Atto di transazione di lite pendente

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 28/10/2020

L'atto di transazione cos'è esattamente? In sintesi si tratta di un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata (ad es. un giudizio civile) o prevengono una lite che potrebbe nascere tra di loro in merito ad una determinata questione (art. 1965 c.c.). Lo scopo è quello di dirimere una controversia senza ricorrere al giudice, evitando in questo modo un aggravio di spese e di tempo. In questo articolo vedremo quali sono le caratteristiche di questo contratto e soprattutto ti forniremo il link ad un modello di transazione.

Anche l'accordo bonario è una formula che consente ai privati, alle prese con una controversia, di trovare una soluzione soddisfacente per tutti senza ricorrere alle vie legali. Si distingue dalla transazione, tuttavia, perché quest'ultima trova il suo fondamento proprio sulle concessioni che ciascuno è disposto a fare pur di porre fine alla controversia. Ecco un 

Forma della transazione

Le legge (art. 1967 C.C.) stabilisce che il contratto di transazione debba essere redatto in forma scritta, ma tale requisito è posto "ad probationem". In pratica significa che la forma scritta non influisce sulla validità dell'atto di transazione, ma costituisce l'unico mezzo per provare la sua esistenza.

Sussiste invece un vero e proprio obbligo ("ad substantiam") quando le transazioni hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nell'art. 1350 del Codice Civile, commi 1-11: il trasferimento della proprietà di beni immobili, la costituzione, la modifica o il trasferimento del diritto di usufrutto su beni immobili, la locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni, ecc.

In generale possiamo dire che tutti gli atti di transazione che fanno riferimento a diritti reali immobiliari debbano essere redatti - a pena di nullità - sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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Pubblicato il 28/10/2020    1 Commenti
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54967 - ROBERTO
22/11/2020
Inviata diffida da parte di avvocato a ditta di tinteggiatura per esecuzione lavori non a regola d'arte, risposta da parte di legale della controparte che precisa falsamente che le prestazioni eseguite non sono state integralmente pagate vantando un credito di 3500€ +iva senza documentazione ne prova, mentre da parte mia sono stati emessi due bonifici prima ancora dell'esecuzione dei lavori. chiedo cortesemente quale tipo di transazione può essere usata in quanto io non intendo accettare l'ignobile accusa. in attesa ringrazio e saluto cordialmente


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