Gli aiuti di stato

Al fine di vietare tutte quelle misure e quelle pratiche che possono provocare distorsioni della concorrenza e minacciare il funzionamento del mercato interno, la Commissione Europea ha introdotto una regola denominata "de minimis" (ossia regola del "valore minimo") che i singoli Stati membri devono rispettare per quanto concerne i sistemi di incentivazione alle imprese (sovvenzioni, riduzioni dei tassi d’interesse, conferimento di capitale, ecc.).

L'articolo 92 del trattato istitutivo dell'Unione Europea dispone infatti che "Salvo deroghe contemplate nel presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

Esistono tuttavia eccezioni a tale limitazione. Esse sono rappresentate da:

  • gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
  • gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse;
  • gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche;
  • gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle aree depresse ossia delle aree ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione.

Con il Regolamento (CE) n. 69/2001 la Commissione aveva stabilito che l'importo totale degli aiuti di importanza minore (“de minimis”) fosse di € 100.000 su un periodo di tre anni. Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento "de minimis" (n. 1998/2006 pubblicato sulla GUUE serie L 379 del 28.12.2006) che ha aumento il massimale degli aiuti di importanza minore da € 100.000 a € 200.000. La Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, ha cioè ritenuto che gli Aiuti che non superino, nell'arco di tre esercizi finanziari, la soglia di € 200.000 non incidono sugli scambi tra Stati membri e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.

Nel concedere un aiuto de minimis, gli Stati membri devono peraltro comunicare all'impresa l'importo dell'aiuto concessole precisando che si tratta di un aiuto de minimis, facendo esplicitamente riferimento al Regolamento n. 1998/2006 e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

Pubblicato il 04/05/2010
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