condizioni da rispettare:

  • la polizza del veicolo già assicurato deve essere in vigore;
  • i due mezzi devono appartenere alla stessa tipologia;
  • il veicolo da assicurare deve essere stato immatricolato (o soggetto a passaggio di proprietà) negli ultimi 12 mesi;
  • i due mezzi devono essere intestati ad una persona fisica o a una ditta individuale;
  • il mezzo da assicurare deve essere di proprietà dello stesso intestatario dell’altra polizza, del suo coniuge (in regime di comunione dei beni) o di un suo familiare stabilmente convivente (presente nello stesso stato di famiglia);
  • il mezzo acquistato non deve essere mai stato assicurato dal nuovo proprietario o da un componente del suo nucleo familiare.

Chiaramente potrebbe anche accadere che con la rottamazione o vendita del veicolo, la persona non richieda alcuna sostituzione polizza auto. Ad esempio se la persona che si disfa del proprio veicolo non è più in grado di guidare (per via di un incidente o per anzianità), chiaramente non ha alcun interesse ad acquistare un nuovo mezzo e, dunque, la questione della sostituzione veicolo assicurato neppure si pone.

In questa situazione non si dovrebbe far altro che comunicare la disdetta del contratto alla compagnia di assicurazione. Sul nostro portale si possono scaricare i seguenti modelli:

Tags:  rc auto assicurazione auto

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