Ricorso in autotutela multa: a chi presentarla, quando e come
Il cittadino a cui sia stato notificato un verbale di infrazione al Codice della Strada può, nel caso in cui l’atto appaia palesemente illegittimo o errato, tentare di ottenerne l'annullamento d'ufficio, presentando una richiesta tramite l'istituto dell'autotutela. Questa l'istanza di annullamento in autotutela da utilizzare.
- In cosa consiste l'autotutela
- Quando è possibile chiedere l'annullamento multa in autotutela
- Quando NON è possibile chiedere l'annullamento multa in autotutela
- Quali sono i vantaggi del ricorso in autotutela multa
- Con il ricorso all'autotutela i termini per il pagamento sono sospesi?
- Ricorso autotutela multa: come predisporre la richiesta
- Dove inviare il ricorso
- Il ricorso va necessariamente accolto?
- Cosa succede se il ricorrente non ottiene risposta?
- Si può presentare contestualmente ricorso al Prefetto?
In cosa consiste l'autotutela
In generale l'autotutela amministrativa rappresenta la possibilità che è concessa agli organi della pubblica amministrazione di correggere, annullare o revocare, su propria iniziativa o su richiesta del cittadino, i propri atti che riconosca illegittimi, infondati, inopportuni o non convenienti.
Detto in altri termini è la possibilità di "tornare sui propri passi", al fine prevenire possibili conflitti con altri soggetti.
Oltre alla contravvenzione per infrazione al CdS, possono essere oggetto di autotutela:
- l'avviso di accertamento o liquidazione di un tributo
- la cartella di pagamento
- il provvedimento di fermo amministrativo
- l'avviso di mora
- l'iscrizione di ipoteca sugli immobili
- il diniego o la revoca di agevolazioni
- ecc.
Quando è possibile chiedere l'annullamento multa in autotutela
In generale il ricorso in autotutela è consentito laddove il cittadino, che si è visto notificare il verbale di contravvenzione, riscontri dei vizi di forma o di procedura o più semplicemente una erronea ricostruzione dei fatti contestati.
A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi in cui è consentito chiedere l’annullamento multa in autotutela:
- errore di persona;
- errata trascrizione della targa del veicolo;
- errata trascrizione della marca e modello del veicolo;
- riferimento del verbale ad un veicolo venduto prima della data di infrazione;
- riferimento del verbale ad un veicolo rottamato e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) prima della data di infrazione;
- riferimento del verbale ad un veicolo rubato per il quale il proprietario aveva provveduto ad effettuare regolare denuncia di furto e annotazione di perdita di possesso;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- un doppio verbale per la medesima infrazione;
- riferimento ad una infrazione rilevata in una Ztl nei confronti di un cittadino con regolare permesso di transito.
Quando NON è possibile chiedere l'annullamento multa in autotutela
Non è possibile appellarsi allo strumento dell'autotutela se i motivi che stanno alla base del ricorso riguardano ad esempio:
- la notifica del verbale è avvenuta oltre i termini previsti (90 giorni);
- la mancanza nelle immediate vicinanze dell'area si sosta a pagamento (strisce blu) di aree di parcheggio libere;
- l'utilizzo di un autovelox non tarato o non preventivamente segnalato;
- la mancanza di segnaletica o la presenza di segnali non perfettamente visibili.
Quali sono i vantaggi del ricorso in autotutela multa
Fondamentalmente si tratta di uno strumento che:
- consente di definire il ricorso in tempi brevi;
- non richiede formule particolari e non necessita dell’assistenza di un legale;
- non comporta alcun costo, se non quello relativo alla raccomandata;
- consente di evitare i rischi e i costi conseguenti ad un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Con il ricorso all'autotutela i termini per il pagamento sono sospesi?
L'istanza di autotutela NON sostituisce il ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204bis C.d.S. e pertanto NON interrompe il termine di 60 giorni per il pagamento della multa in misura ridotta.
Ricorso autotutela multa: come predisporre la richiesta
L'istanza di annullamento in autotutela, che può essere presentata in carta semplice, deve specificare:
- i dati del ricorrente;
- i dati del veicolo;
- i riferimenti del verbale di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale);
- i motivi per cui si ritiene il verbale illegittimo e quindi annullabile, in tutto o in parte.
Dove inviare il ricorso
La richiesta può essere inoltrata all'ufficio che ha emesso il verbale (Comando Carabinieri, Questura o Comando di Polizia Municipale)
- tramite raccomandata a.r.
- a mano
- via PEC
Tutti i recapiti sono desumibili dal verbale di contravvenzione.
Il ricorso va necessariamente accolto?
No. Trattandosi di una facoltà discrezionale, la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela non garantisce l’accoglimento della stessa.
Dunque se l'organo si esprime negativamente sulla richiesta di annullamento, il cittadino non può dare avvio ad una procedura di contestazione.
Cosa succede se il ricorrente non ottiene risposta?
Potrebbe capitare che l'ufficio non fornisca alcuna risposta al ricorrente. In questo caso il silenzio non può essere considerato come accoglimento del ricorso.
Tra l'altro in una ipotesi del genere c'è da considerare che i termini per la presentazione del ricorso al Prefetto (60 giorni) o al Giudice di Pace (30 giorni) non vengono sospesi.
Dunque se i tempi si allungano e nel frattempo l'autorità tarda ad esprimersi sulla richiesta di annullamento della multa in autotutela, è consigliabile prima che i termini di cui sopra decorrano, presentare il ricorso vero e proprio, per non rischiare che esso diventi inammissibile.
Si può presentare contestualmente ricorso al Prefetto?
Nulla vieta che, contestualmente alla richiesta di annullamento multa in autotutela, il cittadino presenti ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Le due procedure non sono dunque alternative.