Autocertificazione regolarità contributiva: PDF, DOC
Sebbene da questa scheda sia possibile scaricare alcuni fac simile di autocertificazione DURC, è doveroso precisare che in nessun caso tali dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con il pubblico e il privato.
DURC: cos'è e a cosa serve
Il DURC, acronimo che sta per Documento Unico di Regolarità Contributiva, è un certificato che attesta che un determinato soggetto, impresa o lavoratore autonomo, è in regola con il pagamento e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
Il possesso di tale certificazione è necessario nel caso di appalti e subappalti di lavori pubblici, di iscrizioni ad albo dei fornitori, di fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. nazionali o internazionali, ma anche nel caso di lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA.
Dal 1 luglio 2015 per il rilascio del DURC è operativa una procedura semplificata che consentirà alle imprese e alle pubbliche amministrazioni un notevole risparmio di tempo e denaro. Infatti per verificare la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, sarà sufficiente collegarsi ai siti di tali enti, inserire il codice fiscale del soggetto da verificare ed ottenere con un semplice click un certificato unico valido per un periodo di 120 giorni.
Ciò è stato reso possibile grazie all’informatizzazione di talune procedure e alle interazioni tra le diverse banche dati.
Il documento, in formato "pdf" non modificabile, denominato "Durc On Line", riporta i seguenti contenuti minimi:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.
Qualora il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’ente interessato sarà indicato “Non iscritto”; questo significa che con il documento verrà dichiarata la regolarità solo nei confronti dell’Istituto che ha potuto effettuare la verifica degli adempimenti contributivi.
L’impresa e il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, possono effettuare la verifica in proprio ovvero delegarla a chiunque vi abbia interesse (consulenti del lavoro, istituti finanziari, ecc.). In quest'ultimo caso è necessario un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.
Il DURC si può autocertificare?
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che attesta la regolarità nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di tutti gli obblighi previsti per le imprese e i lavoratori autonomi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Generalmente viene richiesto per la partecipazione ad appalti e bandi pubblici, per l'esecuzione di lavori privati che richiedono la concessione edilizia o la DIA, per l'accesso a sussidi e sovvenzioni, per il rilascio dell’attestazione SOA, ecc.
Il DURC va richiesto esclusivamente online tramite i portali
- Inps (www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50130.durc-online.html) o
- Inail (Durc - impresa con dipendenti).
L'esito è praticamente immediato.
Se il soggetto risulta in regola con gli adempimenti contributivi, viene immediatamente generato un Durc che ha una validità di 120 giorni. In caso contrario il contribuente riceverà via PEC una comunicazione di invito a mettersi in regola entro 15 giorni al massimo.
Dunque il DURC non può essere sostituito dall’autocertificazione, tantomeno dalla produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali relativi ai versamenti effettuati. Lo ha chiarito anche il Consiglio di Stato con la Sentenza 25/08/2008, n. 4035/08, ritenendo tali documenti insufficienti a provare l’integrale e corretto adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori.
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