Vizi di forma multa: in quali casi si può proporre ricorso
Se sussistono vizi di forma del verbale (errata indicazione della targa o della data in cui è avvenuta l'infrazione, mancata l’indicazione dell'agente, ecc.) è possibile chiedere l'annullamento della multa.
Vizio di forma notifica verbale
Uno dei più classici vizi di forma del verbale è costituito dal ritardo nella notifica multa.
Saprai certamente che il verbale emesso dall’ente accertatore deve essere notificato al domicilio dell’automobilista entro e non oltre 90 giorni dall’avvenuta violazione.
Il mancato rispetto dei termini è riconosciuto come un vero e proprio vizio di forma, che ne implica l’annullamento. Sul nostro portale è disponibile il
Ecco altri motivi per contestare una multa.Vizi di forma verbale: ecco quali sono
In linea generale i vizi di forma sono quelli che si determinano a causa dell’erronea compilazione e redazione del verbale da parte dell’agente.
Non tutti i vizi di forma, tuttavia, sono tali da causare la nullità del verbale di contravvenzione, ma solo quelli che pregiudicano il diritto di difesa del trasgressore. Ecco una lista, non esaustiva, dei vizi formali invalidanti per eccellenza:
- erronea indicazione sul verbale delle generalità del trasgressore e, nel caso, del proprietario del veicolo o del soggetto solidale;
- erronea indicazione della targa (contestazione multa targa sbagliata);
- erronea indicazione del giorno, ora e luogo esatto in cui è stata commessa la violazione;
- mancata o errata indicazione dell’Autorità competente per il ricorso;
- mancata o insufficiente esposizione dei fatti che caratterizzano la violazione. Anche il riferimento alla norma violata è molto importante e la sua mancanza, o l’erronea citazione, può comportare l’annullamento della multa;
- mancata indicazione circa la possibilità per trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica (leggi il post sullo sconto multa);
- mancata o non sufficiente esposizione delle motivazioni relative al mancato fermo;
- non coerenza tra l'infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada (si contesta una velocità superiore a 70 km/h laddove la segnaletica indica chiaramente un limite di 90 km/h);
- mancata indicazione delle dichiarazioni rese dal trasgressore a propria discolpa nel momento in cui gli è stata accertata l'infrazione;
- mancata indicazione dei riferimenti al decreto di approvazione del dispositivo autovelox e all’ultimo certificato di taratura;
- mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità.
Vizi di forma multa: ricorso al Prefetto
Se si riscontrano dei vizi di forma è consigliabile proporre ricorso al Prefetto.
La procedura da seguire è molto semplice: non occorre la presenza di un legale e non c’è da sostenere alcuna spesa, basterà inviare questo
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alla Prefettura della città nella quale l’infrazione è stata accertata.
Attenzione: il ricorso deve avere luogo entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della notifica.
Se si riceve una multa palesemente errata (targa e veicolo non coincidono ad esempio), è possibile optare per l'annullamento multa in autotutela. Il procedimento è molto semplice: basta compilare questa
e presentarla di persona o inviarla tramite raccomandata A/R presso l’ente che ha emesso il verbale.
Questo tipo di ricorso non ha costi di alcun genere e può essere svolto senza precisi limiti di tempo. Attenzione però: occorre agire con tempestività poiché presentare il ricorso in autotutela non sospende le tempistiche previste per il ricorso al Prefetto (60 giorni) o al Giudice di Pace (30 gg.). Questo significa che se i giorni passano e dal Comando che ha elevato la multa non si riceve alcuna risposta, è bene comunque proporre ricorso (anche) al Prefetto.
Chi al ricorso al Prefetto o in autotutela preferisce quello a Giudice di Pace deve tener conto che:
- il tempo a disposizione è minore (30 giorni dalla notifica)
- c'è da pagare il contributo unificato (43 euro per le multe di importo fino a 1.100 euro e 98 euro per importi tra 1.100 e 5.200 euro) e una marca da bollo da 27 € se la causa ha un valore superiore a 1.033 euro.
Vizi di forma verbale: quando non conviene fare ricorso
Come accennato non basta un banale errore sul verbale per causarne l’annullamento. In altri termini se il vizio di forma riscontrato non lede il diritto di difesa del trasgressore, è consigliabile non contestare la multa visto che il rischio è di incorrere in ulteriori spese o, peggio, in un raddoppio dell'importo della sanzione qualora il ricorso venga proposto al Prefetto.
Ma facciamo qualche esempio. Ad esempio, se sulla contravvenzione risulta errata la marca, il colore o il tipo dell'auto, ma la targa risulta esatta, non ci sono elementi sufficienti per proporre un ricorso ed ottenere l’annullamento della multa.
Un altro caso in cui sconsigliamo di contestare la contravvenzione è quando sul verbale c’è un errore riguardante il numero della patente o la data di nascita: questi infatti non sono elementi che pregiudicano l’esatta identificazione del trasgressore, che avviene mediante nome, cognome, codice fiscale e numero di targa dell’automobile.
Così come non è necessario che sul verbale sia riportato il numero civico e la direzione di marcia del veicolo, a patto però che tu sia comunque in grado di conoscere il luogo preciso della violazione, senza possibilità di equivoci con altri luoghi ed altre violazioni riferibili alla tua persona.
Altresì non costituisce una motivazione sufficiente alla contestazione del verbale, la mancata indicazione dell’ordinanza del Sindaco o dell’Ente proprietario di un certo tratto stradale con cui si istituisce un preciso obbligo, divieto o limitazione alla circolazione, a condizione però che nel verbale notificato siano stati descritti con precisione sia il comportamento sanzionato che la norma violata.
Stesso discorso può essere fatto nel caso in cui sul verbale non viene indicato o viene indicato in maniera sbagliata la norma violata, ma l'agente ha descritto l'infrazione comme in maniera così completa e particolareggiata, da non dare adito ad alcun dubbio sul comportamento tenuto dall'automobilista.
Vizi di forma verbale: quando è meglio pagare
Se leggendo questo articolo hai capito di non avere sufficienti e concreti elementi per chiedere l’annullamento della multa per vizi di forma del verbale, ti invitiamo a pagarla il prima possibile, poiché corrispondendone l’importo prima di 5 giorni riceverai uno sconto multa del 30% sul totale. In questo modo pagherai a tutti gli effetti una “multa ridotta”.
Se l'importo è elevato puoi chiedere la rateizzazione multa. Il
scaricabile dal nostro portale è molto semplice da redigere e va inoltrato entro 30 giorni dalla data di notifica o contestazione del verbale.
La risposta arriverà entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Se sei interessato all’argomento, ti consigliamo di dedicare 5 minuti del tuo tempo alla lettura del post che abbiamo dedicato proprio al tema della rateizzazione multa.
Attenzione: presentando l'istanza di rateizzazione ti privi di fatto della possibilità di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.