Multe, dimezzati i tempi per il ricorso

        
 

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n.150 del 2011 si dimezzano i tempi previsti per opporsi nel caso di multe per violazione del codice della strada. Secondo l’art. 7, infatti, il ricorso dovrà essere presentato di fronte al giudice di pace, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni, e non più 60 (art. 204-bis del Cds), dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero).

La novità interessa tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011. Per quelle accertate in precedenza i tempi di presentazione del ricorso restano di 60 giorni, anche se il verbale è stato notificato dopo il 6 ottobre.

L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, a prescindere dall’ammontare della sanzione.

Vi offriamo il fac simile da utilizzare per il ricorso. Questo invece il modello nel caso in cui ci si avvalga dell’assistenza di un difensore.

Per maggiori informazioni si invita alla lettura di questo articolo.

Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2010 il ricorso al giudice di pace non è più gratuito, ma prevede il pagamento di un contributo unificato di 37 € per le sanzioni fino a 1.100 €, più marca da 8 € per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria (totale 45 €). L’importo sale a 85 € per le multe di importo superiore a € 1.100.

Naturalmente rimane sempre il ricorso al Prefetto, il cui accesso rimane gratuito, ma ricordiamo che in caso di mancato accoglimento del ricorso si è condannati a pagare il doppio delle sanzione originaria.

Pubblicato il 10/10/2011    1 Commenti
Tags: ricorso multa autovelox sanzione amministrativa violazione cds notifica verbale infrazione cds ingiunzione pagamento contravvenzione codice strada giudice pace
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15797 - Aldo
19/11/2011 12:36
A proposito del foglietto giallo. Il’Interno, 24 febbraio 2000 n. M/2418/11, avente per oggetto: Problematiche relative alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) archiviazione e annullamento, ha fatto seguito la circolare prot. n. M/2413/11 del 17 gennaio 2003 con la quale il Ministero dell’ Interno, richiamando la precedente circolare precisava. « Questo Ufficio ritiene che il c.d. preavviso di violazione possa essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia stradale. Infatti in base alle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti, il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario. Invero, l’art.204 del C.d.S. attribuisce al prefetto la podestà di archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3 del Reg. C.d.S. nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al prefetto per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso ».


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