La mediazione: cos'è e chi la esercita

Allo scopo di evitare i lunghissimi tempi della giustizia ordinaria in caso di liti è stato introdotto, con il D. Lgs. 28/2010, l'istituto giuridico della mediazione in materia civile e commerciale. L'obiettivo è appunto quello di disincentivare il ricorso in tribunale e quindi ridurre progressivamente l'arretrato che grava sulla giustizia italiana.

Si tratta, in sintesi, di un'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

A tal scopo è stato istituito un apposito registro tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero. Organismi di mediazione possono essere istituiti ed iscritti a tale Registro, a semplice domanda, dalle Camere di Commercio, dai consigli degli ordini degli avvocati e dai consigli degli ordini professionali (per quest’ultimi relativamente alle materie di loro competenza):

Tali organismi devono dimostrare di avere capacità finanziaria e organizzativa ed essere in grado di fornire le più ampie garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, mentre soci, associati, amministratori o rappresentanti devono dimostrare di possedere requisiti di professionalità e di onorabilità.

La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie:

  • rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro fra le parti e perché la legge prevede che il procedimento abbia una durata non superiore a tre mesi;
  • semplice, perché il procedimento si svolge senza particolari formalità;
  • riservata, perché coloro che prestano la propria opera nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni acquisite in relazione al caso trattato;
  • economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

Con il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) la mediazione è tornata ad essere obbligatoria, seppure in via sperimentale per soli quattro anni, per le controversie civili e commerciali che sorgono in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, contratti bancari e finanziari, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Sono escluse invece quelle che interessano le responsabilità civili per circolazione di veicoli.

Per conoscere tutte le novità introdotte dal decreto e per sapere come avviare concretamente la procedura di mediazione, consigliamo la lettura dell'articolo "Le nuove norme della mediazione obbligatoria: come farvi ricorso".

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29296 - dott. Vincenzo Tina
16/03/2014
A gennaio 2015 devo andare in pensione, essendo abilitato Mediatore civile ai sensi D:Lgvo 28/10 e DM 180/10 CHIEDO la prassi da seguire per avviare un centro di mediazione e le spese da affrontare. Inoltre chiedo perchè il mediatore civile non può esercitare nel proprio studio come l'avvocato? Grazie per la risposta.


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