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Recesso Adsl e telefono: come far valere i propri diritti
La legge n. 40/2007 (Decreto Bersani), al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato, ha introdotto la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto e di trasferirlo eventualmente presso un altro operatore in qualsiasi momento (gli operatori non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni) e soprattutto senza costi.
Vi offriamo un paio di modelli da personalizzare ed utilizzare ai fini della disdetta:
La legge ha dunque abolito le c.d. "penali" che le compagnie di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, ecc.) applicavano in caso di recesso anticipato dai contratti.
In realtà molti gestori telefonici continuano a chiedere il pagamento dei "costi di disattivazione", una sorta di penali mascherate, giocando sul fatto che proprio l'art. 1 c. 3 della legge ha previsto la possibilità di richiedere l'applicazione di un rimborso di quei costi che il gestore concretamente sopporta per le operazioni di disattivazione del servizio, costi che comunque devono essere "motivati" e "giustificati" all'utente.
Questi "costi di disattivazione" possono variare da operatore ad operatore. Rispetto ai principali operatori telefonici (Telecom Italia, Wind, Vodafone, Fastweb, Teletu, Tiscali …) è emerso che essi possono variare da un minimo di 40 € ad un massimo di 75,00 €.
I costi di disattivazione naturalmente possono essere applicati quando il consumatore decide di disdire anticipatamente il contratto rispetto alla sua scadenza naturale (generalmente un anno o due dall'attivazione). In tale occasione la compagnia può addebitare ulteriori spese che possono riguardare la gestione delle apparecchiature in comodato (modem, decoder, smartphone, ecc.) o la scelta di un piano tariffario particolarmente vantaggioso.
Il garante delle telecomunicazioni ha precisato che i "costi di disattivazione" devono essere chiaramente evidenziati in contratto e che in caso di passaggio da operatore ad operatore non possono considerarsi "giustificati", per questo dunque non dovuti.
Se vengono applicati in fattura costi sensibilmente superiori allora inviate una lettera di diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per chiedere l'immediata emissione di una nota di credito. Questo il fac simile da utilizzare.
Nel caso in cui con la diffida non si ottenga l'effetto sperato consigliamo di optare per la conciliazione, uno strumento semplice, rapido e a basso costo che consente di trovare una soluzione amichevole alle controversie. Questi i moduli di conciliazione di alcune compagnie telefoniche: Telecom, Wind, Teletu, Vodafone.
Si può conciliare attraverso le principali associazioni dei consumatori o per mezzo dei CoRecom (Comitati Regionali per le comunicazioni). In questo caso occorre compilare il formulario UG e spedirlo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente alla fotocopia del proprio documento di identità.
Se neppure davanti al CoRecom si riesce a trovare una soluzione alla controversia si possono seguire due strade: presentare ricorso entro sei mesi dalla conclusione del procedimento all’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom), attraverso il formulario GU14, oppure ricorrere alla via giudiziaria. Attualmente il giudice di pace è competente per cause civili del valore fino a 5.000,00 €.
Pubblicato il 13/04/2012 71 Commenti Foto:Tags: recesso anticipato costi disattivazione portabilità disdetta telefonica bersani vodafone telecom fastweb tiscali disdetta adsl
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