Applicazione interessi moratori

- Ultimo aggiornamento: 15/02/2024
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L'applicazione degli interessi di mora è prevista in caso di ritardato pagamento di un debito ed ha una funzione meramente risarcitoria nei confronti del creditore. Nel prosieguo di questo posto parleremo di decorrenza degli interessi moratori, di calcolo degli interessi di mora, di prescrizione del diritto e via discorrendo. In questa scheda è presente una formula da inserire su documenti di trasporto e/o fatture.

Interessi di mora: significato e decorrenza

Con l'obiettivo di tutelare il creditore che, nell'ambito di una transazione commerciale, può subire un danno per effetto del ritardato pagamento del prezzo da parte del cliente, il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ha previsto l'attribuzione in favore del creditore di una sorta di risarcimento (interessi moratori).

La ditta Alfa emette in data 01/03/2023 una fattura di 1.000 euro per vendita di capi di abbigliamento nei confronti della ditta Beta. Come scadenza di pagamento viene indicata in fattura la data del 31/03/2023. Se la ditta Beta non paga quanto dovuto entro questa data, la ditta Alfa ha diritto di percepire non soltanto i 1.000 euro per la vendita della merce, ma anche gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo a partire dal 1 Aprile 2023.

In questi casi il consiglio è di riportare sempre sul documento di trasporto e/o sulla fattura le condizioni di pagamento e l'eventuale tasso applicato per gli interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti. Una formula da cui prendere spunto è presente in questa scheda.

Gli interessi possono decorrere dalla scadenza del seguente termine legale:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento oppure quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Dunque gli interessi moratori e le spese sostenute per il recupero delle somme dovute decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento riportato sul contratto o sulla fattura, senza l'onere per il creditore di provare il danno subito o di inviare un sollecito di pagamento o una lettera di messa in mora.

E’ semmai il debitore che deve dimostrare che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (ad es. la banca per un problema tecnico non ha eseguito la transazione).

Se la previsione di applicazione degli interessi moratori non è stata dichiarata esplicitamente in fattura, sul contratto o su qualsiasi altro documento, il creditore ha l’obbligo di inviare al debitore una lettera (raccomandata A/R o PEC), entro 30 giorni dalla scadenza della rata di pagamento, per informarlo del fatto che in caso di mancato pagamento saranno applicati in maniera automatica gli interessi di mora. Questo, infine, il

con cui il creditore può richiedere il pagamento degli interessi di mora. 

Calcolo interessi di mora

Per il calcolo degli interessi di mora, le parti possono concordare un tasso oppure non specificare nulla. In questo secondo caso il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali è quello pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 il tasso di riferimento è pari al 2,50%

A tale tasso occorre poi aggiungere la maggiorazione dell'8% (art. 2 DLGS 192/2012), con riferimento alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013. Questo significa che gli interessi moratori complessivi per il primo semestre 2023 ammontano al 10,5%.

Ma come si determina di fatto l'importo relativo agli interessi di mora da pagare? Questo il calcolo da effettuare:

importo dovuto x tasso di mora x numero di giorni di interessi maturati / 365 giorni

Tornando al nostro esempio, qualora la ditta Beta pagasse l'importo dovuto il 30 Aprile, dunque con un ritardo di 30 giorni, sarebbe tenuta al pagamento dei seguenti interessi:

1.000 x 10.50% x 30 / 365 = 8,6 euro.

Per il calcolo interessi di mora segnaliamo un interessante servizio presente sul sito avvocatoandreani.it.

Tags:  recupero crediti messa in mora fatture

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