Ricorso al Prefetto multa: quando proporlo e con quali modalità
Nella cassetta della posta hai ritrovato un avviso di giacenza per una raccomandata non recapitata. Il mattino successivo ti rechi all'ufficio postale e ritiri il plico. Purtroppo le informazioni acquisite la sera prima attraverso il codice unico confermano la tua prima ipotesi: si tratta proprio di una contravvenzione. Certo non ci voleva, ma adesso occorre affrontare la situazione e decidere se pagarla oppure se proporre un ricorso al Prefetto per multa. Di seguito una serie di spunti e di suggerimenti per affrontare al meglio questa seconda opzione.
Nessun ricorso: meglio pagare la multa
Come prima cosa devi capire a cosa si riferisce la contravvenzione: un eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox, un divieto di sosta, una guida senza cintura o con uso di cellulare e così via. Se i tuoi ricordi sono nitidi e non hai dubbi sul fatto che l'infrazione che ti viene contestata sia stata effettivamente commessa da te o da un tuo familiare e, soprattutto, se non riscontri la presenza di vizi di forma del verbale, non hai che due strade da percorrere:
- pagare l'importo entro i 5 giorni successivi, così da poter fruire dello sconto multa;
- chiedere una rateizzazione multa se l'importo della sanzione supera i 200 euro e tu non sei nelle condizioni economiche per effettuare il pagamento in un'unica soluzione.
Un consiglio: non pagare mai in ritardo la multa, neppure di un solo giorno, perché è come se non l'avessi mai pagata.
Di certo non conviene startene con le mani in mano, perché per le multe non pagate le conseguenze non sono di poco conto.
Contestare la multa: quali opzioni
Se ritieni che ci siano tutti i presupposti per un ricorso, sappi che le opzioni a tua disposizione sono fondamentalmente 3. In particolare puoi proporre ricorso:
- in autotutela, ossia direttamente all'autorità che ha rilevato l'infrazione;
- al Giudice di Pace territorialmente competente;
- al Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Quest'ultimo, in particolare, può essere proposto
- per il tramite dell'organo che ha materialmente elevato la multa (Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia Stradale) o
- direttamente al Prefetto.
Vedremo in seguito quali effetti determina questa scelta sui termini del ricorso.
Il ricorso al Prefetto rende inammissibile il ricorso al Giudice di Pace, il che significa che i due ricorsi sono alternativi e come tali non possono essere presentati contemporaneamente.
Ricorso al Prefetto: mai con il preavviso sul parabrezza
Devi sapere che il foglietto giallo, rosa o bianco che l'agente ha posizionato sotto il tergicristallo della tua auto non costituisce un verbale di contravvenzione, ma solo un preavviso di accertamento di infrazione che tuttavia ti consente di pagare l'importo della sanzione senza l'aggravio delle spese di accertamento e notifica.
Il verbale di contravvenzione vero e proprio ti sarà recapitato a casa mediante raccomandata a/r una volta che quell'avviso non risulterà pagato nei tempi indicati sull'avviso stesso. A quel punto, come detto, all'importo della sanzione si sommeranno le spese di notifica (10-15 €). Naturalmente le multe per infrazioni al Codice della Strada sono valide anche se il vigile non lascia il preavviso sul parabrezza del veicolo multato.
In ogni caso sappi che il preavviso di accertamento di infrazione non è opponibile, ma solo contro il verbale di contravvenzione, notificato al domicilio o contestato immediatamente e consegnato a mano, puoi presentare alternativamente ricorso al Prefetto (ex art. 203 C.d.S.) o al Giudice di pace (ex art. 204 C.d.S.). Occorre precisare che ai fini del ricorso è necessario non aver pagato la multa oggetto di contestazione.
Modulistica ricorso al Prefetto
Se intendi opporti al pagamento della multa devi scaricare e compilare questo specifico
Nella stessa scheda è presente anche un fac simile da utilizzare nel caso in cui tu preferisca agire per il tramite dell'organo accertatore.
Ricorso al Prefetto: termini
Il ricorso va presentato
- direttamente alla Prefettura della Provincia ove l'infrazione è stata accertata oppure
- per il tramite dell'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.)
entro 60 gg. dalla data di notifica del verbale di contravvenzione, in altri termini dalla data della consegna del portalettere o del ritiro presso l'ufficio postale nel caso sia stata rilasciata nella cassetta della posta l'avviso di giacenza.
Se il ritiro del plico alle poste avviene dopo il 10° giorno, il termine di 60 giorni decorre in ogni caso a partire dall’11° giorno.
Se l'infrazione è stata contestata nell'immediato da una pattuglia di polizia, i 60 giorni decorrono da tale giorno. Le domeniche e le festività si computano nel termine.
Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data di spedizione della raccomandata o dell'invio della mail se hai fatto ricorso alla PEC.