Nel corso dell'anno gli esercizi commerciali, nel tentativo di risollevarsi da una crisi senza fine che solo nel 2016 ha portato alla chiusura di un negozio su dieci, fanno di tutto per richiamare l'attenzione e l'interesse dei propri clienti attraverso offerte speciali, vendite straordinarie, saldi di fine stagione e promozioni di vario tipo. A queste iniziative si aggiunge anche il sottocosto, un tipo di vendita regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001. Nel prosieguo vedremo esattamente cosa si intende per vendita sottocosto e in quali casi può essere effettuata.
Le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonchè delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e);
- inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui ai precedenti punti, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
- dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- dei prodotti alimentari qualora manchino di conservazione meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici gironi alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla produzione o commercializzazione;
- dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonchè di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Le vendite sottocosto indicate nei precedenti punti non sono soggette alla preventiva comunicazione al comune.
Le violazioni alle disposizioni della normativa disciplinate le vendite sottocosto sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie; in caso di particolare gravità o recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti (20) giorni.
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Salve, da un po di tempo, stiamo esaminando i nostri competitor e abbiamo riscontrato che alcuni di essi acquistano palesemente dai nostri rivenditori europei e vendono a qualche punto percentuale in meno rispetto a loro, quindi in sottocosto. Abbiamo anche contattato i nostri rivenditori e inviato a loro le liste prezzi di questi competitor e ci hanno risposto che non capiscono come sia possibile visto che grazie al nostro volume di fatturato, a ci hanno riservato un listino migliore rispetto a quello che hanno fornito a loro.
Non riusciamo a capire come sia possibile questo, quando poi ci sono costi di gestione (dipendenti, affitti, materiale di consumo, ecct.).
Vorrei informazioni in merito per poter segnalare a chi di competenza questa concorrenza che sembra essere sleale.
Salve , ho letto il vostro articolo sul sottocosto e mi sono posto qualche domanda.
Sto per aprire un negozio online tutto in regola con le norme previste dalla legge, ieri navigando su sito ebay ho notato alcuni venditori con prezzi più bassi di quanto li compro io dal rappresentante e anche con la dicitura sottocosto, con mia moglie davanti a questo fatto ci siamo chiesti se vale la pena aprire un negozio perché online non venderemmo niente, oppure fare una segnalazione per concorrenza sleale.
Accetto tutti i vostri consigli e grazie per l’articolo comunicato con molta chiarezza
Buon lavoro
Grazia, certamente tanto che le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa. Inoltri una segnalazione al Nucleo Polizia amministrativa ed annonaria del suo comune.
Riprendo un mio post del 10062013 per chiedere a chi compete la somministrazione delle sanzioni a chi non rispetta le regole della comunicazione e della durata della vendita sottocosto. Continuano infatti le vendite sottocosto dei carburanti i quali hanno oramai più listini uno dei quali è quello praticato durante gli orari e i giorni di chiusura, ben al di sotto del costo di acquisto. Non è mai stato un "breve periodo" ma è una costante. Può il comune chiedere ai Gestori di rispondere di comportamento illecito? Grazia, Gestore di un distributore di carburanti dissanguato dagli sconti.
Perchè le regole e quindi il divieto del sottocosto senza regole non vengono assolutamente rispettate da aziende come i negozi maurys e/o risparmio casa? Perchè i piccoli devono rispettare le regole altrimenti le persone preposte si adoperano a far rispettare le regole mentre a questi "grandi" che non rispettano le regole nessuno gliele fa rispettare? Una cittadina
Grazia, il Comune in questo ambito non ha voce in capitolo.
Grazie. Pare che l'Antitrust la ritenga una nobile azione verso i consumatori. Ma secondo voi il Comune può sollecitare le petrolifere a comportarsi come chiederebbe a chiunque volesse promuovere un prodotto vendendolo sottocosto nel rispetto delle regole e dei limiti di tempo previsti dalla legge? Il Comune potrebbe sollecitare le petrolifere a rispettare la legge e in difetto potrebbe intervenire per sanzionare chi esercita tale azione illegittimamente anche fosse il Gestore?
Grazia, potrebbe in effetti trattarsi di una vendita “sottocosto” vista la selvaggia concorrenza presente nel settore. Premesso che fare vendite sotto costo per promozione per periodi brevi può ritenersi tutto sommato un’operazione lecita, si potrebbe eventualmente chiedere all’Antitrust, e non al Comune, di valutare la legittimità dell’iniziativa.
Le vendite effettuate durante gli orari di chiusura e nei giorni festivi da molti distributori di carburanti sono fatte con prezzi al pubblico di molto inferiori al prezzo di fatturazione al gestore e senza nessuna comunicazione alla municipalità. Sono vendite definibili "sottocosto"?
Anna, la normativa stabilisce unicamente che il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta, dove “referenza” deve essere inteso come sinonimo di prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del medesimo.